TAR Bari, sez. II, sentenza 2013-06-28, n. 201301050

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2013-06-28, n. 201301050
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201301050
Data del deposito : 28 giugno 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00869/2012 REG.RIC.

N. 01050/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00869/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 869 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
LA GI LA, rappresentato e difeso dall'avv. IU Rascazzo, con domicilio eletto in Bari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia-Bari, alla piazza Massari n. 6;



contro

U.S.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Commissione giudicatrice del concorso per dirigenti scolastici, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;



nei confronti di

CI TO, DO GR, RT SS, IA TI, IU PA, MI AL, AR NC Conte, IM BA, MI FA, IA Caforio;



per l'annullamento

a) dell'elenco, reso noto il 04.05.2012 dall’ufficio scolastico regionale per la puglia, degli ammessi alla prova orale del concorso per titoli ed esami a posti di dirigente scolastico indetto ai sensi del ddg 13.07.2011 nella parte in cui non si include la ricorrente, nonché del presupposto giudizio di insufficienza dato dalla commissione alle due prove scritte e dei relativi verbali di approvazione finale delle operazioni;

b) di ogni altro atto o provvedimento preordinata collegato o consequenziale e in particolare:

- della scheda personali di valutazione n. 572/b;

- del verbale n.18 del 15.03.2012 e della scheda b ad esso allegata, relativa alla ricorrente, di recente resi noti ex l. 241/90, con cui la commissione ha assegnato i punteggi parziali e poi quello complessivo, giudicando insufficiente le due prove scritte della ricorrente;

- del verbale n. 8 del 3.01.2012, pure ora reso noto, con cui la commissione ha fissato e deliberato i criteri generali di correzione e di valutazione delle prove e le suddette schede A e B per l’attribuzione dei punteggi, nonchè le modalità previste, anche implicitamente, per l’applicazione dei suddetti criteri ivi compresi i criteri evincibili dal verbale n. 10 del 10.1.2012;

- della composizione della commissione stessa nella seduta di cui, al suddetto verbale n. 8 del 3.1.2012;

e con Motivi Aggiunti:

- del DDG USR di Bari del 27.12.2011 con cui è costituita la II Commissione giudicatrice, nella parte in cui si nomina come componente esperto di organizzazioni pubbliche il Dirigente Scolastico prof. Francesco Forliano;

- del DDG USR di Bari del 5.9.2011 nella parte in cui si include nell’elenco degli aspiranti a componente esperto di organizzazioni pubbliche il Dirigente Scolastico prof. Francesco Forliano;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Commissione concorso per dirigenti scolastici;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2013 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori av. IU Rascazzo e avv. dello Stato Giovanni SS;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Espone parte ricorrente di aver partecipato al concorso per esami e titoli per il reclutamento di 2386 posti di dirigenti scolastici, di cui di 236 per la Regione Puglia, indetto con decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione del 13 luglio 2011. La gestione della procedura concorsuale è stata demandata, a livello regionale all’Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente, per tutti le conseguenti operazioni: nomina delle commissioni esaminatrici, organizzazione dello svolgimento delle prove, approvazione delle graduatorie e successiva nomina dei vincitori.

Parte ricorrente, non avendo superato le prove scritte, non è stata ammessa alla prova orale ed impugna sia il provvedimento di esclusione che gli atti della procedura concorsuale, deducendone l’illegittimità con varie censure.

Con successivi motivi

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