TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-01-25, n. 202400672
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 25/01/2024
N. 00672/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04656/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4656 del 2023, proposto da
via Vai Road S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Città Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M C, B F C, con domicilio eletto in Napoli alla Piazza Matteotti n. 1.
per la declaratoria di illegittimità e per l'annullamento
del silenzio serbato dalla Città Metropolitana di Napoli in ordine all'istanza del 10.7.2023 con la quale la ricorrente ha riproposto l'istanza di compensazione presentata il 2.12.2021, ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 73/2021 conv. in L. n. 106/2021 e del D.M. del 11.11.2021,
nonché per l'accertamento
dell'obbligo da parte della stazione appaltante di provvedere in relazione alla medesima istanza e concludere il relativo procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2024 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Considerato che la ricorrente ha proposto ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla Città Metropolitana di Napoli in ordine all'istanza del 10.7.2023 con la quale la ricorrente ha riproposto l'istanza di compensazione presentata il 2.12.2021, ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 73/2021 conv. in L. n. 106/2021 e del D.M. del 11.11.2021, nonché per l'accertamento
dell'obbligo da parte della stazione appaltante di provvedere in relazione alla medesima istanza e concludere il relativo procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso;
Considerato che l’amministrazione resistente ha evidenziato che, con nota RU 117360 del 24/07/2023 e nota RU n. 132845 del 07/09/2023, l’importo spettante alla VIA VAI ROAD S.r.l. a titolo di ristoro compensativo per il I semestre 2021, calcolato secondo le modalità operative del Dirigente di cui alla nota prot. RU 12800 del 28/01/2022 è pari, complessivamente, ad € 8.159,71 oltre IVA;
Considerato che la stessa società ricorrente ha dato atto che “con un successivo provvedimento del 7.9.2023, a firma del Direttore dei Lavori e del Rup, l’Amministrazione avrebbe rideterminato l’importo della compensazione operando due ipotesi di calcolo: la prima, in applicazione della Circolare MIMS, con la quale sarebbe stato riconosciuto un importo di € 23.877,91 (ben più alto del precedente);la seconda, in applicazione di una mera circolare interna, con quale l’importo Originario di 7185,00 è stato rideterminato in € 8.155,71;
Ritenuto, pertanto, che l’amministrazione resistente non è rimasta inerte a fronte dell’istanza di compensazione delle somme avanzata dalla società ricorrente, ma si è espressamente determinata come evidenziato sopra;
Ritenuto, pertanto, doversi dichiarare l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
Ritenuto doversi compensare le spese di lite in considerazione delle ragioni che hanno condotto alla presente decisione.