TAR Milano, sez. I, sentenza 2024-02-26, n. 202400508
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Testo completo
Pubblicato il 26/02/2024
N. 00508/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00138/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 138 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Vernizzi, Eugenia Cerruti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del decreto ID Fasc. -OMISSIS-, notificato il 25 ottobre 2021, con il quale il Questore di Pavia ha revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia nr. 972151-O, rilasciata al ricorrente in data 28 agosto 2017, con scadenza al 27 agosto 2023;
- del decreto Prot. n. -OMISSIS-, notificato il 10 dicembre 2021, con il quale il Prefetto di Pavia ha vietato al ricorrente di detenere qualsiasi tipo di armi, munizioni e materie esplodenti;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor -OMISSIS- era titolare di licenza di porto di fucile uso caccia n. -OMISSIS- rilasciata dall’Ufficio Porto d’Armi della Questura della Provincia di Pavia con scadenza in data 27.8.2023 e deteneva presso la propria abitazione una serie di armi da caccia.
La Questura della Provincia di Pavia ha adottato il decreto prot.-OMISSIS- con il quale ha revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia, ritenendo l’interessato privo dei requisiti soggettivi per essere titolare della licenza.
Il provvedimento di revoca veniva giustificato sulla base di tre presupposti: i) la “qualità del suo ambiante familiare e del relativo contesto relazionale connessi ai rapporti familiari” attesa la sussistenza di scontri e tensioni, ultimo dei quali verificatosi tra la moglie e il figlio in data -OMISSIS-; ii) l’omessa denuncia nella detenzione di due fucili, in precedenza appartenuti al padre (deceduto nel 2009), ritenuta condotta che non si concilia con il requisito di buona condotta che devo far capo ai detentori di armi; iii) il deferimento dell’interessato all’Autorità giudiziaria per violazione del reto di detenzione abusiva di armi (art. 679 c.p.).
In seguito la Prefettura della Provincia di Pavia, con decreto prot. -OMISSIS-, ha disposto il divieto di detenzione delle armi e munizioni detenute dal signor -OMISSIS- in quanto ha ritenuto che questi non godeva più dei requisiti di affidabilità richiesti per i detentori di armi in quanto vi era il pericolo dell’abuso delle armi ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S. (R.D. nr. 773/1931), richiamando sostanzialmente gli stessi presupposti posti a fondamento del provvedimento di revoca.
Il signor -OMISSIS- ha impugnato sia il provvedimento di revoca che quello di divieto, affidando il gravame a un articolato motivo. Lamenta la violazione degli “artt. 39 e 43” del r.d. n. 773/1931 in quanto non sussisterebbero i presupposti per disporre il divieto e la revoca. Mette in rilievo la circostanza di non essere stato interessato in via diretta dal litigio familiare, dovuto a futili motivi, che ha poi condotto all’intervento delle Forze dell’ordine in data -OMISSIS- in quanto lo stesso aveva interessato la moglie e il figlio. Rileva inoltre che la mancata denuncia delle armi ereditate dal padre era dovuto ad “una mera disattenzione” tale da non poter giustificare “l’adozione di provvedimenti sproporzionati rispetto alla concreta pericolosità sociale della condotta contestata”.
Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio replicando alle censure sollevate.
La Sezione con ordinanza n. -OMISSIS- ha respinto, sotto il profilo del periculum, l’istanza di misure cautelari.
All’udienza del