TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2018-07-02, n. 201800260

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2018-07-02, n. 201800260
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 201800260
Data del deposito : 2 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/07/2018

N. 00260/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00456/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 456 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Wind Tre s.p.a., subentrata a Wind Telecomunicazioni S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G S, con domicilio eletto presso lo studio Ludovica Alesii in L'Aquila, via dei Farnese, 2/A;

contro

Comune di Giulianova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M D V, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Abruzzo in L'Aquila, via Salaria Antica Est n.27;
Regione Abruzzo, Provincia di Teramo non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della nota prot. n. 26453 del 12/7/2016 con cui il dirigente dell'area IV -servizi alla città ed al territorio del Comune di Giulianova ha disposto il "divieto di avvio/prosecuzione" dell'intervento di adeguamento tecnologico di una stazione radio base esistente della Wind ubicata in piazza dalla Chiesa;

- delibera del Consiglio comunale 25 luglio 2014, n. 42, avente ad oggetto “Piano per la protezione dall’esposizione a campi elettrici, magnetici…individuazione dei siti per localizzazione di antenne per telefonia mobile…”;

-del regolamento comunale per l’installazione di impianti fissi e mobili di telecomunicazioni;

con motivi aggiunti, per l’annullamento:

-del regolamento recante il piano per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e della delibera del Consiglio comunale n. 42/2014, con la quale è stato approvato il predetto regolamento;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giulianova;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2018 la dott.ssa P A G D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.-Con ricorso ritualmente notificato la società ricorrente premette, in punto di fatto, di essere titolare della licenza per il servizio radiomobile pubblico di telecomunicazioni e proprietaria dell’impianto di telecomunicazioni situato nel Comune di Giulianova, esistente da quindici anni, situato in Piazza dalla Chiesa e realizzato, per conto di Wind, da parte di Ericson, in virtù di autorizzazione edilizia n. 397/2007;
l’impianto subiva un intervento di adeguamento autorizzato con provvedimento n. 4/2008 e per effetto di S.C.I.A. del 30 agosto 2008;
in data 20 giugno 2016 Wind presentava documentata SCIA per adeguare l’impianto al nuovo sistema tecnologico LTE necessario per garantire l’uso della banda larga in mobilità, attraverso un intervento consistente nella sostituzione di due antenne già esistenti sul preesistente impianto, con altrettante antenne di moderna tecnologia e nel riorientamento delle antenne esistenti.

Con la nota prot. n. 26453 del 12/7/2016 il dirigente dell'area IV del Comune vietava l’intervento di adeguamento tecnologico dell’impianto di piazza dalla Chiesa, in virtù della delibera del consiglio comunale n. 42/2014, che prevede la delocalizzazione dell’impianto di piazza della Chiesa.

2.- Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Giulianova, il quale chiede il rigetto del ricorso, per la infondatezza dei motivi proposti. Afferma il Comune che: a) le censure dirette contro la nota 12 luglio 2016, n. 26453, con la quale si comunica alla ricorrente che l’istruttoria resta sospesa sono infondate, perché in presenza di uno strumento adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 42/2014 operano le misure di salvaguardia in forza delle quali il Comune deve sospendere ogni determinazione sulla domande di SCIA che siano in contrasto con lo strumento adottato;
b) l’interesse economico della ricorrente ad implementare la stazione radio base su Piazza della Chiesa è recessivo a fronte della necessità di tutela preventiva della salute nell’area, dove si trova l’asilo nido Le Coccinelle;
c) il piano adottato fissa un limite negativo legittimo in quanto conforme all’art. 3, comma 1, lett. d) ed all’art. 8, comma 1, lett. e) e comma 6 della legge quadro 36/2001, nonché ai principi affermati dalla Corte costituzionale (sentenza 303/2003 e 307/2003).

3.- Con ordinanza 26 ottobre 2016, n.262 la domanda cautelare è stata accolta << considerato che si tratta dell’adeguamento di un impianto già esistente;
ravvisata la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile nel definitivo arresto procedimentale e quindi nell’onere imposto alla ricorrente di delocalizzare l’impiant
o>>.

Con la medesima ordinanza è stata ordinata l’acquisizione del regolamento comunale in applicazione del quale è stato adottato l’atto impugnato.

4.- Con motivi aggiunti la società ricorrente impugna alcune disposizioni del regolamento recante il piano per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e la delibera del Consiglio comunale n. 42/2014, con la quale è stato approvato il predetto regolamento (atti depositati dal Comune il 18 ottobre 2017).

5.- Alla pubblica udienza del 18 aprile 2018 la causa è stata riservata per la decisione.

DIRITTO

1.- Oggetto del ricorso è l’atto, meglio individuato in epigrafe, con il quale il Comune di Giulianova:

a) vieta alla società ricorrente di avviare l’attività di cui alla S.C.I.A. 20 giugno 2016 relativa al progetto di “implementazione del sistema LTE di una S.R.B.” sul sito di Piazza dalla Chiesa, in quanto per la stazione radio base in questione, per effetto della deliberazione del Consiglio comunale 25 luglio 2014, n. 42, è stata prevista la delocalizzazione, in quanto ubicata nelle vicinanze di un sito sensibile (Asilo nido “Le coccinelle”);

b) invita la società a formulare una proposta per un nuovo sito ove collocare la S.R.B.

La ricorrente deduce l’illegittimità dell’atto impugnato sia per vizi derivati dal regolamento comunale per l’installazione di impianti fissi e mobili di telecomunicazioni, pure impugnato, sia per vizi propri.

2.- Il primo ed il secondo motivo di gravame, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente.

La ricorrente lamenta la violazione dell’art. 87 del D.LGS. 259/03, degli articoli 21 quinquies e octies dellla legge 241/1990, la violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi e falsa applicazione dell’art. 31 della legge n. 1150/1942 e degli articoli 8, commi 6 e 9 della legge 36/2001, nonché la violazione degli articoli 11 e 12 delle legge regionale n.45/2004. La delocalizzazione dell’impianto già assentito e funzionante avrebbe dovuto essere preceduta dal ritiro dell’atto abilitativo e dalla comunicazione di avvio del procedimento;
inoltre la prospettata delocalizzazione è immotivata, in quanto l’impianto dista circa 70 metri dal sito sensibile indicato dall’Amministrazione.

La delibera n.42/2014, peraltro, è illegittima in quanto va ad incidere su titoli ed autorizzazioni già rilasciati, in violazione del principio dell’affidamento.

I motivi sono infondati.

Le censure muovono dall’erroneo presupposto che l’intervento inibito realizzi un intervento di manutenzione ordinaria di un impianto già esistente, per il quale la società di telecomunicazioni aveva già ottenuto i titoli autorizzativi necessari.

Invero, ad avviso del Collegio e ad un più approfondito esame proprio della fase di merito, si tratta di sostituire le antenne precedentemente esistenti sul sito geografico già occupato. Ciò risulta dalla relazione tecnica allegata al progetto di cui alla S.C.I.A. del 14 giugno 2016, ove, dalla descrizione dell’intervento emerge che l’impresa non intendeva effettuare delle opere di manutenzione ordinaria, ma intendeva sostituire le due antenne esistenti con altrettante nuove e diverse antenne, tant’è che il bene della vita che la ricorrente, con l'impiego del mezzo impugnatorio, tende di fatto a conseguire consiste nel titolo edificatorio per apparati di nuova tecnologia, intervento assoggettato alla s.c.i.a. dall'art. 87 bis del D.Lgs n. 259/2003.

Ne consegue la corretta applicazione, da parte del Comune della delibera del Consiglio comunale n.42/2014 recante l’approvazione del piano per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (d’ora in avanti: regolamento o piano di localizzazione), senza che fosse necessario l’avvio del procedimento di autotutela per la revisione dei precedenti titoli autorizzativi, atteso che il titolo richiesto con la S.C.I.A. del 14 giugno 2016, avendo ad oggetto la sostituzione delle antenne preesistenti, avrebbe sostituito il precedente titolo autorizzatorio.

Né risulta violato il principio di irretroattività dei provvedimenti amministrativi, dovendo il Comune esaminare la SCIA del 14 giugno 2016 alla luce delle norme giuridiche vigenti e quindi del piano di localizzazione approvato in osservanza del principio tempus regit actum , secondo cui i provvedimenti dell'Amministrazione, in quanto espressione attuale dell'esercizio di poteri rivolti al soddisfacimento di pubblici interessi, devono uniformarsi, sia per quanto concerne i requisiti di forma e procedimento, sia per quanto riguarda il contenuto sostanziale delle statuizioni, alle disposizioni vigenti nel momento in cui vengono posti in essere e ciò in applicazione del principio dell'immediata operatività delle norme di diritto pubblico.

3.-Con il terzo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità del piano per eccesso di potere sotto vari profili, violazione della legge regionale n. 45/2004, che consente ai Comuni di approvare il piano per la corretta localizzazione degli impianti di telefonia, ma in armonia con i principi di cui alla legge 36/2001, che riserva allo Stato la fissazione di limiti di esposizione ai campi elettromagnetici. E’ altresì dedotta la violazione: dell’art. 3 e dell’art. 4 del D.M. 381/98, dell’art. 3, comma 2 del

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi