TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2022-07-04, n. 202209072

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2022-07-04, n. 202209072
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202209072
Data del deposito : 4 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/07/2022

N. 09072/2022 REG.PROV.COLL.

N. 08202/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8202 del 2018, proposto da
Mistery S.r.l., Desiree 2012 S.r.l., Hilary S.r.l., Roma Capitale Real Estate S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;



contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale in Roma, via del Tempio di Giove 21, come da procura in atti;



per l'annullamento

della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 29 assunta nella seduta pubblica del 28/3/2018 con cui sono state approvate modifiche al Regolamento delle Attività Commerciali sulle Aree Pubbliche approvato con Deliberazione di A.C. n. 30/2017, nella parte di cui infra (segnatamente l'art. 52 ove prevede un nuovo procedimento per la conversione delle autorizzazioni c.d. “anomale”), in uno agli atti presupposti, connessi e conseguenziali

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2022 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. – Con ricorso notificato il 28 giugno 2018 le società in epigrafe hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, le disposizioni relative alle autorizzazioni c.d. “anomale” di cui all’art. 52 della deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 29 del 28/03/2018 che ha modificato la precedente disposizione in materia di cui all’art. 52 della DAC n. 30 dell’1/06/2017, in uno agli atti presupposti, connessi e consequenziali.

2. – Le ricorrenti espongono di essere titolari di autorizzazioni c.d. “anomale” rilasciate da Roma Capitale, regolate in origine dalle deliberazioni della Giunta Comunale n. 103 del 25/02/2003 (per più posteggi) e n. 175 dell’1/04/2003 (per un solo posteggio assegnato), attualmente convertite ai sensi di tali delibere e della deliberazione del Consiglio Regionale 139 del 19/02//2003 capitoli 4 u.c.

3. – La gravata delibera A.C. 29/2018, prevede, per quanto più interessa, all’art. 52, (che ha modificato l’art. 52 della 8 delibera 30/2017) che le c.d. licenze di commercio “anomale”, ossia le autorizzazioni amministrative per il commercio su aree pubbliche che sono risultate incompatibili sia con la L. 112/91, sia con il D.Lgs. 114/98, sono convertite, previa riconsegna del titolo originario, in altrettanti posteggi fissi, mediante l’applicazione dei criteri e delle modalità previste dalle deliberazioni della Giunta Comunale n. 103/2003 e n. 175/2003.

Entro 30 giorni dall’approvazione della presente deliberazione i titolari dovevano presentare le domande nel Municipio ove essi intendevano esercitare l’attività scegliendo uno tra i luoghi indicati nel titolo posseduto; a seguito di apposita conferenza di servizi della durata massima di 90 giorni, il titolo, in caso di accoglimento della domanda, il Municipio competente rilasciava il titolo autorizzativo e la correlata concessione per l’occupazione di suolo pubblico; in caso di rigetto, qualora il titolare avesse rifiutato una collocazione limitrofa, il titolo sarebbe decaduto; le autorizzazioni anomale sarebbero decadute il 30 dicembre 2018.

4. – Il ricorso è affidato ad un unico ed articolato motivo rubricato: “VIOLAZIONE DI LEGGE (Art. 27 e 28 D.Lgs. 114/98 – L.R. Lazio n. 33/1999 – Intesa Stato-Regioni di cui alla Conferenza Unificata del 5/7/2012 – Delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 417/2014 – Deliberazione di G.R. Lazio n. 139/2003) – ECCESSO DI POTERE per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità, travisamento di fatto, disparità di trattamento e violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento dell’attività amministrativa.”

Innanzitutto, la regolamentazione in parola sarebbe illegittima in quanto prevede l’incombente per l’operatore titolare di autorizzazione “anomala” di presentazione di apposita domanda da presentare entro “30 giorni dall’approvazione della presente delibera”; la deliberazione gravata è stata approvata in data 28 marzo 2018 mentre è stata pubblicata (e quindi portata a legittima conoscenza dei destinatari) solamente dal 17/4/2018 al 1/5/2018: ed atteso che la procedura di conoscenza e conoscibilità dell’atto amministrativa si completa con l’ultimo giorno della sua pubblicazione, ne discenderebbe che tale deliberazione sarebbe stata validamente portata a conoscenza dei destinatari l’1/5/2018, e da tale data dovrebbero quindi discendere i termini per l’eventuale proposizione della domanda di conversione, e non dalla data di approvazione della deliberazione (28/3/2018).

Inoltre, sarebbe illegittima la previsione della presentazione della domanda di conversione a cura dell’operatore titolare di autorizzazione “anomala”, il quale avrebbe diritto di vederla convertire in licenza a posto fisso, mantenendo sostanzialmente il contenuto del titolo originario, e ciò anche senza necessità di istanza, dovendo l’Amministrazione provvedervi d’ufficio, non sussistendo nessuna norma autorizzativa per l’Amministrazione a disporre la “decadenza” del titolo in caso di rigetto dell’istanza, ovverosia qualora il posteggio indicato o richiesto dall’interessato sia ritenuto non concedibile (o non più concedibile) dall’Amministrazione, né qualora non sia accettata una collocazione limitrofa, non potendo l’operatore

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