TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2024-02-05, n. 202402220

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2024-02-05, n. 202402220
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202402220
Data del deposito : 5 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/02/2024

N. 02220/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03690/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3690 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -O- -O-, rappresentata e difesa dagli avvocati A D E, D P, R V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio R V in Roma, via G. Caccini n. 1;

contro

Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Anvur - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione per L'Abilitazione Scientifica Nazionale per il Settore Concorsuale -O-- -O-, non costituito in giudizio;

nei confronti

-O- -O-, non costituito in giudizio;
-O- -O-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento - di cui la Prof.ssa -O- -O- è venuta a conoscenza a seguito dell'e-mail inviata il -O- dall'indirizzo “asn@cineca.it” con allegato l'avviso di pubblicazione dei “risultati relativi alla domanda n. -O-, Settore Concorsuale: -O-, Fascia: 1 presentata nel quadrimestre n. 1” - con cui la Commissione nazionale per l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia del settore concorsuale -O- – -O- non ha attribuito alla ricorrente l'ASN a ricoprire il ruolo di professore di prima fascia nel predetto settore nell'ambito della procedura della tornata abilitativa 2021-2023 indetta dal Ministero dell'Università e della Ricerca (“Ministero”) con decreto direttoriale n. 553 del 26 febbraio 2021 rettificato dal decreto direttoriale n. 589 del 5 marzo 2021;

- dell'elenco dei candidati, pubblicato sempre il -O- sul sito del Ministero, nella parte in cui ritiene la ricorrente non abilitata alle funzioni di professore di prima fascia nell'anzidetto settore;

- nei limiti d'interesse della ricorrente, di tutti i verbali, relazioni e giudizi della Commissione, ivi compresi (i) il giudizio collegiale e tutti i giudizi individuali resi dalla Commissione e dai Commissari nei confronti della ricorrente, (ii) il verbale della riunione di insediamento della Commissione -O- ove sono state definite “le modalità organizzative dei propri lavori per l'espletamento delle procedure di Abilitazione alla prima e seconda fascia di professore” e (iii) i verbali delle sedute -O-;

- sempre nei limiti d'interesse della ricorrente, del decreto direttoriale n. 1564 dell'8 luglio 2021 con cui il Ministero ha nominato la Commissione;

- e di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;

- e per la conseguente condanna del Ministero a procedere a un nuovo esame della ricorrente avvalendosi di una Commissione in diversa composizione.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -O- -O- il 26/4/2022:

per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, anche ai sensi dell'art. 55 co. 10 c.p.a., oltre di quanto impugnato con il ricorso introduttivo, e nei limiti d'interesse della Prof.ssa -O- -O- (d'ora innanzi solo “ricorrente”), anche:

- del decreto direttoriale n. 1564 dell'8 luglio 2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca, nella parte in cui ha nominato il Prof. -O- -O- componente della Commissione nazionale (d'ora innanzi solo “Commissione”) per l'Abilitazione Scientifica Nazionale (“ASN”) alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia del settore concorsuale -O- – -O-;

- e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, all'anzidetta nomina del Prof. -O- -O-;

e per la conseguente condanna del Ministero a procedere a un nuovo esame della ricorrente avvalendosi di una Commissione in diversa composizione.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -O- -O- il 30/11/2022:

per l'annullamento:

oltre di quanto impugnato con il ricorso introduttivo, e nei limiti d'interesse della Prof.ssa -O- -O-, anche:

- del decreto direttoriale n. 1564 dell'8 luglio 2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca (“Ministero”), nella parte in cui ha nominato il Prof. -O- -O- componente della Commissione nazionale (d'ora innanzi solo “Commissione”) per l'Abilitazione Scientifica Nazionale (“ASN”) alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia del settore concorsuale -O- – -O-;

- e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, all'anzidetta nomina del Prof. -O- -O-, ivi inclusa – per quanto occorrer possa – la Nota del Ministero n. -O- del 12 maggio 2022 – richiamata nell'attestazione rilasciata dall'Università degli Studi di -O- in data 30 maggio 2022 e prodotta nel presente giudizio dall'Avvocatura dello Stato in data 22 settembre 2022 – con cui lo stesso Ministero ha richiesto alla predetta Università di attestare, ex art. 6 comma 7 della l. 240/2010, “il possesso da parte del prof. -O- dei requisiti utili alla positiva valutazione alla data di marzo 2021”;

e per la conseguente condanna del Ministero a procedere a un nuovo esame della Prof.ssa -O- avvalendosi di una Commissione in diversa composizione.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Anvur - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2023 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, con l’atto introduttivo del giudizio ed i successivi motivi aggiunti, si duole dell’esito a lei sfavorevole della procedura di attribuzione della abilitazione scientifica nazionale (“ASN”), prima fascia, nel settore concorsuale -O- – -O-, nell’ambito della procedura di cui alla tornata abilitativa 2021 – 2023, indetta dal Ministero con decreto direttoriale n. 553 del 26 febbraio 2021, rettificato dal decreto direttoriale n. 589 del 5 marzo 2021.

2. Le doglianze, per l’essenza, attengono a violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili.

Nello specifico: “ I. - PRIMO MOTIVO - SULL’ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 e della Tabella 4 del D.M. 589/2018, dell’art. 8 e dell’Allegato E del D.M. 120/2016, dell’art. 16 co. 3 della 68A11A1F8CCD0E552F" data-article-version-id="1bcf1ce1-5686-5c12-b658-5ed75cfa63d5::LRA468A11A1F8CCD0E552F::2012-02-09" href="/norms/laws/itatextmubh4styxtzile/articles/itaartrvw9ui0igmg15oi?version=1bcf1ce1-5686-5c12-b658-5ed75cfa63d5::LRA468A11A1F8CCD0E552F::2012-02-09">l. 240/2010 e degli artt. 4 co. 3 e 6 del decreto direttoriale n. 251 del 19 gennaio 2021 .”;

II. - SECONDO MOTIVO - SULL’ILLEGITTIMITÀ DEL GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16 co. 3 della l. 240/2010 e degli artt. 3, 6 e 7 e dell’Allegato B del D.M. 120/2016;
violazione dell’art. 3 della l. 241/1990;
eccesso di potere per motivazione erronea, contraddittoria e insufficiente, disparità di trattamento, ingiustizia e illogicità manifeste
.”.

3. Nei primi motivi aggiunti si è poi evidenziato un vizio del decreto direttoriale n. 1564 dell’8 luglio 2021 di nomina della Commissione per la presenza al suo interno del Commissario Prof. -O- -O-, al quale l’Università di -O- non avrebbe rilasciato l’attestazione di positiva valutazione ex art. 6 commi 7 e 8 della l. 240/2010.

Con il secondo atto di motivi aggiunti, la ricorrente ha inoltre agito per l’annullamento:

(i) del decreto direttoriale n. 1564 dell’8 luglio 2021 di nomina della Commissione per aver nominato (anche) il Prof. -O- -O- componente della Commissione malgrado il mancato rilascio da parte dell’Università di -O-, come “definitivamente” confermato a seguito del deposito del Ministero del 22 settembre 2022, dell’attestazione di positiva valutazione ex art. 6 commi 7 e 8 della l. 240/2010, attestazione difatti rilasciata solamente (e tardivamente) in data 30 maggio 2022;

(ii) per quanto occorrer possa, dell’anzidetta Nota del Ministero n. -O- del 12 maggio 2022, e per la conseguente condanna del Ministero a procedere ad un nuovo esame della Prof.ssa -O- avvalendosi di una Commissione in diversa composizione.

Le doglianze di cui al primo e al secondo dei motivi aggiunti sono le seguenti:

III. - TERZO MOTIVO - ANCORA SULL’ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 co. 7, 8 e 14 della l. 240/2010 e dell’art. 3 co. 2 lett. c del decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021;
eccesso di potere per difetto di istruttoria
.”;

IV. - QUARTO MOTIVO - ANCORA SULL’ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 co. 7 e 8 della l. 240/2010 e dell’art. 3 co. 1, 2 lett. c e 3 del decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021;
eccesso di potere per difetto di istruttoria
”.

4. L’Amministrazione si è costituita in giudizio depositando atti e documenti, impugnando e contestando le censure proposte dalla ricorrente.

5. A seguito della celebrazione dell’udienza di merito del 18 luglio 2023 il Collegio ha ritenuto di esperire istruttoria, nei sensi che di seguito vengono ricordati: “ Ritenuto: - che la causa non sia ancora matura per la decisione, risultando necessario richiedere all’amministrazione, ex art. 46, comma 2, c.p.a., il deposito in giudizio della Nota del Ministero n. -O- del 12 maggio 2022 impugnata con gli ultimi motivi aggiunti e non presente agli atti;

- che, dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato, nella sua doverosa attività di individuazione delle norme potenzialmente applicabili alla fattispecie, che sussistono dubbi di legittimità costituzionale in ordine alla disposizione di cui al D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 19, comma 1-bis, la quale prevede che “L'articolo 16, comma 3, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che la valutazione richiesta ai fini dell'inclusione nelle liste dei professori ordinari positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, è quella di cui al secondo periodo del citato comma 7”, qualora interpretata nel senso che la positiva valutazione utile ai fini della partecipazione alle commissioni sia unicamente quella fondata sui criteri di verifica dei risultati dell'attività di ricerca definiti dall’ANVUR;

- che i predetti dubbi attengono tra l’altro alla possibile violazione dei principi di ragionevolezza ex art. 3 Cost., nonché di autonomia delle Università e di riserva di legge ex art. 33, comma 6, Cost.;

- che sulla questione che precede che viene sollevata dal Collegio ex art. 73, comma 3, c.p.a. sia necessario acquisire specifiche e documentate difese dalle parti, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

- di dover proseguire la trattazione della causa all’udienza pubblica del 21 novembre 2023 ”.

A tale ordinanza la ricorrente ha inteso rispondere parzialmente con memorie depositate il 12 ottobre 2023 ed il 20 ottobre 2023, mentre l’Amministrazione è rimasta silente e non ha depositato l’atto richiesto.

6. All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto.

8. Preliminarmente il Collegio rileva che i motivi di ricorso ed i motivi aggiunti vanno esaminati nell’ordine derivante dall’applicazione del criterio della maggiore radicalità del vizio, in ossequio alla tassonomia indicata nella sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 5/2015.

9. In tale ottica, risultano poziori le censure sollevate nei confronti degli atti di nomina della Commissione esaminatrice, ossia, come sopra accennato, quelle che contestano la nomina dei Professori -O- e -O-.

10. La nomina del Prof. -O- viene avversata dalla ricorrente in quanto allo stesso non sarebbe stata rilasciata l’attestazione di positiva valutazione ex art. 6 commi 7 e 8 della l. 240/2010.

Il decreto direttoriale n. 1564 dell’8 luglio 2021 di nomina della Commissione avrebbe illegittimamente trascurato tale elemento.

10.1. La difesa erariale, al fine di superare detta censura, ha depositato in giudizio:

- in data 14 maggio 2022: l’autocertificazione del Commissario

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