TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-08-28, n. 202415964

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-08-28, n. 202415964
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202415964
Data del deposito : 28 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/08/2024

N. 15964/2024 REG.PROV.COLL.

N. 14031/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14031 del 2023, proposto da Al-Ko Kober GmbH/S.r.l., Campingsportmagenta S.r.l., Edi.Car di Bove Edi Giuseppe, F.C.E. S.a.s. di Falconeri Emanuele & C., Lima Trade S.r.l., Peruzzo S.r.l. e Top Group S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Marascio e Stefano Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Amplo S.r.l., non costituita in giudizio;



e con l'intervento di

ad adiuvandum
A) Codacons – Coordinamento di Associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti di utenti e consumatori e Associazione articolo 32-97 – Associazione italiana per i diritti del malato e del cittadino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Rienzi e Gino Giuliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Ufficio legale nazionale del Codacons in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 73;
B) Antonio Crescenzo Morelli, Teodoro Cordella, Marino Turatto, Alessandro Scorcella, Danilo Dell’Aglio, Giuseppe Schiavoni, Roberto Crosta, Tommaso Lelli, Raffaele Caracciolo, Lorena Martini, Fabrizio Soldà, Cristina Bailo, Alba Maria Teresa Surace, Mirko Deni, Paolo Manzo, Paolo Fausto Fanti, Gabriele Cognolato, Alessandro Andreano, Salvatore Barone, Antonio Flamini, Giovanni Gallo, Ferruccio Avelli, Pasquale Marciano, Rosaria Figlioli, Cristina Zenti, Giorgio Ruggiero, Giuseppe Giordano, Cosimo Lillo, Marco Gramatica, Marina Barattero, Stefano Turato, Antonio Gonnella, Maurizio Fanelli, Francesco Pagano, Alberto Pacciani, Mario Zaglio, Manuela Signorotti, Valdimiro Lembo, Rocco Labriola, Andrea Valle, Roberto Stefani, Mario Romagna, Anna Golgi, Gaetano Cavallo, Giorgio De Calice, Mario Mezzotero, Pasquale Berlantini, Antonio Coviello, Anna Laura Piersanti, Natale Nezi, Giuseppe Favia, Domenico Cappetti, Carlo Cristofari, Massimo Zanolo, Giuseppe Mario De Stefani, Maria Lopes, Alessandro Mezzano, Redames Savioli, Piero Bonfante, Giuseppe Bagorda, Tiziana Cinzia Cresto, Valerio Giannoni, Renato Fassina, Nunzio Pennino, Lorenzo De Fazio, Vincenzo Piscopo, Guerrino Visentin, Gabriele Marzola, Cristina Cane, Salvatore Fragale, Enzo Felice Toscano, Alfredo Pinto, Riccardo Borriero, Dario Iervolino, Luciano Rizzioli, Stefania Musso, Pietro Migliore, Alberto Casadio, Livia Troiani, Antonio Cardone, Daniele De Angelis, Angelo Pecora, Francesco Salmaso, Gianfranco Rotondo, Manuel Di Paola, Gaetano Massimo Sottile e Stefano Budriesi, rappresentati e difesi dall’avvocato Angelo Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Arenaccia, 128;



per l’annullamento o la declaratoria di nullità

- della Circolare del MIT – Dipartimento per la mobilità Sostenibile, Dir. Gen. per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione. Divisione 3, prot. n. 25981 del 6.9.2023;

- della successiva Circolare del MIT – Dipartimento per la mobilità Sostenibile, Dir. Gen. per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione. Divisione 3, prot. n. 30187 del 12.10.2023;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto comunque lesivo per i ricorrenti quali, a titolo indicativo e non esaustivo, la circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, n. 31235 dell’8.9.2023.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Interno;

Visti gli atti di intervento ad adiuvandum del Codacons – Coordinamento di Associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti di utenti e consumatori, dell’Associazione articolo 32-97 – Associazione italiana per i diritti del malato e del cittadino e degli ottantasette soggetti possessori di autocaravan dotati di strutture portaoggetti applicate a sbalzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2024 il dott. L B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Le società ricorrenti, dichiaratesi operatori attivi nel campo della produzione, vendita, installazione e distribuzione di accessori per auto e autocaravan quali i c.d. luggage rack (ossia, i porta-carichi) utilizzati anche per il trasporto di bici e ciclomotori, rappresentavano che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (“ Mit ”) aveva adottato la circolare prot. n. 25981 del 6 settembre 2023, avente ad oggetto la “ Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portasci e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1 ” (cfr. doc. 1 della produzione delle ricorrenti), nonché la successiva circolare prot. n. 30187 del 12 ottobre 2023, recante chiarimenti sulla circolare n. 25981/2023 (cfr. doc. 2 della produzione delle ricorrenti).

1.1. Le società ricorrenti ritenevano dette circolare lesive della propria sfera giuridica, asserendo che le stesse introducessero aggravi alle regole di circolazione in relazione al trasporto di bici e ciclomotori in contrasto con la normativa eurounitaria, in particolare, con il regolamento UNECE n. 26.

1.2. Ancora più in dettaglio, le società ricorrenti sostenevano che il Mit, con l’adozione delle anzidette circolari avesse reso più gravoso l’utilizzo dei luggage rack , con conseguente esposizione delle società ricorrenti a possibili richieste risarcitorie da parte dei clienti.

1.3. Il Mit, con la circolare n. 25981 del 6 settembre 2023, aveva provveduto a rivedere le disposizioni emanate con precedenti circolari in ordine alle caratteristiche e modalità di installazione delle strutture portasci e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1, tenuto conto che la direttiva 79/488/CEE è stata sostituita dal regolamento UNECE 26.

Il Mit, dopo aver precisato che le strutture portabici non sono omologabili perché non contemplate dal regolamento UNECE 26, diversamente dai portasci che sono omologabili quali entità tecniche, specificava che le stesse sono installabili sui veicoli di categoria M1 ove rispettino specifiche condizioni legate alla lunghezza (non superiore a 1,20 metri, nel rispetto dei limiti massimi di sagoma indicati dall’articolo 61 cds e dalla normativa europea relativa a masse e dimensioni), larghezza (non superiore a quella dell’autoveicolo con il limite massimo di 2,35 metri), altezza (non superiore a 2,5 metri) e massa, ciascuna di esse comprensiva del carico.

Il Mit, inoltre, aveva specificato che l’installazione di dette strutture non prevedeva alcun obbligo di annotazione sul documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo, salvo che non venissero ostruiti, anche parzialmente, i dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva e la targa. In caso di ostruzione anche parziale della targa, veniva specificato come fosse necessario l’uso della targa ripetitrice ai sensi dell’art. 100 cds, con le modalità previste per il carrello appendice al quale le strutture amovibili in questioni sono assimilabili.

Il Mit aveva chiarito, altresì, che nei casi di ostruzione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva o della targa, fosse necessario svolgere la visita e prova da parte degli Uffici della Motorizzazione Civile ai sensi dell’art. 78 cds, con conseguente aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo.

Era stato, poi, chiarito come non fosse consentita, per ragioni di sicurezza, l’applicazione su autovetture e autocaravan di strutture a sbalzo su gancio di traino a sfera per il trasporto di ciclomotori e motocicli, per i quali invece si rendeva necessario l’utilizzo dei carrelli appendice e i rimorchi per attrezzature turistiche o sportive appositamente previsti dagli artt. 56, comma 2, lett. f) e 4 cds.

Il Mit aveva anche chiarito anche che la responsabilità dell’installazione di dette strutture sarebbe ricaduta sul conducente e che le stesse avrebbero potuto essere applicate anche sul tetto degli autoveicoli.

Il Mit, inoltre, aveva specificato come fosse ammessa l’installazione di dette strutture, da parte del costruttore del veicolo in sede di omologazione, ove le stesse fossero risultate inamovibili o parte integrante della carrozzeria degli autocaravan, mentre l’installazione successiva alla immatricolazione era consentita a condizione che il veicolo fosse reso uguale a una versione con struttura già omologata dal costruttore dell’autocaravan.

Infine, veniva chiarito che “ al momento della presentazione della domanda di aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo per indicare la presenza di una struttura porta ciclomotori, dovrà essere allegata apposita dichiarazione, in tal senso, da parte del costruttore del veicolo o di un’officina dal medesimo autorizzata, previa visita e prova ai sensi dell’art. 78 del cds da parte dell’U.M.C. ”.

1.4. Con la successiva circolare n. 30187 del 12 ottobre

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi