TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-06-14, n. 201806669
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Testo completo
Pubblicato il 14/06/2018
N. 06669/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00154/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 154 del 2005, proposto da
-OMISSIS-, tutti asseritamente eredi del defunto 1° caporal maggiore dell’Esercito italiano, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati R D F, M B e L B, con domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Doddi in Roma, via Filippo Civinini, 85;
contro
Ministero della Difesa, Stato Maggiore della Difesa, Stato Maggiore dell’Esercito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
-OMISSIS-, quale genitore esercente la potestà sulla minore -OMISSIS-, figlia naturale del defunto -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Castaldo e Francesco Cristiano, domiciliata ex art. 25 cpa presso Tar Lazio Segreteria in Roma, via Flaminia, 189
per la declaratoria
del diritto al risarcimento dei danni subiti, a causa della malattia contratta e del conseguente decesso, dal Caporal Maggiore dell’Esercito italiano -OMISSIS- in conseguenza del servizio prestato in Kosovo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, di Stato Maggiore della Difesa e di Stato Maggiore dell’Esercito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 4 maggio 2018 il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Gli attuali attori, asseritamente eredi del militare -OMISSIS-, hanno adito il Tribunale amministrativo regionale del Lazio-Roma, al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente alla patologia che ha provocato la morte del familiare, causata dalle condizioni di servizio prestate in Kosovo.
L’amministrazione resistente ha eseguito l’incombente istruttorio ordinato dal Collegio con l’ordinanza n. 789/18.
Preliminarmente alla valutazione del merito della presente vicenda il Collegio deve scrutinare la eccezione, sollevata dalla difesa erariale, circa il difetto di legittimazione attiva dei signori -OMISSIS-, rispettivamente genitori e fratello del defunto -OMISSIS-.
Con sentenza n. 50/2007 (in atti) del Tribunale per i minorenni di Napoli, che si afferma confermata dalla Corte di appello di Napoli, sezione minorenni – non è stata allegata la sentenza, né si è a conoscenza se la stessa è passata in giudicato (si deve presumere che la vicenda relativa alla paternità della minore sia stata positivamente definita per quest’ultima, atteso che il MEF corrisponde alla minore, proprio i qualità di erede, uno speciale assegno vitalizio, come documentato dalla resistente) - è stato riconosciuto la minore -OMISSIS- come figlia naturale di -OMISSIS-, deceduto in data 13 luglio 2004.
Sostiene la parte ricorrente che, mancando in atti la prova dell’accettazione dell’eredità nell’interesse della minore ex art. 471 cc, ogni diversa forma di accettazione deve ritenersi nulla.
In altre parole la parte ricorrente sostiene la propria legittimazione in considerazione del fatto che l’erede legittima non ha accettato, o meglio non ha dato prova dell’accettazione dell’eredità.
Invero, tale tesi non può essere condivisa.
E’ la domanda di risarcimento danni in qualità di erede che implica e richiede, infatti, l'accettazione dell'eredità, di talché la prova contraria spettava e spetta alla eventuale resistente nel caso in cui l’esercente la patria potestà avesse avanzato domanda di risarcimento del danno (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza del 31 marzo 2008, n. 8300).
Ora nel caso di specie l’erede non ha avanzato alcuna domanda di risarcimento, perché l’intervento ad adiuvandum proposto dall’esercente la patria potestà è stato proposto, come meglio si dirà più avanti, in violazione dell’art. 50 cpa.
E’ di tutta evidenza, pertanto, che la qualità di erede per il figlio riconosciuto, a mente dell’art. 566 c.c., non risente minimamente dell’accettazione o meno dell’eredità, né la mancata accettazione comporta la sostituzione dello stesso con gli ascendenti e/o i fratelli o sorelle.
In mancanza di disposizioni testamentarie, come nel caso di specie, l’intero patrimonio, è devoluto alla figlia, atteso il fatto che il defunto non era coniugato, né convivente con la madre della figlia.
Quindi gli attuali ricorrenti non erano e non sono eredi di -OMISSIS-.
L’azione di condanna al risarcimento del danno per lesione di diritti soggettivi può essere avanzata innanzi al giudice amministrativo quale autonoma azione di risarcimento solo dagli eredi e per le evenienze connesse alla violazione della obbligazione contrattuale (Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 05/05/2014, n. 9573).
Nel caso, invece, in cui si disquisisca di responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, così come spetta al medesimo giudice la competenza, come nel caso di specie, per l'azione proposta iure proprio (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza del 31 marzo 2008, n. 8300 cit.).
Conseguentemente il Collegio dichiara la giurisdizione del giudice ordinario perché l'azione proposta dai ricorrenti è stata avanzata iure proprio;innanzi al giudice ordinario il processo potrà essere riproposto ai sensi e nei termini di cui all’art. 11, comma 2, del c.p.a..
Quanto all’atto di intervento proposto dall’esercente la patria potestà della minore, lo stesso è inammissibile proprio per la violazione delle prescrizioni di cui all’art. 50 cpa, avendo la parte omesso la sua notifica alle altre parti.
Pertanto, il Collegio dichiara, con riferimento al ricorso principale, il proprio difetto di giurisdizione, mentre dichiara inammissibile l’intervento proposto dalla madre della minore -OMISSIS-.
Spese compensate.