TAR Catania, sez. II, sentenza 2018-11-28, n. 201802278
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Pubblicato il 28/11/2018
N. 02278/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01854/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1854 del 2017, proposto da:
G M, rappresentato e difeso dall'Avvocato P L, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. P L sito in Catania, alla Via Vincenzo Giuffrida;
contro
Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza – IPAB, “Oasi Cristo Re” di Acireale, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato di cui al decreto ingiuntivo n. 1660/2016, del 14.9.2016, emesso dal Tribunale di Catania-Sezione lavoro (R.G. n. 7936/2016), recante condanna al pagamento di somme di denaro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2018 il dott. F E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente gravame parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato di cui in epigrafe, oltre spese vive e spese di lite successive, nonché la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento della c.d. penalità di mora di cui all’art 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per l’ipotesi di persistente inadempimento.
L’amministrazione resistente non si costituiva in giudizio.
Nella camera di consiglio del 7.11.2018, come in verbale, il difensore di parte ricorrente insisteva nella domanda evidenziando che alcun pagamento solutorio era nelle more intervento.
La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso va accolto perché fondato.
Al riguardo deve in primo luogo osservarsi che il presente ricorso è stato notificato in data 24.10.2017 e che la notifica della decisione in forma esecutiva - la cui clausola è stata apposta in data 15.2.2017 - all’Amministrazione nella propria sede legale è avvenuta in data 13.10.2014.
Ne consegue che al momento della notifica del ricorso era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 14 decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
La decisione di cui si chiede l’esecuzione, inoltre, è stata depositata in originale ai sensi dell’art. 114, secondo comma, c.p.a. e risulta, dall’attestazione apposta in calce alla stessa in data 14.2.2016, che è passata in giudicato.
Non risulta, viceversa, che l’Amministrazione intimata abbia dato esecuzione alla decisione di cui si tratta.
Come già anticipato, quindi, il ricorso va accolto dovendo conseguentemente ordinarsi all’amministrazione resistente di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Per il caso di ulteriore inadempienza, si ritiene di dover nominare sin d’ora, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Catania - con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo Ufficio - perché provveda, entro giorni sessanta dalla scadenza del predetto primo termine, a dare esecuzione al giudicato.
Sono dovuti, inoltre, gli interessi legali sino al soddisfo sulla somma complessiva - in quanto, ai sensi dell’art. 1282, primo comma, c.c., i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente – nonché il rimborso delle spese successive.
Ricorrono inoltre nella fattispecie i requisiti previsti dall’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. – come recepito dall'orientamento espresso dell'Adunanza Plenaria con la sentenza n. 15 del 2014 – per accogliere la domanda accessoria formulata dalla parte ricorrente di condanna dell’amministrazione comunale resistente al pagamento della c.d. penalità di mora di cui alla citata norma – nella misura e nei termini indicati di cui oltre - per l’ipotesi di persistente inadempimento tenuto conto, a tal fine, di quanto stabilito all’art. 1, comma 781, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (secondo cui “Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza;detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali”).
Ne consegue, quindi, che la p.a. resistente deve essere altresì condannata, ai sensi dell'art. 114 cod. proc. amm., al pagamento - in via ulteriore rispetto agli interessi legali di cui al capo che precede – di una penalità di mora per ogni ulteriore giorno di ritardo commisurata anch’essa al tasso di interesse legale (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sentenza n. 2232 del 6.2.2015) con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione della presente sentenza (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 4414, depositata in data 21.09.2015) sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, assolutamente prevalente dell’Amministrazione resistente, e sono liquidate come in dispositivo.