TAR Lecce, sez. I, sentenza 2018-10-26, n. 201801577
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Testo completo
Pubblicato il 26/10/2018
N. 01577/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01468/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1468 del 2015, proposto da
A F P, rappresentata e difesa dall'avvocato E S D, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M C, L F, A B, V T, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Calasso in Lecce, piazzetta Scipione De Summa, 15;
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, Soprintendenza per Beni Arche Paes. e Patr. Stor. art. Etnoant. Prov. di Le,Br,Ta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Lecce, via Rubichi;
per l'annullamento
del Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia approvato giusta delibera di G.r. n. 176 del 16.2.2015 e degli elaborati che lo corredano;
della delibera di g.r. n. 176 del 16.2.2015 di approvazione del Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia e degli elaborati che lo corredano;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, ove occorra:
del Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia adottato giusta delibere di G.r. n. 1435 del 2.8.2013 e n. 2022 del 29.10.2013 e degli elaborati che lo corredano;
delle delibere di G.r. n. 1435 del 2.8.2013 e n. 2022 del 29.10.2013 di adozione del Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia e degli elaborati che lo corredano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Regione Puglia, Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, Soprintendenza per Beni Arche Paes. e Patr. Stor. art. Etnoant. Prov.Di Le,Br,Ta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 26 settembre 2018 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato all’Amministrazione regionale il 22 maggio 2015, la ricorrente ha impugnato il PPTR, nella parte di interesse, con riferimento all’individuazione del vincolo boschivo e della relativa area di rispetto delle aree di sua proprietà, ricadenti in agro del Comune di Morciano di Leuca.
A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito sintetizzate:
Violazione, falsa ed erronea interpretazione e applicazione dell’art.2 commi 2 e 6 del d.lgs.