TAR Salerno, sez. II, sentenza 2012-01-11, n. 201200025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2012-01-11, n. 201200025
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201200025
Data del deposito : 11 gennaio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01999/2009 REG.RIC.

N. 00025/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01999/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1999 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla s.r.l. Mi.Ti., rappresentata e difesa dall'avv. B M con domicilio eletto presso lo stesso a Salerno in piazza Caduti Civili . di Guerra n. 1 nello studio dell’avv. S S;

contro

- Comune di Mercogliano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. S S con domicilio eletto presso lo stesso a Salerno in via Zottoli n.18 presso il geom. G M;
- Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. M L C con domicilio eletto presso la stessa a Salerno in via Abella Salernitana n. 3 negli uffici dell’avvocatura regionale;

per l'annullamento, previa sospensione,

- quanto al ricorso principale: 1) del provvedimento n. 14898 del 14 ottobre 2009, col quale il Comune di Mercogliano ha respinto la domanda della ricorrente del 16 luglio 2009 di rilascio del permesso di costruire un impianto di distribuzione di carburante a “chiosco” in via Nazionale Torrette e di autorizzazione all’esercizio della relativa attività;
2) delle note n. 7382 del 13/5/2009, n. 10496 del 10/7/2009 e n. 12880 del 8/8/2009 del Comando di Polizia Municipale;
3) della nota n.10208 del6/7/2009 del Dirigente dell’Area Tecnica del Comune;
4) della deliberazione n. 2 del 23/1/2004 del Consiglio Comunale e del relativo Allegato n. 2 recante “Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti di distribuzione di carburanti”;
5) della deliberazione n. 8835 del 30/12/1999 della Giunta Regionale e del relativo Allegato recante i criteri ed i requisiti per l’installazione degli impianti di distribuzione di carburanti;

- quanto al ricorso con motivi aggiunti: 1) del provvedimento n. 13925 del 13 settembre 2010, col quale il Comune ha respinto la domanda della ricorrente del 12 maggio 2010 di rilascio del titolo abilitativo basato su innovato progetto ed ha diffidato la stessa a non dare inizio ai lavori a seguito della comunicazione della ricorrente del 7 settembre 2010 d’inizio dei lavori;
2) delle deliberazioni n. 2/2004 del Consiglio Comunale e n. 8835 della Giunta Regionale;

per l’accertamento del diritto al risarcimento dei danni.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune del Mercogliano e della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2011 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I) Con ricorso notificato il 9 novembre 2009, depositato il 26 successivo, la s.r.l. Mi.Ti. ha impugnato il provvedimento col quale il Comune di Mercogliano ha respinto la sua domanda del 16 luglio 2009 di rilascio del permesso di costruire un impianto di distribuzione di carburante a “chiosco” in via Nazionale Torrette e di autorizzazione all’esercizio della relativa attività.

Vengono dedotti i seguenti motivi di gravame:

1) violazione dell’art. 9 comma 4 della legge regionale 29/3/2006 n. 6, dell’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 11/2/1998 n. 32 ed eccesso di potere, invocandosi l’avvenuta formazione del silenzio assenso sulla sua domanda del luglio 2009;

2) violazione dell’art. 2 del D.Lgs. 11/2/1998 n. 32 ed eccesso di potere, assumendosi che i regolamenti regionale e comunale richiamati nel provvedimento impugnato porrebbero limiti non consentiti dalla normativa di settore (art. 46 del regolamento di esecuzione del C.d.S.);

3) violazione dell’art. 7 della deliberazione n. 8835 del 30/12/1999 della Giunta Regionale e della deliberazione n. 2 del 23/1/2004 del Consiglio Comunale ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, sostenendosi l’erronea applicazione delle stesse;

4) violazione dell’art. 9 della deliberazione n. 8835 del 30/12/1999 della Giunta Regionale e della deliberazione n. 2 del 23/1/2004 del Consiglio Comunale e dell’art. 21 di quest’ultima ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, affermandosi l’illegittimità del provvedimento impugnato col richiamo della detta normativa regionale e comunale riguardanti le strade poste nel centro abitato che sarebbe conforme all’art. 46 del regolamento di esecuzione del C.d.S.

Il Comune intimato, costituitosi in giudizio con atto depositato il 3 dicembre 2009, ha controdedotto con la memoria depositata in data 11 seguente con la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto per infondatezza.

La Regione, costituitasi in giudizio il 7 dicembre 2009, ha chiesto il rigetto del ricorso con la memoria depositata il 15 seguente.

Nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2009 è stata accolta la domanda cautelare con ordinanza riformata dal Consiglio di Stato.

II) Con ricorso con motivi aggiunti, notificato il 13 novembre 2010 e depositato il 26 successivo, la s.r.l. Mi.Ti. ha impugnato il provvedimento col quale il Comune ha respinto la domanda della ricorrente del 12 maggio 2010 di rilascio del titolo abilitativo basato su innovato progetto ed ha diffidato la stessa a non dare inizio ai lavori.

Vengono sostanzialmente riprodotti i motivi di gravame svolti nel ricorso principale.

Il Comune ha controdedotto con la memoria depositata il 17 dicembre 2010.

In data 19 marzo 2011 è stata depositata la C.T.U. disposta da questo Tribunale con l’ordinanza n. n. 1/2011 sulla quale hanno formulato osservazioni la società ricorrente con la memoria depositata il 7 aprile 2011 ed il Comune con la memoria depositata in pari data e con la consulenza tecnica di parte depositata i 13 successivo.

III) Nell’odierna udienza l’impugnativa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

I) La Mi.Ti., col ricorso principale, ha impugnato il provvedimento del Comune di Mercogliano di rigetto della sua domanda del luglio 2009 di rilascio del permesso di costruire un impianto di distribuzione di carburante a “chiosco” in via Nazionale Torrette e di autorizzazione all’esercizio della relativa attività;
e, col ricorso con motivi aggiunti, ha impugnato il provvedimento di omologo contenuto adottato sulla base di innovato progetto presentato nel 2010 e di diffida a non dare inizio ai lavori.

II) Preliminarmente va disattesa l’eccezione d’inammissibilità dei ricorsi sollevata dal Comune sulla prospettazione secondo cui il diniego impugnato col ricorso principale si configurerebbe come atto confermativo del precedente provvedimento dello stesso segno del 13 maggio 2009 non impugnato e successive note.

Senonchè il provvedimento del 13 maggio 2009 richiamato dal Comune si fonda su plurime ragioni delle quali solo alcune vengono ripetute col provvedimento qui impugnato col ricorso principale, e ciò rappresenta chiaro ed inequivocabile segnale che quest’ultimo provvedimento deriva da una nuova valutazione della fattispecie;
il provvedimento impugnato con motivi aggiunti, poi, è adottato su progetto innovato e, pertanto, anche siffatto provvedimento non può costituire atto confermativo delle precedenti determinazioni.

Ne deriva l’infondatezza dell’eccezione sollevata dal Comune per entrambi i ricorsi.

III) I ricorsi vanno entrambi esaminati perché la società ricorrente, nella rinnovata domanda del 2010 presentata con innovato progetto, ha espressamente escluso l’acquiescenza alle precedenti determinazioni comunali.

Essi, inoltre, poiché svolgono motivi di gravame del tutto omologhi, vanno congiuntamente esaminati.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi