TAR Catania, sez. I, sentenza 2012-11-23, n. 201202684
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Testo completo
N. 02684/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01860/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1860 del 2009, proposto da:
D C, M G e A S, rappresentati e difesi dall'avv. Nicolo' D'Alessandro, presso il cui studio, in Catania, Piazza Lanza, 18/A, hanno eletto domicilio;
contro
Il Comune di Catania, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Macri', con domicilio eletto presso la stessa, in Catania, via Oberdan, 141;
e con l'intervento di
ad opponendum:
del Condominio “Casa nel Parco” sito in Catania Viale A. Doria n.21, in persona dell’amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. E C, con domicilio eletto presso lo stesso, in Catania, piazza Roma, 9;
per l’accertamento
del diritto di proprietà dei ricorrenti su una porzione di terreno illegittimamente occupata dall’Amministrazione intimata e per la restituzione della predetta area, nonché per il risarcimento dei danni subiti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania e l’atto di intervento del Condominio “Casa nel Parco”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2012 il dott. S S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I signori Castro e Giuffrida e la società Assica s.r.l. sono comproprietari dell’appezzamento di terreno sito in Catania, viale Fleming, censito nel N.C.T. al f. 13, part.lle n.579 e 398.
Nel 1973, il terreno, all'epoca ancora in testa alla sig.ra Fazio Scalisi Eugenia, dante causa degli odierni ricorrenti, venne occupato dal Comune di Catania in forza del D.A. LL.PP n.73/10 per l'esecuzione dei lavori di prolungamento della via Milo, ovvero per la realizzazione dell'odierno viale Fleming.
Difatti, secondo le previsioni del P.R.G. approvato con Decreto Presidenziale n. 166 del 28 giugno 1969, l'immobile è ricompreso in parte in zona "G" ex art. 18 delle norme di attuazione del P.R.G (ove è possibile l'edificazione per lotti minimi di mq. 800), in parte in zona "Sede Stradale" ove lo strumento urbanistico ha previsto la realizzazione di una bretella di collegamento con la c. d. "circonvallazione" (l'attuale viale Fleming).
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, le aree trasferite al Comune sono quelle desumibili dal frazionamento che diede origine allo stacco di terreno, redatto sull'estratto n° 24332 tipo n° 265/1969, posto a base del decreto di espropriazione, e l'amministrazione comunale ha espropriato alcune aree ma ha eseguito, per una serie di concomitanti ragioni, la strada in parte su aree espropriate in parte su aree mai espropriate come l'area di cui si chiede la restituzione e per la cui individuazione grafica è sufficiente il richiamo alle tabelle allegate alla perizia giurata del geometra Simone Samperi. (a cui i ricorrenti rinviano).
Nel concreto la via Fleming, seguendo sempre l’esposizione di parte attrice, “ non si trova laddove avrebbe dovuto trovarsi, cioè l'area di sedime di detta strada non è quella prevista nel piano regolatore generale né quella prevista dai frazionamenti catastali e conseguenti trasferimenti di proprietà e ciò è facilmente evincibile dalla mera consultazione della mappa catastale laddove le particelle 980 e 344, costituenti la strada, si fronteggiano per pochi metri, invece che costituire un unico cordone senza soluzione di continuità e, ancora, dalla visione dei luoghi che lasciano bene intendere come le carreggiate di tale arteria hanno andamento alquanto irregolare ”.
In sintesi: “ nella vicenda de qua, quella che oggi è indicata come particella 980 è stata trasferita al comune di Catania mediante decreto di espropriazione preceduto dalla redazione del tipo di frazionamento, con la conseguenza che le aree trasferite al comune di Catania sono solo ed esclusivamente quelle indicate nel tipo di frazionamento. Pertanto, l'amministrazione comunale (recte: l'impresa esecutrice dei lavori) ha investito con la strada 43 mq. di proprietà privata non espropriata e tale superficie è tutt'ora di proprietà dei ricorrenti”
I ricorrenti concludono chiedendo, in forza dei principi desumibili dall’art.43 del D.P.R. n.327/2001, la restituzione della suddetta area da parte del Comune di Catania, previo accertamento e dichiarazione della sussistenza del diritto di proprietà in capo ai medesimi, e il risarcimento di tutti i danni subiti.
Il Comune intimato e l’interveniente hanno eccepito l’intervenuta usucapione dell’area ed il secondo, inoltre, il difetto di giurisdizione del G.A.
Nel merito hanno comunque contestato la fondatezza delle proposte domande.
Alla pubblica udienza del 9.10.2012 la causa è stata assegnata a sentenza.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in dipendenza della prospettazione giuridica e dei presupposti fattuali delle domande in questa sede avanzate.
Invero, poiché non sarebbe stato adottato per tale porzione di terreno alcun atto del procedimento volto alla sua occupazione e/o espropriazione e poiché, pertanto, la sua enucleazione dalla sfera di disponibilità dei ricorrenti sarebbe espressione di un mero comportamento materiale del Comune (e, si asserisce, in sua rappresentanza, dell’impresa esecutrice dei lavori), la controversia, in quanto volta, previo accertamento e declaratoria della permanenza in capo ai ricorrenti del diritto di proprietà, a conseguire la restituzione del bene e a sanzionare le conseguenze risarcitorie di detto mero comportamento, esula dall’ambito di giurisdizione del giudice amministrativo.
Ove l’Amministrazione, nel corso dell’esecuzione dell’opera pubblica, sconfinando dal terreno legittimamente occupato, ne abbia appreso altro sine titulo, in assenza cioè del procedimento espropriativo o di altro titolo abilitativo di natura pubblicistica, si è in presenza di un comportamento illecito, neanche mediatamente riferibile all’esercizio di un potere pubblico, con la conseguente devoluzione della relativa controversia al giudice ordinario(cfr C.S. IV^, 15.09.2010 n.6861).
In altri termini, quella in esame, secondo sempre la prospettazione di parte attrice, si dimostra essere una occupazione usurpativa pura, ipotesi che sussiste allorquando manchi una dichiarazione di pubblica utilità, con la conseguenza che la giurisdizione sulle questioni relative spetta al giudice ordinario, sul presupposto che il comportamento di occupazione dell’area privata non è sorretto da alcun potere pubblicistico: il Comune avrebbe agito dunque alla stregua di un soggetto privato.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la fattispecie nella giurisdizione dell’A.G.O..
Quanto alle spese del giudizio, ritiene il Collegio che sussistono nella specie eccezionali ragioni per disporne l’integrale compensazione tra tutte le parti in causa, tenuto conto dell’articolazione della sottesa, complessa vicenda procedurale amministrativa e della peculiarità intervenute nella realizzazione concreta dell’opera pubblica di cui trattasi.