TAR Bologna, sez. II, sentenza 2024-01-24, n. 202400056

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2024-01-24, n. 202400056
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202400056
Data del deposito : 24 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/01/2024

N. 00056/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00564/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 564 del 2023, proposto da
Comune di Borgocarbonara, Comune di Camposanto, Comune di Cavezzo, Comune di Medolla, Comune di Mirandola, Comune di Moglia, Comune di Poggio Rusco, Comune di San Felice sul Panaro, Comune di San Giacomo delle Segnate, Comune di San Possidonio, Comune di San Prospero, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti A C e G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio, in Bologna, Strada Maggiore n. 47;



contro

Comune di Carpi, Comune di Campogalliano, Comune di Novi di Modena, Comune di Soliera, Comune di Bomporto, Comune di Bastiglia, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall’avv. M D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto nel suo studio, in Bologna, via della Zecca n. 1;



nei confronti

Ruggiero Paola, P A, B M, C P, Baroncini Alessandro, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Paolo Bonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Bologna, galleria Cavour n. 6;
Hera S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Lolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

- della Deliberazione nr. 38 dell’8.06.2023 del Consiglio Comunale del Comune di Carpi immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2002, con la quale si approvava e si autorizzava il Sindaco “alla sottoscrizione del patto “ponte” di sindacato azionario di a.i.m.a.g. s.p.a. tra i comuni soci”;

- del c.d. patto “ponte” dati ignoti ed estremi per effetto del quale si è modificato il precedente Patto di Sindacato che garantiva il controllo pubblico consentendo che il Consiglio di Amministrazione della società AIMAG S.p.A. in data 29.06.2023 venisse nominato non dalla maggioranza pubblica ma da una maggioranza costituita anche dai Soci Privati lasciando in minoranza i soci Pubblici ora ricorrenti;

- delle Deliberazioni dei Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena, Soliera, Bomporto, Bastiglia ignoti dati ed estremi e per quanto sussistenti che hanno autorizzato i rispettivi Sindaci a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione della società AIMAG S.p.A. in data 29.06.2023 in assenza di rinnovo di Patto di Sindacato e, comunque, in contrasto con quello da ultimo approvato e per il tramite del quale vi era il controllo pubblico ex articolo 2, comma b), D.Lgs. n. 175/2016 della società AIMAG S.p.A.;

- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale agli atti di cui sopra allo stato ignoto e, comunque, avente ad oggetto la materia de qua.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dei Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena, Soliera, Bomporto e Bastiglia, quello di P R, A P, M B, P C e A B, e quello Hera S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2023 la dott.ssa A T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.1. AIMAG S.p.A. è una società a partecipazione mista, che si occupa – come risulta dalla relativa visura camerale in atti - della produzione di una pluralità di servizi di interesse generale, tra cui in particolare quelli afferenti il ciclo dell’acqua e il ciclo dei rifiuti, il trasporto e la distribuzione del gas e dell’energia.

Il 65% del capitale sociale di detta società appartiene a soci pubblici, il 25% a Hera S.p.A., il resto ad altri soci privati.

I soci pubblici sono: il Comune di Carpi, il Comune di Mirandola, il Comune di San Felice sul Panaro, il Comune di Soliera, il Comune di Campogalliano, il Comune di Novi di Modena, il Comune di Concordia sulla Secchia, il Comune di Cavezzo, il Comune di Medolla, il Comune di Bomporto, il Comune di San Prospero, il Comune di San Possidonio, il Comune di Moglia, il Comune di Quistello, il Comune di Camposanto, il Comune di Poggio Rusco, il Comune di Borgo Mantovano, il Comune di Bastiglia, il Comune di San Giacomo delle Segnate, il Comune di Borgocarbonara e il Comune di San Giovanni del Dosso.

1.2.1. Negli anni i soci pubblici di AIMAG S.p.A. avevano sottoscritto patti di sindacato, l’ultimo dei quali, scaduto in data 30.04.2023, prevedeva, per quanto qui di interesse,

- che ai Comuni appartenenti all’ “Unione delle Terre d’Argine” spettasse l’indicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di un Consigliere di Amministrazione, oltre che di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente,

- che ai Comuni appartenenti all’ “Unione Comuni Modenesi Area Nord” spettasse l’indicazione del Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione e di un Consigliere di Amministrazione, oltre che del Presidente del Collegio Sindacale e di un Sindaco supplente,

- che ai Comuni appartenenti all’ “Area Mantovana” spettasse l’indicazione del quinto Consigliere di Amministrazione,

- che ai Comuni appartenenti all’ “Unione dei Comuni del Sorbara” spettasse l’indicazione del terzo Sindaco effettivo.

1.2.2. Alla seduta della Direzione del patto di sindacato del 26.04.2023 veniva approvato a maggioranza un ordine del giorno in forza del quale i pattisti avrebbero sottoscritto un nuovo patto definito “ponte”, perché scadente prima della votazione del bilancio di AIMAG S.p.A. e comunque non oltre il 30.6.2023.

Questo patto “ponte” era funzionale alla definizione di un nuovo accordo con i soci privati sulla ripartizione delle cariche sociali, affinché,

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