TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2021-06-21, n. 202107397

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2021-06-21, n. 202107397
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202107397
Data del deposito : 21 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/06/2021

N. 07397/2021 REG.PROV.COLL.

N. 13513/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13513 del 2014, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato F D, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Dandolo, 19a;

contro

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A T, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Citta' d'Europa, 10;
Universita' degli Studi -OMISSIS- di Roma, Commissario Ad Acta Piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Lazio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Prezioso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;

per l'annullamento

deliberazione della Fondazione Policlinico -OMISSIS- n. -OMISSIS-di indizione dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di tale posizione e la nota del Policlinico -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- di rigetto dell’istanza di revoca del suddetto avviso con richiesta di riconoscimento del suo diritto a ricoprire il posto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-, Universita' degli Studi -OMISSIS- di Roma, Regione Lazio e Commissario Ad Acta Piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 maggio 2021 la dott.ssa Francesca Goggiamani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

-OMISSIS-, premesso di essere professore associato confermato nel settore -OMISSIS-- Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche, in servizio presso l'Università degli Studi di Roma -OMISSIS- e di avere richiesto, in seguito all’intervenuta vacanza del posto di Direttore della U.O.C. "Direzione Infermieristica e delle Professioni Sanitarie" del Policlinico -OMISSIS-, di essere adibita all’attività assistenziale afferente al SSD d'insegnamento, ha impugnato, previa sospensione, la deliberazione della Fondazione Policlinico -OMISSIS- n. -OMISSIS-di indizione dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di tale posizione e la nota del Policlinico -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- di rigetto dell’istanza di revoca del suddetto avviso con domanda di accertamento della spettanza ad essere strutturata presso il -OMISSIS- in qualità di Direttore della Unità Operativa Complessa.

Ha censurato il provvedimento per violazione dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 517 del 1999, dell'art. 1, comma 2, della l. n. 230 del 2005, dei principi espressi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 71 del 2001, dell'art. 9 del "protocollo di intesa tra Regione Lazio e Università degli studi di Roma -OMISSIS- - sperimentazione gestionale. istituzione della fondazione -OMISSIS--OMISSIS-", approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 16 febbraio 2005, n. 193, dell'"atto di organizzazione e funzionamento della fondazione -OMISSIS-”, nonché per eccesso di potere attesa l’inscindibilità, o compenetrazione, delle funzioni della didattica, di ricerca e di assistenza per l'esercizio della docenza medica giusti art. 9, commi 1 e 9 del "Protocollo di intesa" e 8 dell'Atto di organizzazione e funzionamento.

Ha resistito al ricorso la -OMISSIS-.

La Regione Lazio ha eccepito che nessun atto regionale commissariale era stato impugnato ed affermato l’infondatezza del ricorso.

Il Commissario straordinario per il piano di rientro della Regione Lazio e l’Università -OMISSIS- hanno eccepito il loro difetto di legittimazione essendo gli atti impugnati di competenza della Fondazione Policlinico -OMISSIS- ed il difetto di giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo.

Con ordinanza n. -OMISSIS-, non appellata, è stata rigettata la domanda cautelare.

Nel merito la Fondazione Policlinico -OMISSIS- ha eccepito il difetto di giurisdizione e l’improcedibilità del ricorso atteso che nella pendenza del giudizio era stato approvato l'“Atto Aziendale della Fondazione Policlinico -OMISSIS-” secondo cui la direzione della UOC Direzione Infermieristica è attribuibile esclusivamente a dirigenti medici inquadrati nell'ambito del S.S.N., con esclusione di docenti universitari del settore MED, nonché l’inammissibilità della domanda nei confronti del Policlinico in difetto di strutturazione del docente da parte dell’Università da cui dipende e, comunque, l’infondatezza del ricorso stante l'insussistenza, neppure in capo all'Ateneo, di un diritto soggettivo incondizionato alla strutturazione, come del diritto del docente al conferimento di un incarico dirigenziale con conseguente difetto di interesse all’impugnazione dell’avviso di mobilità.

All’udienza del 21 maggio 2021, trattata la controversia, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente occorre chiarire che correttamente sia stato adito il Giudice Amministrativo.

La -OMISSIS-contesta, infatti, in primis , la scelta del Policlinico di bandire la copertura del posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche del Policlinico -OMISSIS-, assumendo la sussistenza del suo contrastante diritto a ricoprirlo.

Può, infatti, richiamarsi la giurisprudenza formatasi sulla fattispecie analoga della emanazione del bando per la copertura di una posizione lavorativa a fronte di sussistenza di valida graduatoria e di aspirazione del soggetto in essa inserito al posto: quando viene impugnato un concorso, bandito in luogo di procedere allo scorrimento di una graduatoria, la cognizione della controversia appartiene al G.A., trattandosi di controversia che ha ad oggetto l'illegittimità di un provvedimento amministrativo (l’avviso), a fronte del quale la posizione è di interesse legittimo, e non l'accertamento di un diritto soggettivo alla copertura del posto (cfr., ex multis , nella assimilabile fattispecie di indizione di concorso in luogo allo scorrimento della graduatoria C.d.S., Sez. III, 20 marzo 2019, n. 1841;
Sez. V, 23 novembre 2018, n. 6645;
sez. III, 12/10/2020, n.6041;
Cass. civ., Sez. Un., 22 ottobre 2018, n. 26596).

2. Pregiudizialmente va ancora superata l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla Fondazione Policlinico -OMISSIS- per effetto dell’approvazione da parte del DCA del -OMISSIS-dell'“Atto Aziendale della Fondazione Policlinico -OMISSIS-” secondo cui direzione della UOC Direzione Infermieristica è attribuibile esclusivamente a dirigenti medici inquadrati nell'ambito del S.S.N., con esclusione di docenti universitari del settore MED.

L’asserita pretesa della ricorrente tale da rendere illegittima l’indizione della procedura è da valutare “ ora per allora ” e non verrebbe travolta dal successivo mutamento delle regole di attribuzione degli incarichi di dirigente medico, valide unicamente per le successive coperture dei posti.

3. Deve il Tar soffermarsi a riscontrare il preteso diritto della ricorrente a ricoprire il posto di dirigente medico.

Come noto a mente del D.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 va distinto il rapporto di lavoro dei professori e dei ricercatori con l’Università dal rapporto di lavoro instaurato con l’Azienda ospedaliera, disponendo che - sia per l’esercizio dell’attività assistenziale, sia per il rapporto con le Aziende - ai professori e ricercatori universitari si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale (cfr. Cass., Sez. un., ord. n. 7503/2012).

La qualifica di professore universitario funge, infatti, da mero presupposto del rapporto lavorativo che potrebbe instaurarsi con il Policlinico, atteso che l’attività svolta s’inserisce nei fini istituzionali e nell’organizzazione dell’Azienda.

Nella specie la pretesa della professoressa -OMISSIS- ad avere la titolarità della UOC con conseguente illegittimità della procedura bandita per l’attribuzione del relativo incarico non ha pregio.

Prevede l’art. 3 co. 2 della l.n. 517/1999 di disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed Università che “ Nell'atto aziendale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sono altresì disciplinati, sulla base dei princìpi e dei criteri stabiliti nei protocolli d'intesa tra Regione e Università, la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei dipartimenti ad attività integrata e sono individuate le strutture complesse che li compongono, indicando quelle a direzione universitaria”.

Ebbene, dall’esame dell’atto organizzativo della Fondazione -OMISSIS- del 2008 (v. stralci prodotti dalle parti) si riscontra che la U.O.C. Direzione Infermieristica e delle Professioni Sanitarie non è inserita tra i dipartimenti clinici a direzione universitaria (v. artt. 31 ss.), bensì nello staff della direzione generale (v. art. 30 ed allegato organigramma).

La Fondazione nella premessa di tale atto “ Conferma il principio in base al quale, in coerenza con la natura del policlinico universitario, gli organici delle figure mediche, odontoiatriche e sanitarie delle discipline cliniche sono riservati in via prioritaria al personale docente e ricercatore universitario dei corsi di laurea della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università -OMISSIS-. Conseguentemente gli incarichi di direzione di strutture per le discipline cliniche sono riservati di norma ai docenti e ricercatori della facoltà di Medicina di -OMISSIS- ” con conseguente disciplina in tal senso da parte del titolo V dell’atto.

La censura di violazione della l. n. 517/1999 non è, dunque, fondata alla luce di tali riscontri e della circostanza che tale legge mira alla integrazione, e non più all'inscindibilità, di assistenza, didattica e ricerca per come era in virtù piuttosto della l. n. 833/1978.

Ancora la sentenza della Corte Costituzionale n. 71.2011 invocata dalla ricorrente ha spiegato che l’esistenza di un preciso nesso funzionale tra attività assistenziale, da un lato, ed attività didattica e di ricerca, dall'altro, non preclude al Legislatore di modulare in concreto, nell'esercizio della sua discrezionalità, ampiezza e modalità di svolgimento dell'attività assistenziale dei medici universitari.

Infine, neppure supporta la tesi della ricorrente l’art. 1 l. n. 230/2005 che solo per i professori di materie cliniche prevede che “ esercitano altresì…… ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca ”.

4. Le spese di lite devono compensarsi in ragione della peculiarità della questione.

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