TAR Ancona, sez. I, ordinanza cautelare 2012-02-10, n. 201200112

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, ordinanza cautelare 2012-02-10, n. 201200112
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201200112
Data del deposito : 10 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00064/2012 REG.RIC.

N. 00112/2012 REG.PROV.CAU.

N. 00064/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 64 del 2012, proposto da:


Z B, rappresentato e difeso dall'avv. G G, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, piazza Roma, 13;


contro

Questura di Ancona;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Ancona il 18.10.2011 e notificato in data 29.10.2011 negli uffici del commissariato di P.S. di Osimo e deduce quanto segue;

- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012 il Primo Referendario Francesca Aprile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che il ricorso appare assistito da sufficiente fumus in ordine al probabile esito, considerato che, a fronte della sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 334 c.p., l’amministrazione non sembra aver valutato gli elementi sopraggiunti che avrebbero potuto consentire il rinnovo, desumibili dall’integrazione dell’istante nel tessuto sociale e dai vincoli familiari ormai consolidati sul territorio italiano, conformemente al principio del non respingimento di cui all’art. 5 della Direttiva c.d. “rimpatri” 2008/115/CE.

ritenuto il pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile derivante al ricorrente dall’esecuzione del provvedimento impugnato, atteso che lo stesso si troverebbe esposto al pericolo di rimpatrio;

possono essere compensate le spese della presente fase cautelare, per la natura della controversia.

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