TAR Catania, sez. II, sentenza 2009-11-16, n. 200901897

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2009-11-16, n. 200901897
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 200901897
Data del deposito : 16 novembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04279/2003 REG.RIC.

N. 01897/2009 REG.SEN.

N. 04279/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4279 del 2003, proposto da:
Trapanotto Assunta, rappresentata e difesa dall'avv. D D G, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via V.E.Orlando, 8;

contro

Azienda Unità Sanitaria Locale n.3 – Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione dell'azienda USL n. 3 di Catania del 18 luglio 2003, n. 1671, avente ad oggetto: ammissione selezione interna per la copertura di 3 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale Categoria D, ai sensi dell'articolo 16 CCNL del 7 aprile 1999, e per la copertura mediante trasformazione di ulteriori 173 posti di pari profilo ai sensi dell'articolo 12 del CCNL del 20 settembre 2001;

- della deliberazione dell'azienda USL n. 3 di Catania del 5 agosto 2003, n. 1821, avente ad oggetto: parziale modifica della deliberazione n. 1671 del 18 luglio 2003;

- della nota prot. n. 12118/Pers. del 21 agosto 2003, a firma del Direttore Generale dell'azienda USL n. 3 di Catania, con la quale la ricorrente è stata informata della sua esclusione dalla selezione per la copertura di 173 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale Categoria D;

- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2009 il dott. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso depositato il 13 novembre 2003, la ricorrente esponeva:

- di essere stata dipendente di ruolo, quale Operatore professionale di 1^ Ctg. Collaboratore tecnico di radiologia, della ex USL 34 di Catania dal 1 gennaio 1983, e di essere attualmente dipendente, a decorrere dal 10 luglio 1995, dell'azienda USL n. 3 di Catania, formalmente inquadrata con la medesima posizione funzionale;

- di svolgere, a decorrere dal mese di agosto 1988, e sulla base di disposizioni dell'amministrazione, mansioni tipiche del ruolo amministrativo, senza avere più svolto da tale data mansioni tipiche relative alla propria qualifica;

- di essere stata inquadrata, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del CCNL di comparto, biennio economico 2000 - 2001, con deliberazione del 27 giugno 2002, n. 1765, nel profilo professionale di Assistente Amministrativo Categoria C;
ciò perché il citato articolo 9 prevede l'inquadramento del personale del ruolo sanitario e degli assistenti sociali alla categoria D, ed in particolare, per tale personale che fosse adibito a funzioni diverse dal profilo di appartenenza, il citato comma 6 prevedeva l'inquadramento nella categoria D, su domanda e con riacquisizione delle mansioni proprie del profilo di appartenenza;
non avendo la ricorrente avanzato tale domanda, è stata quindi inquadrata nel profilo professionale di Assistente Amministrativo Categoria C;

- di avere presentato domanda di partecipazione alla selezione oggetto della odierna impugnativa;

- di essere stata esclusa dalla selezione, come comunicatole con nota prot. n. 12106/Pers. del 21 agosto 2003, ricevuta il 27 agosto 2003, perché “ non in possesso di laurea né dell'esperienza quinquennale del profilo di Assistente Amministrativo Categoria C”;

- di aver proposto in data 17 settembre 2003 ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi al Giudice del Lavoro di Catania, chiedendo di essere ammessa cautelativamente alle prove previste dal bando della selezione, atteso che la commissione esaminatrice aveva fissato le prove scritte per il 22 novembre 2003;

- che il Giudice del Lavoro di Catania, con ordinanza del 6 novembre 2003, aveva rigettato la richiesta della ricorrente, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione, e di avere quindi proposto ricorso innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale.

Il ricorso è affidato al seguente motivo: falsa applicazione del bando di concorso - eccesso di potere per travisamento dei fatti.

Questa sezione, con decreto presidenziale 17 novembre 2003, n. 1869, ha sospeso il provvedimento di esclusione ed ha ammesso la ricorrente alle prove concorsuali;
successivamente, con ordinanza 24 dicembre 2003, n. 2109 Reg. Ord., ha revocato il decreto presidenziale n. 1869/03, ed ha rigettato l'istanza cautelare.

Nel corso dell'udienza pubblica del 4 novembre 2009, il ricorso è stato trattato e trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, concretantesi nella censura rivolta alla errata interpretazione che l’Amministrazione avrebbe dato del bando di concorso.

Nella prospettazione della ricorrente «Il bando, invero, non limita la partecipazione alla selezione solamente a coloro che formalmente rivestano la posizione funzionale di assistente amministrativo da almeno cinque anni. Vuole invece che coloro che partecipano abbiano maturato un’esperienza lavorativa corrispondente al profilo professionale di assistente amministrativo per almeno cinque anni. Tale interpretazione è avallata dalla previsione letterale “…esperienza lavorativa quinquennale…”;
previsione rivolta a consentire l’accesso a chi, svolgendo quelle funzioni, ha già maturato una esperienza tale da consentire la partecipazione alla selezione e l’eventuale passaggio alla categoria superiore. In altri termini, l’accento è posto dal bando di concorso sulla esperienza e non sul possesso formale della qualifica di assistente amministrativo. Infatti le parole “…profilo professionale…” esprimono senza dubbio la funzione svolta e non, come invece vorrebbe l’Azienda, la qualifica o posizione formale» (pag. 8 del ricorso).

Al contrario, la dizione del bando non permette di condividere l’interpretazione prospettata.

Esso infatti stabilisce (per quanto di interesse ai fini del presente ricorso) che «Possono partecipare alla selezione i dipendenti di questa Azienda che possiedono (…) esperienza lavorativa quinquennale maturata nel profilo professionale di assistente amministrativo – categoria “C”».

L’utilizzo della locuzione “maturata nel profilo professionale” non permette di accogliere una interpretazione che prescinda dal dato formale dell’inquadramento nel profilo professionale, inquadramento che – nel caso di specie – è stato effettuato con deliberazione del Direttore Generale della Azienda USL n. 3 – Catania del 27 giugno 2002, n. 1765, con decorrenza dal 1 luglio 2002.

Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato.

Non essendosi costituita l’Amministrazione, non si fa luogo a pronuncia sulle spese.

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