TAR Palermo, sez. II, ordinanza cautelare 2010-11-26, n. 201001056

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, ordinanza cautelare 2010-11-26, n. 201001056
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201001056
Data del deposito : 26 novembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01649/2010 REG.RIC.

N. 01056/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 01649/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1649 del 2010, proposto da:


G D N, rappresentato e difeso dall'avv. F L, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Palermo, via Butera, 6;


contro

Comune di Licata in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. G Z, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.R Ca sito in Palermo, via Notarbartolo N.5;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-del provvedimento prot. n. 37083 del 4.8.10 recante richiesta di somme aggiuntive ad integrazione degli oneri accessori;

- della delibera n. 7 del 28.4.10, del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale del Comune di Licata;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Licata in Persona del Sindaco pro tempore ;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2010 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


RITENUTO che, indipendentemente da ogni sommaria valutazione circa una ragionevole previsione sull'esito del ricorso avuto riguardo ai profili di censura dedotti, non sussiste comunque, allo stato, l'allegato pregiudizio grave ed irreparabile, per cui va respinta la domanda di misura cautelare;

RITENUTO di poter compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare;

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