TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-01-18, n. 202100047
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Testo completo
Pubblicato il 18/01/2021
N. 00047/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00824/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 824 del 2014, proposto da
Implanet S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Marcucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Pianesi in Ancona, viale della Vittoria, 6;
contro
C.I.I.P. S.p.A. Cicli Integrati Impianti Primari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Brignocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso l’avvocato Renato Cola in Ancona, via De Bosis, 3;
nei confronti
Cesare Orsini, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Brignocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso l’avvocato Renato Cola in Ancona, via De Bosis, 3;
per la condanna
al risarcimento del danno subito dalla società ricorrente per il comportamento colposo tenuto dalla stazione appaltante resistente nell'ambito della procedura di gara relativa alla rilevazione della lettura dei contatori dell'acqua, degli scarichi fognari ed altre attività, con deliberazione del C.d.A. n.96 dalla Società per Azioni C.I.I.P., importo base asta E.760.000,00.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di C.I.I.P. S.p.A. Cicli Integrati Impianti Primari e di Cesare Orsini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 14 ottobre 2020 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, intendendo partecipare alla gara, indetta con deliberazione n. 96 del 2013 dalla C.I.I.P. - Cicli integrati impianti primari – S.p.a., per l’affidamento del servizio per la rilevazione della lettura dei contatori dell’acqua, degli scarichi fognari ed altre attività, riteneva che la legge di gara non fosse stata formulata in termini corretti perché avrebbe richiesto, ai fini della valutazione dell’offerta, requisiti soggettivi dell’offerente, riguardanti l’organico del personale a disposizione dell’azienda, la complessiva dotazione di mezzi e attrezzature, nonché la quantità di lettura effettuate nel biennio 2011-2012, requisiti che nel concreto non avrebbero spiegato alcuna incidenza sulle modalità esecutive dell’appalto e sulla preferenza da accordare all’una piuttosto che all’altra offerta tecnica.
Non ricevendo riscontro dalla stazione appaltante, la ricorrente si rivolgeva all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (cui è succeduta l’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC), la quale, all’esito dell’istruttoria (nel cui contesto C.I.I.P. chiariva che tali elementi di valutazione erano finalizzati a fornire adeguate garanzie della corretta esecuzione dell’appalto) rendeva un parere non