TAR Roma, sez. II, sentenza 2015-08-04, n. 201510606
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Testo completo
N. 10606/2015 REG.PROV.COLL.
N. 03084/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3084 del 2015, proposto da:
Comune di Regalbuto, Comune di Belpasso, Comune di Santa Maria di Licodia, Comune di Niscemi, Comune di Modica, Comune di Sortino, Comune di Santa Venerina, Comune di Aci Sant'Antonio, Comune di Graniti, Comune di Catenanuova, Comune di Gaggi, Comune di Pietraperzia, in persona dei Sindaci pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati A S e L A, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A S in Roma, Via Antonio Stoppani, 1;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell’Interno, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Istituto Nazionale di Statistica – Istat, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Comune di Ragalna, Comune di Motta Camastra;
per l'annullamento
- dell'elenco dei Comuni Italiani predisposto dall'ISTAT richiamato quanto alla classificazione dei Comuni totalmente e parzialmente montani ai fini dell'esenzione dell'Imposta Municipale propria dall'art. 1 del D.L. del 24 gennaio 2015 n. 4 (con particolare riferimento all'elenco del 01.01.2015 e relativo aggiornamento del 30.01.2015);
- delle tabelle riportate negli allegati A e B del medesimo decreto legge del 24 gennaio 2010 numero 4, recanti gli importi delle variazioni compensative operate in danno dei Comuni ricorrenti, sulle risorse precedentemente stanziate in loro favore a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2015 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili ha previsto, all’art. 7, comma 1, lettera h), l’esenzione da tale imposta per “… i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984”.
I Comuni ricorrenti espongono che, rientrando a pieno titolo tra quelli espressamente individuati ai sensi dell’art. 15 della legge n. 984 del 1977, sono stati coerentemente inseriti nell’elenco allegato alla circolare ricognitiva del Ministero delle Finanze del 16 giugno 1993, n. 9 (con cui si era provveduto alla ricognizione di tutti i Comuni ritenuti “montani” o di “collina” ai fini dell’esenzione dall’ICI).
Soggiungono che la situazione non è cambiata con l’istituzione della nuova imposta municipale propria (IMU), che ha sostituito l’ICI in quanto l’art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23 del 2011 ha mantenuto, anche per la nuova imposta, la stessa esenzione già prevista dall’art. 7, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 504 del 1992.
I ricorrenti rappresentano altresì che il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno e con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con decreto del 28 novembre 2014, adottato ai sensi dell’art. 4, comma 5 bis, del d.l. n. 66 del 2014, ha assunto quale criterio di riferimento per l’esenzione dalla c.d. IMU agricola la sola quota altimetrica della Casa comunale.
Di talché, hanno impugnato con separati ricorsi il decreto interministeriale del 28 novembre 2014.
Successivamente, è stato adottato il decreto legge del 24 gennaio 2015, n. 4, che ha dettato altri criteri per l’individuazione dei comuni esenti.
I ricorrenti hanno premesso che né l’elenco dei Comuni classificati “montani” e “parzialmente montani” predisposto dall’Istat e richiamato dall’art. 1, comma 1, del decreto legge n. 4 del 2015, né le tabelle sulle variazioni compensative al Fondo di Solidarietà Comunale richiamate ai commi successivi della medesima disposizione sarebbero oggetto di un rinvio recettizio idoneo ad attribuire loro forza e valenza di legge formale, con conseguente sottoposizione alla giurisdizione amministrativa.
In particolare, la mancata specificazione degli estremi di pubblicazione dell’elenco richiamato dalla norma impedirebbe di cristallizzare nel corpo della disposizione richiamante uno specifico contenuto.
La medesima natura di atto amministrativo dovrebbe essere conseguentemente riconosciuta alle tabelle richiamate ai commi sette, otto e nove dell’art. 1 del decreto legislativo n. 5 del 2014 che, contenendo l’indicazione delle variazioni compensative da applicarsi al Fondo di Solidarietà a seguito della previsione di maggior gettito dell’imposta, sarebbero strettamente dipendenti dall’elenco di cui al primo comma e parteciperebbero della medesima natura amministrativa di tale elenco.
Il ricorso è articolato nei seguenti motivi di impugnativa:
Violazione del principio di riserva di legge ex art. 23 Cost. Violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza dell’imposizione tributaria. Violazione degli artt. 29 legge n. 142 del 1990, 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e 15 della legge n. 984 del 1977. Eccesso di potere per difetto di motivazione, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.
L’art. 1 del decreto legge n. 4 del 2015 rinvia “all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istituto Nazionale di Statistica” sia per l’individuazione dei Comuni totalmente montani, nel cui territorio tutti i terreni agricoli sono esenti dall’Imposta Municipale Propria, che per l’individuazione dei Comuni parzialmente montani, nel cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall’imposta solo se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.
I criteri per l’applicazione dell’esenzione tributaria non potrebbero essere stabiliti dall’Istat mediante i propri elenchi, ma avrebbero dovuti essere predeterminati in modo formale con l’atto legislativo. Viceversa, sarebbe violato il principio di cui all’art. 23 Cost. a mente del quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Infatti, l’esenzione dall’imposta, in precedenza, era regolata dalla disposizione contenuta al primo comma, lett. h), dell’art. 7 d.lgs. n. 504 del 1992.
I Comuni ricorrenti avrebbero i requisiti oggettivi fissati dalla legge n. 991 del 1952 per il riconoscimento del carattere di “montanità”.
Illegittimità derivata. Eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria e sviamento dalla causa tipica. Difetto assoluto di motivazione. Irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Violazione dei principi comunitari di legittimo affidamento e certezza del diritto.
Le censure dedotte, in ragione del rapporto di consequenzialità tra l’esenzione dall’imposta e la decurtazione delle risorse finanziarie in danno dei Comuni ricorrenti, refluirebbero in via derivata sull’illegittimità delle variazioni compensative disposte con le tabelle allegate al decreto legge n. 5 del 2014.
Le variazioni compensative, peraltro, sarebbero affette anche da vizi propri quale, in particolare, la mancata elaborazione sulla base di una effettiva stima del maggior gettito conseguente per ciascun Comune dal venir meno dell’esenzione dall’imposta.
I Comuni, in ogni caso, non potrebbero imporre retroattivamente in capo ai contribuenti il pagamento dell’IMU agricola per il 2014, ostandovi il fondamentale principio, di derivazione comunitaria, del legittimo affidamento.
Il preteso maggior gettito d’imposta che i Comuni sono obbligati ad iscrivere in bilancio determinerebbe riflessi negativi sul patto di stabilità interno.
L’Avvocatura Generale dello Stato, in via preliminare, ha sollevato le seguenti eccezioni processuali:
- inammissibilità del ricorso collettivo in quanto non si riscontrerebbe un interesse univoco che accomuna le posizioni di tutti i ricorrenti. In particolare, non si comprenderebbe quale interesse al ricorso possa avere un comune i cui terreni, esenti sulla base dei vecchi criteri, continuano ad essere esenti
- mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri enti territoriali tra i quali è ripartito l’onere determinato dal vincolo di bilancio statale previsto dal comma 5 bis dell’art. 4 del d.l. n. 16 del 2012.