TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-03-14, n. 202400381
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Testo completo
Pubblicato il 14/03/2024
N. 00381/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01764/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1764 del 2023, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Socievole, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Cosenza, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del diniego tacito formatosi sulla richiesta di accesso documentale,
nonché
per la condanna della Questura di Cosenza all'ostensione della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Cosenza e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2024 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- la ricorrente agisce per l’annullamento del diniego tacito di accesso formatosi sulla richiesta ostensiva dalla medesima presentata il -OMISSIS- alla Questura di Cosenza, ad oggetto le relazioni inerenti alla misura di prevenzione personale dell’avviso orale emesso nei suoi confronti il -OMISSIS-, e ciò al fine di soddisfare le esigenze difensive sottese all’impugnativa del provvedimento amministrativo;
- tali relazioni riguardano i controlli effettuati il -OMISSIS-, nel corso dei quali l’esponente è stata trovata in compagnia di persone gravate da precedenti di polizia;
- con nota prot. n. -OMISSIS- l’amministrazione intimata ha riscontrato l’istanza, comunicando che “ non appena in possesso di tale documentazione sarà cura dello scrivente Ufficio contattare la S.V. ”;
- l’esponente deduce quindi la violazione degli artt. 22, 24, 25 L. n. 241/1990, chiedendo la condanna della Questura alla ostensione degli atti;
Premesso altresì che:
- si è costituita la p.a. resistente, confutando le avverse deduzioni e concludendo il rigetto del ricorso;
Considerato, in conformità a precedenti di questa Sezione, che:
- il riscontro pervenuto alla ricorrente ha valore meramente interlocutorio, in quanto rinvia, peraltro sine die , ogni decisione sulla richiesta ostensiva, senza però pronunciarsi in merito alla stessa, cosicché come tale non può ritenersi satisfattivo e ciò in quanto “ l’amministrazione non può prorogare l'adempimento dell'obbligo di permettere l'accesso alla documentazione amministrativa o interrompere il decorso del termine di trenta giorni, stabilito per l'adempimento stesso al richiedente che ne