TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 2023-02-14, n. 202300098

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 2023-02-14, n. 202300098
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202300098
Data del deposito : 14 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/02/2023

N. 00082/2023 REG.RIC.

N. 00098/2023 REG.PROV.CAU.

N. 00082/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 82 del 2023, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero della Difesa, Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliati;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto n. -OMISSIS- del 15.11.2022, con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva ha annullato il Decreto n. -OMISSIS- del 15.6.2022, decretando che l'istanza presentata il 24.4.2020 non potesse essere accolta stante il disposto di cui all'art. 6 del D.L. n. 201/2011, come convertito con Legge n. 214/2011;

- nonché, per quanto occorrer possa, dell'osservazione n. -OMISSIS- del 9.9.2022 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Difesa ha comunicato che il Decreto n. -OMISSIS- del 15.6.2022 non ha superato il controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 7, del D. Lgs. n. 123 del 30 giugno 2011 ed all'articolo 33, comma 4, del D.L. n.91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni in Legge n. 116 dell'11 agosto 2014;

- nonché di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infra-procedimentale, e comunque connesso a quelli impugnati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle PP.AA.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2023 il dott. A V e udito l’avv. L. Ciniero, in sostituzione dell'avv. Gl. Prete, per la parte ricorrente.


Preso atto della dichiarazione di rinuncia alla tutela in via d’urgenza (formulata, dal difensore di parte ricorrente, a verbale della camera di consiglio del 9 febbraio 2023) e ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare.

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