TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 2024-01-22, n. 202400095
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Testo completo
Pubblicato il 22/01/2024
N. 00095/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01227/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1227 del 2023, proposto da
Vivenda S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9880101545, rappresentata e difesa dagli avvocati M P e A M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre Santa Susanna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
C.U.C. Unione dei Comuni “Montedoro”, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
Omnia Service Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Gaballo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della determinazione del Comune di Torre Santa Susanna (BR) n. 600 del 23.11.2023 e della relativa nota di trasmissione prot. n. 16409 del 23.11.2023, avente ad oggetto l’esclusione della ricorrente e l’aggiudicazione in favore della Omnia Service Società Cooperativa Sociale, dell’appalto di global service comprendente servizi vari di manutenzione immobili e impianti, manutenzione del verde pubblico, manutenzione stradale, servizi cimiteriali, servizi di pulizia degli immobili comunali ed altre attività di supporto (p.e. assistenza alle manifestazioni culturali e alle consultazioni elettorali, pronto intervento, ecc.), per un periodo di anni 6, con possibilità di opzione per ulteriori 3 anni, per un totale di anni 9 e ove occorra, della nota prot. n. 15373 del 3.11.2023;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Omnia Service Società Cooperativa il 19/12/2023, per l’annullamento:
- degli atti della procedura di gara nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione della società Vivenda S.p.A., in persona del suo rappresentante legale p.t., anche per carenza di ulteriori requisiti di partecipazione oltre al difetto di iscrizione camerale per i servizi cimiteriali e nella parte relativa all’attribuzione dei punteggi;
- nonché della determinazione (n. 600 del 23.11.2023) e dell’istruttoria del RUP, nella parte in cui hanno decurtato due punti all’offerta tecnica della deducente per presunto difetto