TAR Bari, sez. III, sentenza 2012-11-29, n. 201202018
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N. 02018/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00711/1995 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 711 del 1995, proposto da:
P C, rappresentato e difeso dall'avv. Olinto R. Vi, con domicilio eletto in Bari, via Putignani, 226 presso l’avv. A. Di Bari;
contro
Comune di Trani;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione n. 4/95 emessa dalla Commissione Straordinaria del Comune di Trani il 9.1.1995.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2012 la dott. Francesca Petrucciani e udito per il ricorrente l’avv. Paola Losappio, su delega dell’avv. Olinto R. Vi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe Carlo Pellegrini ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 4/95 emessa dalla Commissione Straordinaria del Comune di Trani il 9.1.1995 con cui si è ingiunto al ricorrente di demolire le opere abusive realizzate sul fondo di sua proprietà.
Nessuno si è costituito per il Comune di Trani.
Con ordinanza n. 1209/2004 questo Tribunale ha sospeso il processo essendo nelle more entrata in vigore la legge 326/2003, disciplinante la sanatoria delle opere abusive.
Con nota del 23.4.2012 il Comune di Trani ha comunicato che l’istanza di sanatoria presentata dal ricorrente è stata respinta con provvedimento dell’11.4.2012.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto la sopravvenuta emissione del provvedimento di diniego di sanatoria comporta lo spostamento dell’interesse del ricorrente alla impugnazione di tale ultimo atto e della eventuale successiva ordinanza di demolizione.
L’esito della lite giustifica la compensazione delle spese.