TAR Salerno, sez. I, decreto collegiale 2021-07-05, n. 202101619

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, decreto collegiale 2021-07-05, n. 202101619
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202101619
Data del deposito : 5 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/07/2021

N. 00432/2018 REG.RIC.

N. 01619/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00432/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato il presente

DECRETO DI PAGAMENTO

sul ricorso numero di registro generale 432 del 2018, proposto da A M, rappresentato e difeso dall'avvocato R M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Velia n. 96;


contro

Ministero dell'Interno, Questura di Avellino, Prefettura di Avellino in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

per l'annullamento previa sospensione

a) del provvedimento prot n. 754-2018/Area IV del 22.01.2018 emesso dalla Prefettura di Avellino - successivamente conosciuto, con il quale sono state revocate le misure di accoglienza disposte a vantaggio del ricorrente;

b) della circolare n. 5189 del 25.3.2016 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione di cui è traccia nel provvedimento sub a) non conosciuta;

c) della circolare della Prefettura di Avellino n. 8142 dell’11.4.2016, di cui è traccia nel provvedimento sub a) non conosciuta;

d) della circolare n. 2255 del 30.10.2015 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, di cui è traccia nel provvedimento sub a) non conosciuta;

e) di tutti gli atti istruttori inseriti nel procedimento, se esistenti, anche con riferimento alla non meglio chiarita consultazione dei pubblici registri;

f) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale comunque lesivo dei diritti del ricorrente.


vista la delibera n. 4/2018 della Commissione Patrocinio a spese dello Stato istituita presso questo Tribunale, con la quale la citata Commissione ha accolto l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

vista la sentenza n. 1262 del 2018 che ha definito il ricorso e, compensando le spese, ha ammesso il ricorrente definitivamente al beneficio del patrocinio a spese dello stato;

vista l’istanza per l’emissione di decreto di pagamento per onorari e spese per gratuito patrocinio avanzata dall’avv. R M G per la rappresentanza e la difesa del sig. A M, nel giudizio r.g. n. 432/2018;

visti gli atti tutti del fascicolo di causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021 il dott. R E e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;


Ritenute, per quanto precede, sussistenti le condizioni per addivenire alla liquidazione delle competenze spettanti al difensore del ricorrente, avv. R M G, che ne ha fatto espressa richiesta con l’istanza depositata in data 30 luglio 2018;

Visto il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia);

Visto l’art. 9, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (recante disposizioni sulle professioni regolamentate);

Visto il D.M. 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27);

Visto il D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247).

Visti in particolare:

- l’art. 82, comma 1, del D.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui “l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidate dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa” e l’art. 130 del medesimo decreto che, nella specifica materia del patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, prevede che “gli importi spettanti al difensore … sono ridotti della metà”;

- l’art. 4, comma 2, del D.M. n. 140/2012, secondo cui “nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell'eventuale urgenza della prestazione”, l’art. 9 del medesimo decreto secondo cui “per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio ... si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della metà” e l’art. 11, comma 1, del medesimo decreto secondo cui “il giudice può sempre diminuire ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete”;

Ritenuto, al fine di individuare il giusto compenso per l’attività svolta dal difensore, di dover applicare l’art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 (rubricato “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale”), il quale dispone, al comma 1, che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene in particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all’80 per cento o diminuiti fino al 50 per cento”;

Ritenuto che, in applicazione delle suindicate disposizioni normative ed in ragione dell’opera del complessiva prestata dal difensore del ricorrente nella presente fattispecie, del carattere seriale (anche considerato il numero dei ricorsi della stessa specie decisi nella medesima udienza) e del non elevato livello di complessità della causa è congrua la determinazione, in favore dell’avvocato istante, dell’importo forfettario complessivo pari ad euro 800,00 (ottocento/00), oltre IVA e CPA, a titolo di onorari, diritti e spese per il presente grado di giudizio;

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