TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-04-02, n. 201600217

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-04-02, n. 201600217
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201600217
Data del deposito : 2 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00044/2016 REG.RIC.

N. 00217/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00044/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 44 del 2016, proposto da:
G. P. , rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Angelici, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, Via della Loggia, 24;

contro

Ministero della Salute, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'ottemperanza

della sentenza del Tribunale di Ancona - Sez. Lavoro n. 91/2014, resa il 26/2/2014, munita di formula esecutiva il 24/9/2014, recante condanna del Ministero della Salute al pagamento in favore della sig.ra G. P. della somma € 12.880,84 oltre interessi legali su ogni singola rateo dalla maturazione al saldo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2016 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con il presente ricorso, proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., la sig.ra P. agisce per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale Civile di Ancona - Sezione Lavoro n. 91/2014 (avverso la quale non è stata proposta impugnazione, come risulta dall’attestazione datata 26 gennaio 2016, allegata ricorso).

Con la prefata decisione, il Ministero della Salute è stato condannato al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 12.880,84, oltre a interessi legali su ogni singolo rateo (a titolo di rivalutazione dell’indennità integrativa speciale componente l’indennizzo di cui alla L. n. 210/1992, per il periodo 31/8/2005-31/12/2012), nonché delle spese del giudizio civile (liquidate in € 700,00, oltre a IVA e CPA).

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