TAR Salerno, sez. II, sentenza 2020-01-16, n. 202000086
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Pubblicato il 16/01/2020
N. 00086/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00740/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 740 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Centro Commerciale Gammella s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M F, con domicilio eletto presso il suo studio, in Salerno, via SS. Martiri Salernitani, 31;
contro
Comune di Battipaglia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
delle ordinanze n. 93 dell’11 marzo 2008 e n. 58 del 17 febbraio 2009, disponenti la chiusura immediata dell’attività di commercio al dettaglio di mobili ed elettrodomestici.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Battipaglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2019 il dott. O D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Col ricorso in epigrafe, il Centro Commerciale Gammella s.r.l. (in appresso, C. C. G.) impugnava, chiedendone l’annullamento: - l’ordinanza n. 93 dell’11 marzo 2008, con la quale il Dirigente del Settore Tributario e Attività Economiche e Produttive del Comune di Battipaglia, previa comunicazione ex art. 7 della l. n. 241/1990 di cui alla nota del 31 gennaio 2008, prot. n. 8379, aveva disposto la chiusura immediata dell’attività di commercio al dettaglio di mobili ed elettrodomestici presso i locali ubicati in Battipaglia, via Brodolini, n. 15;- il rapporto della Polizia Municipale di Battipaglia prot. n. 4870 del 18 gennaio 2008.
2. L’adottata misura interdittiva era motivata, sulla scorta delle risultanze del verbale di accertamento del 19 aprile 2007 a cura della Polizia Municipale di Battipaglia, segnatamente, in base al rilievo che l’attività di vendita al dettaglio insediata all’interno dei suindicati immobili (capannoni), in proprietà della GORI s.r.l. (in appresso, G.) e della F.lli Gammella di Gammella Gaetano &C. s.a.s. (in appresso, F.lli G.), nonché in comodato al C. C. G., localizzati in Battipaglia, via Brodolini, n. 15, risultava incompatibile con la destinazione industriale riservata all’area di ubicazione.
3. Nell’avversare l’impugnata ordinanza n. 93 dell’11 marzo 2008, l’impresa ricorrente lamentava che: a) erroneamente, nonché in difetto del presupposto e di istruttoria, l’amministrazione comunale intimata non avrebbe considerato che, giusta licenza edilizia prot. n. 16106 del 13 febbraio 1976, i capannoni de quibus sarebbero stati assentiti con destinazione a «sala esposizione e vendita»;b) in ogni caso, prima di interdire l’attività esercitata dal C. C. G., ed a fronte dell’affidamento in quest’ultimo ingenerato, avrebbe dovuto rimuovere con le forme motivazionali e le garanzie partecipative proprie dell’autotutela il titolo annonario formatosi tramite la comunicazione del 6 dicembre 2001, prot. n. 44234, avente per oggetto l’apertura di un esercizio di vicinato presso i locali anzidetti;c) la disciplina applicabile ratione temporis (art. 24 della l. n. 426/1971, previgente rispetto all’art. 7 del d.lgs. n. 114/1998), non avrebbe postulato alcun nesso di presupposizione tra la conformità urbanistico-edilizia dell’immobile e l’abilitazione commerciale degli esercizi ivi insediati, e, quindi, alcuna interrelazione necessaria tra titolo edilizio e titolo annonario.
4. Costituitosi l’intimato Comune di Battipaglia, eccepiva l’infondatezza del gravame esperito ex adverso.
5. In esito alla camera di consiglio del 29 maggio 2009, questa Sezione, con ordinanza n. 526/2008 (confermata in appello dal Consiglio di Stato, sez. V, con ordinanza n. 4244/2008), accoglieva, al solo fine di scongiurare il paventato danno grave e irreparabile, la proposta domanda incidentale di sospensione della gravata ordinanza n. 93 dell’11 marzo 2008.
6. Successivamente, il Dirigente del Settore Tributario e Attività Economiche e Produttive del Comune di Battipaglia, previo rapporto del 1° ottobre 2008, prot. n. 72850, e verbale di accertamento n. 12/L.C. del 16 settembre 2008, nonché previa comunicazione ex art. 7 della l. n. 241/1990 di cui alla nota del 13 gennaio 2009, prot. n. 1976, reiterava, con ordinanza n. 58 del 17 febbraio 2009 (prot. n. 12127), la misura interdittiva in precedenza adottata.
Ciò, in base al duplice rilievo che, da un lato, con la comunicazione del 6 dicembre 2001, prot. n. 44234, il C. C. G. avrebbe falsamente comunicato il proprio subingresso (alla ditta individuale G. G.) nell’attività di vendita al dettaglio in regime di vicinato presso la struttura ubicata in Battipaglia, in via Brodolini, n. 15, anziché in viale delle Industrie, n. 1, così come da atto di cessione di azienda del 19 novembre 2001, e, d’altro lato, che detta attività commerciale sarebbe stata esercitata in assenza del certificato di “igienicità” dei locali.
7. Siffatta determinazione era impugnata dal C. C. G. con motivi aggiunti.
8. A sostegno dell’ulteriore gravame, il proponente deduceva che: a) la reiterazione della misura interdittiva sarebbe stata disposta in violazione del dictum cautelare di cui ordinanza di questa Sezione n. 526/2008 (confermata in appello dal Consiglio di Stato, sez. V, con ordinanza n. 4244/2008);b) erroneamente, nonché in difetto del presupposto e di istruttoria, l’amministrazione comunale intimata non avrebbe considerato che, giusta comunicazione del 6 dicembre 2001, prot. n. 44234, il C. C. G. sarebbe stato abilitato all’esercizio di vicinato presso gli immobili di relativo insediamento;conseguentemente, prima di interdire l’attività esercitata dal C. C. G., ed a fronte dell’affidamento in quest’ultimo ingenerato, avrebbe dovuto rimuovere con le forme motivazionali e le garanzie partecipative proprie dell’autotutela il titolo annonario formatosi tramite la menzionata comunicazione del 6 dicembre 2001, prot. n. 44234;c) la disciplina applicabile ratione temporis (art. 24 della l. n. 426/1971, previgente rispetto all’art. 7 del d.lgs. n. 114/1998), non avrebbe postulato alcun nesso di presupposizione tra la conformità urbanistico-edilizia dell’immobile e l’abilitazione commerciale degli esercizi ivi insediati, e, quindi, alcuna interrelazione necessaria tra titolo edilizio e titolo annonario;d) la contestata discordanza tra l’ubicazione riportata nella comunicazione del 6 dicembre 2001, prot. n. 44234 (via Brodolini, n. 15) e l’ubicazione dell’azienda acquisita formante oggetto di quest’ultima (viale delle Industrie, n. 1) sarebbe dipesa dalla circostanza che si tratterebbe di due distinti accessi al medesimo fabbricato;e) la contestata assenza del certificato di “igienicità” dei locali avrebbe afferito ad un profilo edilizio esulante dal perimetro dell’esperito potere di vigilanza commerciale e, in ogni caso, sarebbe stata irrilevante in rapporto alla categoria merceologica trattata, nonché sanzionabile in via esclusivamente pecuniaria;f) il provvedimento impugnato sarebbe stato, infine, carente di congrua motivazione.
9. In esito alla camera di consiglio del 28 maggio 2009, questa Sezione, con ordinanza n. 108/2009, oltre a sospendere interinalmente gli effetti dell’ordinanza n. 58 del 17 febbraio 2009, disponeva una verificazione, a cura del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche Campania e Molise, volta a chiarire il ravvisato «contrasto in ordine all’esistenza di due distinte attività agli indirizzi di via delle Industrie, n. 1, e via Brodolini, n. 15».
In assolvimento del disposto incombente istruttorio, il funzionario designato quale tecnico incaricato dal Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche Campania e Molise, depositava, in data 1° ottobre 2009, la propria relazione di verificazione.
Nel formulare il resoconto degli accertamenti eseguiti, il tecnico verificatore rilevava «l’esistenza di un’unica attività, riguardante la vendita al dettaglio e all’ingrosso di mobili ed elettrodomestici, che si svolge nello stesso … locale, ubicato alla confluenza della via dell’Industria e della via Brodolini»;annotava, quindi, che «gli accessi all’attività commerciale … sono due, il primo ubicato alla via delle Industrie, n. 1, dove questo è segnalato da un’insegna … e l’altro, pur esso testimoniato dalla stessa, ubicato alla via Brodolini, n. 15».
9. Tali conclusioni erano contestate dal Comune di Battipaglia in una documentata relazione, depositata il 29 ottobre 2009, sulla base del precipuo rilievo della confusione del capannone e dell’accesso del C. C. G. con quelli in proprietà di altra ditta.
10. Tenuto conto di siffatte contestazioni, ed avuto, comunque, riguardo al solo periculum in mora, questa Sezione, in esito all’udienza camerale del 29 ottobre 2009 per il prosieguo della trattazione dell’incidente cautelare, con ordinanza n. 983/2009, confermava la sospensione degli effetti dell’ordinanza n. 58 del 17 febbraio 2009 e, nel contempo, prescriveva al tecnico verificatore di rassegnare controdeduzioni alla cennata relazione comunale.
11. Infine, all’udienza pubblica del 18 novembre 2019, la causa era trattenuta in decisione, senza che l’incombente istruttorio supplementare a carico del tecnico verificatore risultasse assolto.
DIRITTO
1. In rito, osserva il Collegio che non è accreditabile la tesi di improcedibilità del ricorso introduttivo, propugnata dalla stessa proponente.
Ed invero, l’ordinanza n. 58 del 17 febbraio 2009 (impugnata con motivi aggiunti), pur avendo il medesimo oggetto (chiusura immediata dell’attività di commercio al dettaglio di mobili ed elettrodomestici presso i locali ubicati in Battipaglia, via Brodolini, n. 15), figura, all’evidenza, sorreggersi su basi motivazionali (cfr. retro, in narrativa, sub n. 6) completamente distinte ed autonome rispetto a quelle (cfr. retro, in narrativa, sub n. 2) proprie della precedente ordinanza n. 93 dell’11 marzo 2008 (impugnata in via originaria).
Di conseguenza, la prima misura interdittiva è stata, bensì, sospesa negli effetti da questa Sezione, ai meri fini cautelari, con ordinanza n. 526/2008 (confermata in appello dal Consiglio di Stato, sez. V, con ordinanza n. 4244/2008), ma, a dispetto delle proposizioni attoree, non è da intendersi rimossa e/o assorbita e/o sostituita dalla seconda (parimenti sospesa negli effetti con le ordinanze n. 108/2009 e n. 983/2009).
2. Venendo ora al merito, il ricorso introduttivo si rivela infondato per le ragioni illustrate in appresso.
3. Innanzitutto, non è accreditabile la censura secondo cui erroneamente, nonché in difetto del presupposto e di istruttoria, l’amministrazione comunale intimata non avrebbe considerato che, giusta licenza edilizia n. 16106 del 13 febbraio 1976, i capannoni de quibus sarebbero stati assentiti con destinazione a «sala esposizione e vendita» (cfr. retro, in narrativa, sub n.