TAR Bari, sez. I, sentenza 2022-10-24, n. 202201440

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2022-10-24, n. 202201440
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202201440
Data del deposito : 24 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/10/2022

N. 01440/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00895/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 895 del 2014, proposto da
N.E.S. Nuova Ecologica Sud S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F G L G, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Abate Gimma, n.94;

contro

Città metropolitana di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M G e R D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio delle stesse della Città Metropolitana, in Bari al Lungomare Nazario Sauro, n.29;

Regione Puglia, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della determinazione n. 2597 del 3.4.2014, (notificata il successivo 8 aprile), con la quale il Dirigente del Servizio Ambiente Protezione Civile e Polizia Provinciale della Provincia di Bari, ha "denegato l'istanza di VIA ed AIA presentata dalla Società N.E.S. S.r.l. relativamente al progetto per la realizzazione della piattaforma ecologica funzionale di selezione, recupero con stoccaggio definitivo di rifiuti speciali non pericolosi in agro di Altamura, alla contrada Serra Ignorante, S.P. 27,Km.12,200";

- di ogni altro atto presupposto e connesso menzionato in detta determinazione tra cui, segnatamente, per quanto di ragione, sia delle valutazioni tecniche rese dai Comitati Provinciali Rifiuti AIA e VIA, sia dei pareri contrari espressi dall'

ARPA

Puglia e dall'ASL BA;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Citta' Metropolitana di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19.10.2022 la dott.ssa D Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società odierna ricorrente impugna la determina dirigenziale compiutamente in epigrafe indicata, con cui è stata respinta la sua istanza di VIA ed AIA, relativamente al progetto per la realizzazione della piattaforma ecologica funzionale di selezione, recupero con stoccaggio definitivo di rifiuti speciali non pericolosi in agro di Altamura.

In sintesi, l’intervento è stato ritenuto incompatibile con le prescrizioni del PGRS (Piano gestione rifiuti speciali) che precludono la possibilità di realizzare l’impianto:

- in caso di franco inferiore a 10 m tra il livello di massima escursione della falda e il piano di campagna (essendo, nel caso di specie, la “falda ad una distanza inferiore a 5 metri dall’attuale fondo di cava);

-in aree diverse da quelle destinate urbanisticamente a insediamenti industriali (zone D), ricadendo l’impianto in zona E;

- in caso di distanza dell’insediamento inferiore a 2000,00 m dagli insediamenti residenziali, “senza considerare le case sparse”.

In dettaglio il provvedimento è così testualmente motivato, per le parti che qui rilevano che riepilogano in modo dettagliato anche l’iter procedimentale svoltosi attraverso plurime riunioni di conferenza di servizi:

Vista la documentazione acquisita agli atti del procedimento, dalla quale risulta che:

- con nota, in atti al prot. n. 31726 del 28.02.2012, la società Nuova Ecologica Sud srl proponeva

istanza di attivazione della procedura coordinata VIA-AIA relativamente al progetto per la realizzazione di una piattaforma ecologica funzionale di selezione, recupero e stoccaggio definitivo di rifiuti speciali non pericolosi in agro di Altamura, alla località c.da Serra Ignorante, S.P. 27 Km12,200.

- con nota prot. n. 45401 del 20.03.2012, al fine dell’avvio dell’iter istruttorio, il Servizio scrivente

invitava la società proponente a regolarizzare l’istanza presentata, ad integrare gli oneri versati per

l’adeguamento alle nuove tariffe stabilite, a depositare la documentazione presso gli Enti interessati dalla procedura al fine dell’acquisizione del parere di competenza nonché ad assolvere ai prescritti adempimenti in materia di pubblicità;

- la società NES srl, con nota acquisita in atti al prot. n. 65370 del 20.04.2012, forniva riscontro

della regolarizzazione eseguita, mediante trasmissione di ricevuta di versamento degli oneri istruttori, degli elaborati progettuali nonché riscontro del deposito effettuato presso gli Enti interessati dalla procedura;

- con successiva nota, in atti al prot. n.70602 del 02.05.2012, la società proponente forniva evidenza

dell’assolvimento degli adempimenti di pubblicità, trasmettendo copia dell’avviso relativo alla

procedura pubblicato sul quotidiano La Repubblica - Bari, in data 25.04.2012;

- l’Amministrazione procedente, con nota prot. n. 211056 del 06.12.2012, in ottemperanza al disposto del’art.29 quater del D. Lgs n.152/06, convocava, quindi, apposita Conferenza di servizi, per la data del 18.12.2012;

- nella prima riunione della Conferenza di servizi, svoltasi in data 18.12.2012, veniva acquisito parere favorevole con prescrizioni del Comune di Altamura, parere interlocutorio di

ARPA

Puglia e si dava, inoltre, atto delle valutazioni tecniche rese dai comitati tecnici provinciali per l’AIA e per la VIA, acquisite agli atti del procedimento.

- l’Amministrazione procedente sollecitava, quindi, con nota prot. n.6453 dell’11.01.2013, l’acquisizione del definitivo parere di competenza della ASL BA e di

ARPA

Puglia;

- con nota acquisita in atti al prot. n.10425 del 17.01.2013, la società NES srl trasmetteva volontarie “osservazioni controdeduttive di riscontro” ai pareri ostativi resi nell’ambito delle Conferenza di servizi del 18.12.2012;

- con nota acquisita in atti al prot. n.12630 del 21.01.2013, il Dipartimento di prevenzione ASL BA

trasmetteva parere non favorevole all’intervento in oggetto;

- con nota prot. n.66446 dell’11.04.2013 veniva convocata la riunione conclusiva della conferenza

di servizi per la data del 28.05.2013;

- successivamente, con nota acquisita in atti al prot. n.77516 del 30.04.2013 la società proponente

chiedeva di estrarre copia completa dei pareri acquisiti nella prima riunione della Conferenza di

Servizi;

- detta richiesta veniva riscontrata con nota prot. n.83787 del 10.05.2013;

- l’Autorità di Bacino della Puglia, con nota in atti al prot. n. 91757 del 22.05.2013, comunicava di

aver rilevato dall’esame degli elaborati acquisiti che “l’area su cui è previsto l’intervento non ricade nel territorio di competenza”;

- l’Amministrazione procedente, sulla scorta della richiamata comunicazione, convocava, quindi,

con nota prot. n.90766 del 21.05.201, l’Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata, alla riunione della conferenza di servizi del 28.05.2013;

Dato atto che

- nel corso della riunione conclusiva della Conferenza di servizi svoltasi in data 28.05.2013, a definizione dell’istruttoria svolta, sono stati acquisiti i pareri degli Enti coinvolti nel procedimento e sono state condivise le valutazioni tecniche rese dai Comitati provinciali Rifiuti, AIA e VIA, agli

atti del procedimento;

Segnatamente, sono stati acquisiti agli atti i pareri di seguito indicati:

-

ARPA

Puglia - parere contrario

- ASL BA SISP - parere contrario

pertanto, all’esito dei lavori svolti, visti i pareri acquisiti nell'ambito del procedimento attivato,

valutate le specifiche risultanze e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse sulla base dei

pareri acquisiti, la conferenza ha assunto la determinazione conclusiva di denegare l’istanza di

VIA ed AIA presentata, demandando all’Amministrazione procedente l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, conformemente alle decisioni assunte;

- con nota prot. n.102690 del 07.06.2013 sono stati comunicati, ai sensi dell’art. 10 bis della

L.n.241/90, conformemente alle decisioni assunte dalla Conferenza di servizi, i motivi ostativi al

rilascio del provvedimento richiesto;

- la proponente presentava, quindi, con nota acquisita in atti al prot. n. 122168 del 09.07.2013, controdeduzioni ai sensi dell’art.10 bis della L. n.241/90, sugli esiti dell’istruttoria svolta, delle valutazione delle quali si dà atto nei pareri rilasciati dai comitati tecnici, segnatamente:

- parere del Comitato tecnico provinciale AIA reso nella seduta del 09.09.2013 qui di seguito testualmente riportato:

“Il parere negativo espresso nella seduta del 30.11.2012 è ampiamente motivato in relazione,

non solo agli aspetti localizzativi dell'impianto, ma anche a carenze progettuali (''sotto l'aspetto

agronomico sia in fase di esercizio che in fase di recupero;
sotto l'aspetto del ciclo delle acque in

fase di esercizio"). Le osservazioni e le contestazioni dell'impresa non attengono a tali rilievi del

parere negativo, che non risultano così confutati.

Di conseguenza, salva la presentazione di nuovi elaborati progettuali idonei a chiarire. ed eliminare le lacune già riscontrate, il Comitato non può che ribadire, allo stato degli atti, il proprio

parere negativo, quanto meno sotto i citati profili.

Inoltre, l'esistenza di una falda superficiale a meno di mt. 5 dal fondo della cava destinata all'abbancamento dei rifiuti risulta dal progetto. Il Comitato ha quindi basato il proprio convincimento sulla base dei dati dichiarati in progetto. La relazione di consulenza idrogeologica

dell'8.7.2013, allegata alle osservazioni dell'impresa, che smentisce quanto dichiarato nello stesso progetto, introduce un tema d'indagine estraneo alla competenza del Comitato, iri quanto richiede l'esecuzione di accertamenti istruttori, ove ritenuti necessari ed opportuni, ad opera degli

organi tecnici dell'Amministrazione. Il Comitato, pertanto, allo stato, si limita a prendere atto

della prodotta relazione idrogeologica, salvi gli accertamenti istruttori e le connesse valutazioni

da parte dell'Ufficio.

Con riferimento alla destinazione urbanistica dell'area oggetto dell'intervento, il Comitato prende

atto della disponibilità dell’impresa a promuovere un procedimento di variante da parte del Comune di Altamura. Ma, allo stato degli atti, deve ribadire che il carattere "vincolante" della prescrizione localizzativa del PGRS approvato con delibera del 28.12.2009 n. 2668 non consente di

esprimere parere favorevole. La prescrizione del Piano regionale è peraltro applicativa di una

specifica disposizione normativa, alla cui stregua <<Le regioni privilegiano la realizzazione di

impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche>>
(art. 196 D. Lgs. 152/2006).

Ora, non appare applicabile alla specie la disposizione del PRAE approvato con delibera G.R. n.

580 del15.5.2007 invocata dalla NES e, cioè, l'art. 3, n. 3), alla cui stregua <<Ai sensi della vigente legislazione urbanistica, per quanto applicabile, il Piano di Bacino ha la valenza di un

P.I.P. (Piano Insediamenti Produttivi)>>.

In primo luogo, non sembra essere stato mai approvato, per la zona in questione, il Piano di Bacino, previsto dal citato art. 3 n.t.a. del PRAE.

In secondo luogo, la norma tecnica è stata abrogata dalla successiva normativa tecnica d'attuazione della variante generale al PRAE, approvata con delibera di G.R. 23 febbraio 2010 n. 445, che non contempla più i Piani di Bacino. In essa è prevista la prevalenza sugli strumenti urbanistici locali delle previsioni del PRAE, con riguardo, tuttavia, al solo esercizio dell'attività estrattiva (che costituisce l'ambito applicativo del PRAE).

Di conseguenza, per la localizzazione di una piattaforma di trattamento e stoccaggio di rifiuti

speciali non può prescindersi, a parere del Comitato, dai criteri imposti dal PGRS, che ne prevede l'ubicazione "vincolante" in zona produttiva del P.R.G.

Per ogni altro aspetto sulla compatibilità urbanistica della scelta localizzativa, il Comitato rinvia

ai pareri del 30.11.2012 e del15.3.2013, che conferma.”

- parere del Comitato tecnico provinciale VIA reso nella seduta del 10.12.2013, che rispetto alle

controdeduzioni presentate ha evidenziato quanto segue:

a) Il Proponente non fornisce nuovi elementi ma espone argomentazioni di carattere interpretativo che esulano dai compiti di questo Comitato Tecnico e riguardano la compatibilità dell'intervento con il quadro programmatico e l'applicabilità dei criteri di localizzazione. Ad ogni modo, così come già espresso in precedenza, poiché l'impianto in oggetto si configura come una "Piattaforma Ecologica Polifunzionale di Selezione Recupero e Stoccaggio Rifiuti Speciali Non Pericolosi", si ritiene che il riferimento normativa sia il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali (PGRS) della Regione Puglia.

b) Lo studio idrogeologico integrativo allegato alle ultime controdeduzioni, esibisce alcuni dati

con i quali si vuole dimostrare che nell'area di cava non sia presente un acquifero superficiale

ma piuttosto "sacche isolate di terreni a permeabilità alta saturi" (pag. 10 della Consulenza

Idrogeologica). Tale ipotesi però si basa sull'interpretazione di informazioni indirette (carotaggi di radioattività naturale) che non si correlano bene con i dati riportati nella relazione idrogeologica presentata precedentemente dallo stesso proponente. Infatti, a pag. 10 di tale studio si afferma: "in definitiva è stata rilevata l'esistenza di una falda superficiale, a carattere presumibilmente stagionale, a quota media superiore a 5 m dall'attuale piano campagna...(omissis)".

In definitiva pertanto, gli elementi complessivamente esibiti dal Proponente non delineano un

chiaro modello idrogeologico del sottosuolo e non consentono di stabilire in maniera certa la

reale presenza di una falda idrica superficiale nell'area dell'intervento”;

…..

Rilevato nel corso dell’attività istruttoria dall’esame della documentazione complessivamente acquisita in atti che:

- l’istanza di attivazione della presente procedura concerne il progetto per la realizzazione di

una piattaforma ecologica funzionale di selezione, recupero con stoccaggio definitivo di

rifiuti speciali non pericolosi in agro di Altamura, alla c.da Serra Ignorante S.P.27 Km

12,200;

- l’intervento in progetto non risulta conforme al Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della

Regione Puglia adottato con DGR n. 2668 del 28.12.2009, (paragrafo 15.1) in quanto:

- per la discarica di servizio la presenza della falda ad una distanza inferiore a 5 metri dall’attuale fondo di cava e, pertanto, con un franco di sicurezza inferiore a 10 m, costituisce un elemento escludente;

- per l’impianto di trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi non è soddisfatta la localizzazione prescritta dal Piano di Gestione Rifiuti Speciali dei nuovi impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti speciali in aree industriali definite ai sensi del D.M. n.1444/1968 come zone di tipo D, costituendo prescrizione di grado “VINCOLANTE”;

-inoltre, per l’impianto di trattamento non sono osservate le distanze minime di rispetto

(>
200m )
(rectius 2000,00 mt, nde) dagli insediamenti residenziali (costituendo prescrizione di grado “ESCLUDENTE”);

…omissis

Rilevato

- che l’area interessata dalla realizzazione dell’intervento in progetto non risulta compatibile,

alla stregua di quanto dianzi evidenziato, con le prescrizioni dettate dal vigente piano di

gestione rifiuti in ordine alla localizzazione impiantistica;

- che le criticità riscontrate (franco di sicurezza inferiore a 10m) in relazione alla tipologia

impiantistica considerata (discarica) nonché la mancata osservanza delle distanze minime di

rispetto (<
200m) dagli insediamenti residenziali (per l’impianto di trattamento di rifiuti

speciali) costituiscono prescrizioni di tipo escludente;

- che le rilevate incompatibilità costituiscono elementi ostativi alla realizzazione dell’intervento

in progetto;

- che l’intervento in progetto, complessivamente considerato, non risulta assentibile, in quanto

ciascuna parte di cui si compone non risulta conforme ai criteri di localizzazione impiantistica

definiti dalla Pianificazione di settore prescrizioni, si ripete, di tipo vincolante ed escludente,

tali cioè da precludere all’Amministrazione procedente ogni residuale valutazione in ordine al

sistema dei vincoli e alle limitazioni d’uso del territorio già definito dallo stesso PGRSP;

- altresì, che le incongruenze riscontrate rispetto alle prescrizioni di grado escludente, nella

specie, si associano al mancato rispetto della prescrizione di grado vincolante, in ordine alla

localizzazione dei nuovi impianti di trattamento rifiuti in aree industriali, di tipo D, definiti

dallo stesso Piano;

….

DETERMINA

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