TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 2022-09-29, n. 202200473
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Pubblicato il 29/09/2022
N. 00473/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01040/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1040 del 2022, proposto da
Securpol Puglia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G P e A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
CONSIP S.p.A. e Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata
ex lege
in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
VIS S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Nilo e Marco Nilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento prot. n. 37022 dell'08.07.2022, trasmesso in pari data, con cui Consip S.p.A. ha disposto l'aggiudicazione in favore di VIS S.p.A. del Lotto 25 - Provincia di Taranto (CIG 81647558FT) della “Gara a procedura aperta per l'appalto di fornitura di servizi di vigilanza armata per il Ministero della Giustizia ID Sigef 2201”;
- di ogni atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresa per quanto occorra e in parte qua la legge di gara e in particolare l'art. 20 del Disciplinare, nei sensi di cui al ricorso;
nonché per la declaratoria di nullità, invalidità e inefficacia del contratto eventualmente stipulato e per il conseguimento dell'aggiudicazione in capo alla ricorrente con suo subentro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, di Consip S.p.A. e di VIS S.p.A.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 28 settembre 2022 la dott.ssa A A e uditi per le parti i difensori avv.to V. Pellegrino, in sostituzione dell'avv.to G. Pellegrino, avv.to L. Nilo, e avv.to dello Stato G. Matteo;
Considerato che con il ricorso introduttivo del giudizio vengono impugnati gli atti di una procedura di gara aperta unitaria, ancorché suddivisa in Lotti, indetta da una Stazione appaltante con sede nella Regione Lazio, con prestazioni da eseguire in vari ambiti territoriali regionali, si ravvisa e va dichiarata, ex artt. 13, comma 3, e 15 c.p.a., in accoglimento dell’eccezione sollevata dalle parti resistenti ed in ossequio alla giurisprudenza costante (da ultimo T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV, 3 febbraio 2022, n. 1288), l’incompetenza territoriale/funzionale dell’adito T.A.R. Puglia - Lecce in favore del T.A.R. del Lazio sede di Roma (pure espressamente individuato dalla stessa lex specialis alla sezione VI, punto 4.1. del Bando, quale “organismo responsabile delle procedure di ricorso”), sicché deve essere dichiarato anche il non luogo a provvedere sull’istanza cautelare proposta dalla Società ricorrente, ai sensi dell’art. 15 comma 2 c.p.a..