TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-02-17, n. 202101999

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-02-17, n. 202101999
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202101999
Data del deposito : 17 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/02/2021

N. 01999/2021 REG.PROV.COLL.

N. 04010/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4010 del 2019, proposto da
Leaseplan Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G D G, L P e F G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Autorità Nazionale Anticorruzione, Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento comunicato con nota prot. 26/02/2019 n. 0015879 con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC ex art. 213, co. 8, d.lgs. 50/2016, ha inserito la seguente annotazione a carico di LeasePlan: “La Stazione appaltante Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri- Centro Unico Contrattuale, con modello A) di segnalazione acquisito al prot. ANAC al n. 59648 del 6.7.2018, ha comunicato che con Decreto del Responsabile Unico del Procedimento n. 9 del 13.6.2018, ha disposto l'applicazione della penale di euro 3.033,09 nei confronti della società Leaseplan Italia s.p.a. (C.F. 06496050151), per il ritardo di n. 201 giorni nella messa a disposizione di un veicolo a noleggio per lungo termine, rispetto ai termini contrattualmente previsti…";

di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o conseguente, ancorché allo stato incognito alla ricorrente, ivi comprese la nota dell'ANAC prot. n. 77345 del 19.9.2018 di comunicazione di avvio del procedimento di annotazione nel Casellario informatico e, in quanto occorrer possa, la segnalazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri acquisita al protocollo ANAC n 59648 del 6.7.2018;

e per la disapplicazione, in quanto occorra e nei limiti di interesse, delle Linee Guida n. 6 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1293/2016 e aggiornate con Delibera n. 1008/2017, della Delibera ANAC n. 1386 del 21 dicembre 2016 e del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 21 dicembre 2016, comprensivo dell'allegato “Modello A” di segnalazione, ove da interpretare nel senso di imporre la annotazione anche di penali di esiguo valore e giudizialmente contestate.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 16 dicembre 2020 la dott.ssa Francesca Petrucciani in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 4 del d.l. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della l. 25 giugno 2020, n. 70, cui rinvia l’art. 25 d.l. 137/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in epigrafe Leaseplan Italia s.p.a. ha impugnato il provvedimento del 26.2.2019 con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha inserito, ex art. 213, co. 8, d.lgs. 50/2016, nel Casellario informatico l’annotazione dell’applicazione di penale per il ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna di un veicolo, nell’ambito del contratto di noleggio a lungo termine stipulato con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

La ricorrente ha esposto di avere ottenuto nell’ottobre del 2016 l’aggiudicazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni indetto da CONSIP, la centrale di acquisto della Pubblica Amministrazione.

L'Arma dei Carabinieri, a seguito delle difficoltà riscontrate nell'organizzare una propria procedura competitiva per rinnovare il parco veicoli, aveva provveduto ad ordinare mediante

CONSIP

880 veicoli, da allestire e personalizzare secondo le indicazioni fornite dall'Arma.

Successivamente il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri aveva notificato a Leaseplan delle lettere di contestazione lamentando il ritardo nella messa a disposizione di tre veicoli, di cui uno in relazione alla segnalazione qui impugnata;
ai sensi dell'art. 11 della Convenzione

CONSIP

12 veniva quindi annunciata la volontà di trattenere dall'imponibile delle fatture a venire a titolo di penale l'importo complessivo (considerando le due penali oggetto di annotazione, e quindi anche quella - la cui annotazione è oggetto di autonomo e parallelo ricorso - del 20 febbraio 2019) di euro 7.743,42.

Leaseplan aveva contestato gli addebiti, richiamando situazioni avverse metereologiche che avevano reso impossibile la consegna tempestiva, l'onerosità degli adattamenti richiesti dall'Arma rispetto al capitolato Consip, nonché i ritardi da parte del produttore delle automobili, ad essa non imputabili;
tuttavia le penali erano state confermate.

Le contestazioni mosse dall'Arma dei Carabinieri riguardavano nel complesso pochissimi autoveicoli (tre unità) a fronte di una fornitura di ben oltre 800. Inoltre, le penali erano pari, in totale, ad euro 7.743,42 (di cui euro 3.033,09 riferibili alla penale qui specificamente impugnata) a fronte di un valore complessivo della fornitura Consip pari a euro 40.086.416,04 e del valore dello specifico contratto con i Carabinieri, pari a euro 20.717.391,60;
esse erano quindi,

anche nel loro complesso, inferiori all'1% del valore della fornitura ai Carabinieri.

L’Anac, pur dando espressamente atto della contestazione in sede giurisdizionale civile delle penali e quindi della loro non definitività, nonché del numero limitatissimo dei veicoli coinvolti e del conseguente valore delle penali, aveva ritenuto tuttavia di dover procedere alla annotazione.

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

1.Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa in relazione alla irrilevanza delle penali in questione, che non avevano, tra l'altro, determinato alcuna conseguenza quanto alla continuità del rapporto contrattuale. Difetto di istruttoria, di contraddittorio e di motivazione, non avendo l’Anac dato conto della valutazione in ordine all’utilità della notizia, anche considerato che i ritardi avevano interessato solo tre veicoli su 840.

2. Sullo specifico rilievo del carattere minimale dell'importo delle penali, inferiori all'1% del valore complessivo della fornitura. Violazione dell'articolo 80 co. 5 lett. c) e lett. f-bis) e co. 13 del d.lgs. n. 50/2016, delle Linee Guida ANAC n. 6 e del principio di proporzionalità. Violazione dell'art. 8, co. 2, lett. b, del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvato con Delibera

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