TAR Napoli, sez. II, sentenza 2022-05-20, n. 202203462

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2022-05-20, n. 202203462
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202203462
Data del deposito : 20 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/05/2022

N. 03462/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02526/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2526 del 2022, proposto da
S D R, rappresentata e difesa dall'avvocato R L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Capua, non costituito in giudizio;
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Capua, Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento

del verbale n. 67 del 16/05/2022 della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Capua notificato il 17/05/2022 nella parte in cui depenna la candidata S D R dall'elenco dei candidati consiglieri comunali della lista “Patto Popolare” collegata al candidato Sindaco Fernando Brogna per le elezioni diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Capua (CE) del 12 giugno 2022

NONCHÉ PER LA DECLARATORIA

Del diritto della ricorrente S D R ad essere reinserita nell'elenco dei candidati consiglieri comunali della lista “Patto Popolare” collegata al candidato Sindaco Fernando Brogna per le elezioni diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Capua del 12 giugno 2022


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Capua, del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 20 maggio 2022 la dott.ssa A L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente impugna il verbale n. 67 del 16/05/2022 della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Capua notificato il 17/05/2022, nella parte in cui dispone esclusione dalla sua candidatura dall’elenco dei candidati consiglieri comunali della lista “Patto Popolare” collegata al candidato Sindaco Fernando Brogna per le elezioni diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Capua (CE) del 12 giugno 2022, in quanto la autentica della dichiarazione di accettazione della candidatura risulta priva della indicazione della qualità di Pubblico Ufficiale che procede alla identificazione.

Parte ricorrente articola i seguenti motivi di impugnazione:

- VIOLAZIONE DI LEGGE.VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 32 E 33 DEL D.P.R. N. 570/1960 – ECCESSO DI POTERE PER FALSITÁ ED ERRONEITÁ DEI PRESUPPOSTI – CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI STRUMENTALITÁ DELLE FORME;

- VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’RT. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I.. MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIA E PERPLESSA;

- VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL’ART. 6 DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I.. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 32 E 33 DEL D.P.R. N. 570/1960 – ECCESSO DI POTERE PER FALSITÁ, ERRONEITÁ DEI PRESUPPOSTI E TRAVISAMENTO DEI FATTI – CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI STRUMENTALITÁ DELLE FORME.

Si è costituito in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura Erariale, la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Capua, il Ministero dell'Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo Caserta e, all’udienza pubblica del 20.05.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso non è fondato.

L’art. 28 d.P.R. n. 570 del 1960 prevede che “Con la lista devesi anche presentare: […]2) LA DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI OGNI CANDIDATO, AUTENTICATA”;
al fine di richiamare l’integrale cornice normativa di riferimento va evidenziato che l’art. 1, comma 1, lett. i), d.P.R. n. 445 cit. dispone che l’autenticazione di sottoscrizione è “l’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive”;
inoltre, l’art. 38, comma 3, d.P.R. n. 445 cit., prevede che “3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo […]”;
infine l’art. 21 comma 2 del d.P.R. 445 cit. testualmente dispone che “ […]l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio”.

E’ altresì noto che, per la condivisibile giurisprudenza, l’identificazione del sottoscrittore, anche mediante la procedura semplificata dell’art. 38, comma 3, d.P.R. n. 445 cit., è un elemento essenziale dell’autenticazione, senza il quale essa non può assolvere la sua funzione certificativa (Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2019 n. 3019;
in termini v. anche Cons. Stato, sez. III, 27 agosto 2020 n. 5261) e che, d’altra parte, l’autenticazione non può prescindere anche dalla esatta individuazione ed identificazione del pubblico ufficiale che procede all’identificazione.

Nella fattispecie che occupa l’autenticazione della firma della ricorrente sulla dichiarazione di accettazione della candidatura è priva della indicazione della qualità del pubblico ufficiale autenticatore, elemento essenziale al fine di garantire che il soggetto che si dichiara pubblico ufficiale e che procede all’autenticazione rivesta effettivamente la qualità di pubblico ufficiale e sia dotato dei relativi poteri.

Orbene, in virtù della natura radicale e insanabile della suddetta carenza del procedimento di autenticazione, il ricorso è infondato ricorrendo un vizio riguardante l’individuazione degli elementi essenziali e indefettibili del procedimento di autenticazione della sottoscrizione della candidatura;
peraltro, stante la formalità ed il grado di rigore che improntano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura in una competizione elettorale, l’autenticazione stessa è una forma sostanziale dell’atto, indefettibile e insostituibile, che non ammette equipollenti, la cui mancanza – anche sub specie di carenza di un suo elemento costitutivo essenziale quale è la individuazione della qualità del pubblico ufficiale che procede all’identificazione – non è integrabile aliunde e determina l’esclusione della candidatura (Cons. Stato, sez. III, 29 maggio 2017 n. 2551;
sez. III, 28 maggio 2016 n. 2244;
sez. V, 15 maggio 2015 n. 2490;
sez. V, 22 gennaio 2014 n. 282;
sez. V, 11 febbraio 2013 n. 779;
sez. V, 29 ottobre 2012 n. 5504).

E’ noto peraltro l’orientamento della condivisibile giurisprudenza che, in considerazione della particolare celerità del sub procedimento di presentazione delle candidature e di esame delle stesse, non consente lo svolgimento di supplementi istruttori da parte delle Commissioni elettorali, restando relegato il soccorso istruttorio solo a limitate circostanze (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 4 settembre 2020, n. 5363).

Per quanto sin qui osservato ed assorbite tutte le altre doglianze, il ricorso va respinto mentre sussistono i presupposti di legge per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite

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