TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-03-08, n. 202400185
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Pubblicato il 08/03/2024
N. 00185/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00203/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 203 del 2021, proposto dalla società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
- del provvedimento emesso dalla Prefettura di Reggio Calabria - Area I- Prot. Uscita N. 45307 del 16 aprile 2021, comunicato in pari data ed a mezzo pec, con il quale la -OMISSIS- è stata informata di essere interdetta ex art. 91 D. Lgs 159/2011, con ogni effetto consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Reggio CAlabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2024 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, la società ricorrente, operante nel settore del commercio all’ingrosso di prodotti parafarmaceutici, sanitari, diagnostici, medicali ed attrezzature scientifiche medicali, ha chiesto l’annullamento dell’informazione antimafia prot. n. 0045307 del 16 aprile 2021, adottata nei suoi confronti dal Prefetto di Reggio Calabria.
2. Ad avviso della Prefettura, sussisterebbe un attuale e concreto pericolo di infiltrazione mafiosa a carico della società ricorrente, la quale risulterebbe collegata ad altre due società “controindicate”, operanti nel medesimo settore di intervento, ossia la -OMISSIS-, ritenuta di fatto riconducibile al sig. -OMISSIS-, e la -OMISSIS- destinataria dell’interdittiva antimafia prot. n. 136524 del 15.11.2017, la cui legittimità è stata accertata da questo Tribunale con sentenza n. 646 del 5.11.2018, confermata dal Consiglio di Stato (sentenza del 24/09/2019, n. 6360).
Il quadro indiziario comprovante i collegamenti con le suddette società e, comunque, ritenuto sintomatico del pericolo che la ricorrente possa essere condizionata dalla criminalità organizzata, è riassumibile nei termini appresso indicati:
a) la quota di maggioranza della -OMISSIS-, nella misura del 60%, è complessivamente detenuta dalle sorelle -OMISSIS- ed -OMISSIS-, figlie dei coniugi -OMISSIS- e -OMISSIS-, entrambi soci dell’interdetta -OMISSIS- (avente sede lungo la medesima via -OMISSIS-, laddove è ubicata la sede legale della ricorrente), ritenuta influenzabile dalla cosca di ‘ndrangheta “ -OMISSIS- ”, notoriamente molto attiva e potente nel territorio reggino;
b) il sig. -OMISSIS-, padre delle socie dell'impresa in esame, è stato menzionato nel decreto del Tribunale di Reggio Calabria - Misure di Prevenzione- n. -OMISSIS- RG MP - n. -OMISSIS- del 10 ottobre 2012, in quanto, unitamente e per conto di -OMISSIS-, esponente di spicco della ‘ndrangheta, faceva pressioni sul prof. -OMISSIS-, all’epoca primario del reparto di -OMISSIS- degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, al fine di sollecitare il rilascio, da parte dello stesso, di una certificazione medica necessaria al trasferimento a Reggio Calabria del citato -OMISSIS-. Controllato dalle forze di Polizia con soggetto già sorvegliato speciale di P.S. e con gravi pregiudizi anche per associazione a delinquere di stampo mafioso;
c) il sig. -OMISSIS-, fratello di -OMISSIS- (zio delle socie della ricorrente), ritenuto gestore di fatto della società -OMISSIS-, sottoposta a sequestro giudiziario;interessato da plurime vicende penali e sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. È stato arrestato sia nel 2011 nell’ambito di un’indagine (operazione -OMISSIS-) in ordine al reato di intestazione fittizia di beni aggravata dalla agevolazione mafiosa, per aver agevolato l’attività proprio della cosca “-OMISSIS-”, sia nel 2014, sempre con la contestazione di reati aggravati dall’agevolazione mafiosa. Destinatario di una procedura di sequestro beni (2012) e successiva parziale confisca;
d) i fratelli -OMISSIS- e -OMISSIS- avrebbero esercitato un significativo potere di controllo a carico della suddetta struttura ospedaliera reggina, grazie ad una fitta rete di relazioni ed appoggi che passavano attraverso medici, infermieri, caposala e personale degli uffici amministrativi;
e) la sig.ra -OMISSIS-, sorella di -OMISSIS- (zia delle socie della ricorrente):
- è stata tratta in arresto nel 2014 per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, nell’ambito dell’operazione di polizia “-OMISSIS-”, nell’ambito della quale sono state arrestate 25 persone gravitanti nell’ambito della cosca di ‘ndrangheta “ -OMISSIS- ”;vedova di -OMISSIS- che avrebbe favorito la latitanza del boss -OMISSIS- e madre di -OMISSIS-, tratto in arresto nel 2010, in flagranza di reato, unitamente al predetto boss, per i reati di procurata inosservanza di pena e associazione di tipo mafioso;
- dal 1993 al 2004 ha prestato attività lavorativa nell’impresa -OMISSIS-, ricondotta di fatto al fratello -OMISSIS-;
- dal 2005 al 2012, ha prestato attività lavorativa nell’impresa -OMISSIS- (moglie di -OMISSIS-), operante nel medesimo settore dell’impresa interdetta;
f) la sig.ra -OMISSIS-, sorella di -OMISSIS- (zia delle socie della ricorrente), ha acquisito stretti vincoli parentali con la famiglia -OMISSIS-, composta da soggetti gravemente pregiudicati, anche per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, ritenuti vicini alla predetta cosca “ -OMISSIS- ” nonché alla cosca “ -OMISSIS- ”.
g) il coniuge convivente della socia -OMISSIS-, sig. -OMISSIS-, dal 4.01.2008 al 21.08.2008, ha lavorato alle dipendenze della -OMISSIS- in liquidazione ed inoltre, nell’intervallo temporale tra il 2009 e il 2012, è stato dipendente dell’interdetta -OMISSIS- Dal 9 gennaio 2013 è stato titolare dell'impresa individuale " -OMISSIS- », avente il medesimo oggetto sociale della società odierna ricorrente, -OMISSIS- di cui è stato amministratore unico dal 15 giugno 2015 al 22 marzo 2018.
3. L’informativa in epigrafe indicata è stata, dunque, impugnata dalla società istante la quale ha affidato il ricorso ai motivi di diritto appresso sintetizzati.
- “1. Violazione degli articoli 85 e 91 comma 5, del D.Lgs. 06 settembre 2011.Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. In ordine all’accertamento contenuto nell’informativa antimafia, inerente la posizione delle socie di minoranza”;
- “2. Violazione degli articoli 85 e 91 comma 5 del D.Lgs 159/ 2011.Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. In ordine all’accertamento contenuto nell’informativa antimafia, inerente la posizione del sig. -OMISSIS-, coniuge della socia di minoranza, sig.ra -OMISSIS-”;
La Prefettura di Reggio Calabria avrebbe esteso l’oggetto della propria indagine, volta a verificare l’esistenza di elementi sintomatici di un pericolo di condizionamento mafioso, fino a ricomprendere le sorelle -OMISSIS-, ciascuna di esse socia di “minoranza”, ed il relativo contesto familiare, in assenza dei relativi presupposti legittimanti. Ciò in considerazione, per un verso, dell’inesistenza di pregiudizi di sorta in capo al legale rappresentante della società in questione e, per altro verso, della impossibilità per un socio di minoranza di condizionare le scelte sociali.
Anche il sig. -OMISSIS-, in quanto marito convivente di una socia di minoranza e non già di maggioranza della società, secondo quanto previsto dall’art. 85 D.lgs. n. 159/2011, non avrebbe potuto essere oggetto di valutazione ai fini interdittivi.
- “3. - Insufficienza e carenza dell’istruttoria omesso esame di atti e fatti decisivi;erronea motivazione”;
I plurimi legami parentali dedotti nel corpo del provvedimento non avrebbero potuto, ragionevolmente e logicamente, essere addotti a sostento della contestata valutazione interdittiva, in assenza di ulteriori elementi sintomatici di eventuali collegamenti tra l’attività della società ricorrente e le consorterie di ‘ndrangheta operanti nel territorio reggino.
Ciò tanto più in considerazione:
- dell’inesistenza di qualsivoglia relazione interpersonale tra le socie di minoranza e gli zii paterni, a vario titolo pregiudicati/controindicati (-OMISSIS-, -OMISSIS- ed -OMISSIS-);
- della frattura del rapporto tra il padre delle ricorrenti, -OMISSIS-, ed il fratello -OMISSIS-, occasionata dal mancato pagamento di provvigioni da parte della -OMISSIS- in favore della -OMISSIS-, la quale avrebbe ottenuto dal Tribunale di Reggio Calabria l’adozione di un decreto ingiuntivo a carico della prima. Tale frattura avrebbe indotto il marito convivente della socia -OMISSIS- a cessare la propria attività lavorativa presso la -OMISSIS- la quale, dal suo canto, ha impugnato innanzi a questo Tribunale, l’aggiudicazione, in favore della -OMISSIS- di una procedura ad evidenza pubblica, bandita dall’Azienda Ospedaliera B.M.M. di Reggio Calabria. Nel 2015 le sorelle -OMISSIS-, unitamente al sig. -OMISSIS- (i cui familiari sarebbero esenti da mende e taluni a servizio delle Forze dell’Ordine), avrebbero costituito la società odierna ricorrente in modo del tutto trasparente e legittimo, collocando la relativa sede presso un appartamento di proprietà della sig.ra -OMISSIS-, ubicato lungo la via -OMISSIS-, in assenza di condizionamenti mafiosi di sorta e con l’intento di mettere a frutto l’esperienza già maturata in campo sanitario.
In estrema sintesi, l’informativa impugnata sarebbe stata adottata a valle di una istruttoria deficitaria, i cui elementi istruttori sarebbero stati travisati nella loro valenza sintomatica, così determinando l’esercizio di un potere discrezionale viziato da manifesta illogicità ed irragionevolezza.
- “ Eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 84, comma 4 lett.d) per violazione dell’art 117 Cost,in riferimento al parametro interposto dell’art. 1, Protocollo 1 addizionale CEDU, stante la totale assenza di quella adeguata base legale che la Corte di Strasburgo richiede per impedire provvedimenti arbitrari ed anche in riferimento all’art. 6 CEDU sull’equo processo”;
La società ricorrente ha, infine, eccepito la illegittimità costituzionale dell’art. 84, comma 4 lett. d) per violazione dell’art 117 Cost. in riferimento al parametro interposto dell’art. 1, Protocollo 1 addizionale CEDU, stante la totale assenza di quella adeguata base legale che la Corte di Strasburgo richiede per impedire provvedimenti arbitrari ed anche in riferimento all’art. 6 CEDU sull’equo processo.