TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-07-23, n. 201400716
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N. 00716/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00631/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 631 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Building Partners S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. V O, S P, E C, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Comune di Monteprandone, rappresentato e difeso dall'avv. M O, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;
Provincia di Ascoli Piceno, rappresentata e difesa dall'avv. C C, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Confindustria Ascoli Piceno, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Galiffa, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;
per l'annullamento
della lettera Comune di Monteprandone, a firma del responsabile del IV Settore, prot. 9309 del 15 aprile 2010, pervenuta il 19 aprile 2010 con la quale comunica i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
del regolamento comunale per la realizzazione di impianti fotovoltaici, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2010;
della delibera della G.P. n. 236 del 5/06/2009;
della delibera della G.P. n. 5 del 13/01/2010;
del provvedimento di diniego di rilascio del permesso di costruire prot. n. 26397 del 3/12/2010;
di tutti gli atti annessi, connessi, presupposti e consequenziali,
e per la condanna
delle amministrazioni intimate al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monteprandone e della Provincia di Ascoli Piceno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2014 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il preavviso di rigetto ex art. 10- bis L. n. 241/1990, frapposto dal Comune di Monteprandone alla richiesta di rilascio del permesso di costruire relativo ad un impianto fotovoltaico di potenza pari a 673,20 KWp da installare in località Montetinello e i presupposti atti di indirizzo in materia, adottati dalla Provincia di Ascoli Piceno e dallo stesso Comune.
Dopo aver presentato alla Provincia l’istanza per l’avvio del procedimento di verifica della compatibilità ambientale dell’opera, ex L.R. n. 7/2004 e s.m.i., e dopo aver conseguito la dichiarazione di esclusione del progetto dalla V.I.A., la società ricorrente aveva chiesto al Comune il rilascio del titolo edilizio (e ciò in base ad un avviso espresso dalla Provincia circa la disciplina applicabile agli impianti de quibus per il caso in cui la loro realizzazione non richieda plurime autorizzazioni).
L’istanza è stata però riscontrata negativamente poiché, nelle more, il Comune aveva adottato un regolamento recante la disciplina per la localizzazione degli impianti fotovoltaici, il quale, per quanto di interesse nel presente giudizio, vieta l’installazione dei detti impianti nelle “aree agricole diffuse”. L’atto regolamentare, inoltre, contiene tutta una serie di altre misure tese in qualche modo a scoraggiare l’installazione degli impianti fotovoltaici nel territorio comunale, misure che vengono anch’esse censurate dalla società ricorrente (vedasi punti 14-23 del ricorso).
Secondo la ricorrente, le disposizioni comunali sono in qualche modo consequenziali rispetto alle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 236 del 2009 e n. 5 del 2010, con le quali i Comuni del territorio venivano invitati ad adottare disposizioni finalizzate a contenere la diffusione degli impianti fotovoltaici (i quali, secondo la Provincia, vanno ad intaccare in maniera abnorme il territorio agricolo ascolano, caratterizzato da coltivazioni pregiate soprattutto, ma non solo, nel settore vitivinicolo).
2. In data 15/9/2010 ha spiegato atto di intervento ad adiuvandum la Confindustria di Ascoli Piceno.
Con i motivi aggiunti depositati il 30/9/2010, Building Partners ha impugnato la deliberazione del Consiglio Provinciale di Ascoli Piceno n. 29 del 2010, con la quale, sempre al fine di limitare l’installazione degli impianti fotovoltaici, l’Amministrazione provinciale ha introdotto una variante al Piano Territoriale di Coordinamento, prevedendo che:
- nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici è consentita, per ciascun avente titolo, l’installazione di un solo impianto non integrato di potenza nominale massima di 50 KW;
- i Comuni, tenuto conto delle emergenze ambientali indicate nell’allegato A alla deliberazione, possono prevedere con propri regolamenti l’installazione di impianti di potenza maggiore, fino a 1 MW;
- l’area asservita all’impianto (che deve avere una superficie minima pari a due volte quella radiante), per la parte non occupata dai pannelli, deve essere destinata esclusivamente ad uso agricolo;
- l’impianto vero e proprio deve essere mitigato visivamente a mezzo della piantumazione di specie autoctone.
Con ordinanza n. 644/2010 è stata respinta una prima domanda cautelare proposta dalla ricorrente, sul presupposto della natura non provvedimentale dell’atto che ostava all’avvio dei lavori (preavviso di rigetto).
3. Con ulteriori motivi aggiunti depositati il 28/2/2011, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento recante il diniego del rilascio del permesso di costruire, adottato dal Comune in data 3/12/2010.
Il diniego si fonda sul fatto che dalla documentazione allegata alla domanda non risulta che il lotto di terreno sul quale dovrebbe essere installato l’impianto abbia pendenza inferiore al 30% (limite oltre il quale non è consentito alcun intervento edilizio ai sensi dell’art. 28 delle NTA del PRG).
Al riguardo, la ricorrente contesta la correttezza della valutazione tecnica compiuta dagli uffici comunali sugli elaborati progettuali, chiedendo, se del caso, che il Tribunale disponga una consulenza d’ufficio per dirimere la questione.
4. Building Partners ha proposto altresì la domanda risarcitoria per i danni derivanti dalla perdita degli incentivi previsti dal c.d. conto energia di cui al D.M. 19/2/2007 (danni che vengono ragguagliati alla differenza fra gli incentivi previsti dal suddetto D.M. - per beneficiare dei quali l’impianto avrebbe dovuto essere attivato entro il 31/12/2010 - e quelli previsti dal D.M. 6/8/2010).
5. Con ordinanza n. 164/2011 – integrata dalla successiva ordinanza n. 262/2011 – il Tribunale ha disposto una verificazione tesa ad accertare la pendenza del terreno sul quale dovrebbe sorgere l’impianto, incaricando all’uopo il dirigente pro tempore del Settore Lavori Pubblici del Comune di Ascoli Piceno (ing. V B, il quale è stato autorizzato ad avvalersi dell’opera specialistica del geom. F M).
In data 4/5/2011 il predetto ing. B ha rimesso la relazione conclusiva, in cui evidenzia che la porzione del terreno nella quale dovrebbe essere collocato l’impianto presenta una pendenza superiore al 30% in vari punti.
Con perizia tecnica depositata in data 6/6/2011 la ditta ricorrente ha contestato la relazione del verificatore, evidenziando in particolare un errore di rilevazione dei dati fra le stazioni 6000 e 7000, quali risultanti dal libretto di campagna allegato alla relazione conclusiva della verificazione.