TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-10-30, n. 202316053

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-10-30, n. 202316053
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202316053
Data del deposito : 30 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/10/2023

N. 16053/2023 REG.PROV.COLL.

N. 10755/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10755 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati A R, M O, A F, M V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-;
-OMISSIS-.;



per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti depositati il 10.10.2023: del provvedimento del Direttore generale del centro agro-alimentare di Roma (C.A.R.), con cui è stata disposta in data -OMISSIS- l’aggiudicazione della “ procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi di vigilanza, sicurezza e accoglienza presso il -OMISSIS- ” (CIG -OMISSIS-), in favore del RTI con capogruppo la società -OMISSIS-; di tutti i verbali relativi alle sedute pubbliche e riservate, con relativi allegati; di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, nonché di quelli sconosciuti dalla ricorrente ma funzionali alla presente impugnazione ed in particolare, il bando; il disciplinare di gara; il capitolato tecnico; lo schema di contratto; i chiarimenti forniti agli operatori economici; la nota di CAR del -OMISSIS- con cui sono stati richiesti chiarimenti al RTI aggiudicatario; la nota del -OMISSIS- con cui la stazione appaltante ha chiesto ulteriori chiarimenti; il verbale dell’-OMISSIS- relativo all’esito della verifica della documentazione prodotta dal RTI -OMISSIS-.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

La società -OMISSIS- ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento del Direttore generale del centro agro-alimentare di Roma (C.A.R.), con cui è stata disposta in data -OMISSIS- l’aggiudicazione della “ procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi di vigilanza, sicurezza e accoglienza presso il -OMISSIS- ” (CIG -OMISSIS-), in favore del RTI capeggiato dalla società -OMISSIS-; di tutti i verbali relativi alle sedute pubbliche e riservate, con relativi allegati; di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, nonché di quelli sconosciuti dalla ricorrente ma funzionali alla presente impugnazione ed in particolare, il bando; il disciplinare di gara; il capitolato tecnico; lo schema di contratto; i chiarimenti forniti agli operatori economici; la nota di CAR del -OMISSIS- con cui sono stati richiesti chiarimenti al RTI aggiudicatario; la nota del -OMISSIS- con cui la stazione appaltante ha chiesto ulteriori chiarimenti; il verbale dell’-OMISSIS- relativo all’esito della verifica della documentazione prodotta dal RTI aggiudicatario.

La ricorrente ha, inoltre, chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, con richiesta di subentro.

La procedura oggetto del contendere, avente un importo a base d’asta di €. 11.170.799,64 (€. 5.585.399,82 per il primo triennio ed €. 5.585.399,82 per l’eventuale successivo triennio), di cui €. 2.838,00 (€. 1.419,00 per il primo triennio ed €. 1.419,00 per l’eventuale successivo triennio) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, è stata regolata dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di 100 punti, ripartiti tra 70/100 per l’offerta tecnica (suddivisi in quattro criteri di valutazione, ulteriormente suddivisi in subcriteri e subpunteggi) e 30/100 per l’offerta economica.

In esito alle operazioni di gara si è classificato al primo posto il RTI capeggiato dalla società -OMISSIS- con 88,55 punti (63,6964 punti per l’offerta tecnica + 24,85 punti per l’offerta economica a fronte di un ribasso del 21,563%), mentre la ricorrente ha ottenuto 88,29 punti (66 punti per l’offerta tecnica + 22,29 punti per l’offerta economica a fronte di un ribasso del 19,355%) e si è classificata al secondo posto.

A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:

1°) violazione dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 95, comma 10 e dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità manifesta.

La ricorrente, in prima battuta, ha contestato che “ l’aggiudicazione disposta in favore del raggruppamento controinteressato è palesemente illegittima in quanto non preceduta dal doveroso controllo del costo della manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs n. 50/2016 ” (cfr. pag. 5): profilo ritenuto decisivo anche in ragione del fatto che “ l’impresa indicata come esecutrice da -OMISSIS-, ossia la -OMISSIS-., è interessata da una indagine penale per il reato di sfruttamento del lavoro e caporalato ” (cfr. pag. 8).

2°) Violazione dell’art. 36 e dell’art. 45 della Costituzione, degli artt. 30 e 80, comma 5, lett. a), c) e c-bis) del d.lgs. n. 50 del 2016, delle Linee Guida Anac n. 6; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento, violazione del bando e del disciplinare di gara, irragionevolezza manifesta.

Con tale motivo la ricorrente ha lamentato che “ il RTI -OMISSIS- meritava di essere estromesso dalla procedura indetta dal CAR, in quanto la consorziata esecutrice, -OMISSIS-., del consorzio stabile --OMISSIS-, mandante del RTI aggiudicatario, è stata attinta, nel corso della gara, da una causa di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. a), c) e c-bis) del d.lgs n. 50/2016 ”; e ciò in quanto l’amministratore della -OMISSIS- sarebbe “ attualmente indagato in un procedimento penale per il reato di sfruttamento del lavoro, con la doppia aggravante della minaccia e del numero elevatissimo di lavoratori coinvolti ” (cfr. pag. 9).

Ha soggiunto che “ la gravità e il perdurare delle situazioni accertate (che risalgono addirittura all’anno 2016), nonché le imponenti dimensioni aziendali in termini di fatturato e lavoratori impiegati, sono alla base della decisione del GIP di disporre il controllo giudiziario della -OMISSIS-, affinché vengano ripristinate adeguate e dignitose condizioni lavorative, tali da superare l’attuale situazione di sfruttamento ” (cfr. pag. 10); cosicché “ il Consorzio mandante del RTI controinteressato ha palesemente disatteso il codice etico adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, posto che la consorziata -OMISSIS- ha agito, come risulta dalle notizie di stampa, in totale spregio dei basilari principi in esso fissati. È evidente che anche tale circostanza sia idonea a rafforzare il giudizio di inaffidabilità di -OMISSIS- ” (cfr. pag. 12).

E, in ogni caso, le vicende riferite avrebbero dovuto fondare da parte della stazione appaltante una contestazione di grave illecito professionale, con la conseguenza che sarebbe evidente la “ rilevanza che assume la vicenda penale de qua rispetto al perdurante possesso dei requisiti di moralità professionale in capo alla -OMISSIS-, che inevitabilmente determina l’interruzione nel continuativo possesso dei requisiti anche in capo al raggruppamento aggiudicatario ” (cfr. pag. 15).

La ricorrente ha, ancora, contestato che “ il raggruppamento aggiudicatario non ha mai informato la stazione appaltante delle vicende penali che, nel corso della gara, hanno coinvolto l’amministratore della -OMISSIS-. Ciò concretizza una causa di esclusione anche ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. c bis) del d.lgs n. 50/2016 ” (cfr. pag. 18).

3°) Violazione degli artt. 30, 45, 47, 48 e 95 del d.lgs. n. 50/2016; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; ingiustizia manifesta; sproporzione e sviamento.

La ricorrente ha, inoltre, dedotto che “ il soggetto aggiudicatario è un raggruppamento temporaneo di imprese costituito da una società (mandataria) che è consorziata del Consorzio stabile (mandante). Questo lo schema adottato dal controinteressato: la capogruppo mandataria -OMISSIS- è una socia consorziata del -OMISSIS-; la mandante è proprio il suddetto consorzio stabile che ha indicato quale impresa esecutrice la -OMISSIS-. Si tratta dunque di un Raggruppamento temporaneo di imprese che riunisce soggetti che hanno in precedenza costituito il consorzio stabile che, a sua volta, è anche membro del “nuovo” raggruppamento ” (cfr. pag. 22).

Tale composizione violerebbe le disposizioni che regolano la costituzione e la partecipazione alle procedure di gara dei consorzi.

4°) Violazione dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, del disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità manifesta.

Con tale motivo la ricorrente ha contestato il punteggio assegnato per il “ criterio 1.3, di natura “discrezionale”, volto a premiare la “presenza nell'ambito della compagine aziendale di un security manager delegato alla gestione tecnico/operativa delle risorse umane del Concorrente

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi