TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 2022-05-23, n. 202200513
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Testo completo
Pubblicato il 23/05/2022
N. 00513/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00403/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 403 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento, previa sospensione
- del provvedimento N. -OMISSIS-, notificato alla ricorrente il -OMISSIS- 2022, con il quale la Prefettura di Bergamo ha rigettato l'istanza di emersione ex art. 103, comma 1, D.L. 34/2020 presentata dalla sig.ra M -OMISSIS- a favore della ricorrente “ in ragione dell'assenza di prove documentali con cui dimostrare la presenza sul territorio nazionale del lavoratore in data antecedente all' 08/03/2020 ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. -