TAR Firenze, sez. II, sentenza 2009-12-23, n. 200904086
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Testo completo
N. 04086/2009 REG.SEN.
N. 00449/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 449 del 2008, proposto da:
V P, rappresentato e difeso dall'avv. D P, con domicilio eletto presso lo studio degli avv.ti V B e G L P in Firenze, via Bonifacio Lupi 14;
contro
Comune di Porcari, rappresentato e difeso dall'avv. G F, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli 40;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio del Comune di Porcari emesso in data 10.01.2008, prot. n. 363, con il quale veniva negata l'approvazione del "Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale" presentato dal ricorrente, quale titolare dell'omonima azienda agricola sita in Porcari, località "Alla Fata", Via Pollinelle, e conseguentemente veniva respinta la richiesta dallo stesso presentata per la realizzazione, sul terreno di pertinenza di detta azienda agricola, di un fabbricato rurale da adibire a cantina, locale di imbottigliamento e deposito prodotti, nonché per l'annullamento, ove ritenuto lesivo, di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso rispetto a tale provvedimento.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Porcari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2009 il dott. P G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 5 e depositato il 17 marzo 2008, Paolo Viani impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento mediante il quale il Comune di Porcari aveva negato l’approvazione del piano di miglioramento agricolo-ambientale da esso Viani presentato in qualità di titolare dell’omonima azienda agricola e, contestualmente, aveva respinto la connessa richiesta avente ad oggetto la realizzazione, sul fondo di pertinenza della detta azienda, di un fabbricato rurale da adibire a cantina, locale di imbottigliamento e deposito. In vista dell’udienza di discussione della causa, il ricorrente depositava tuttavia un atto di rinuncia al ricorso, a firma congiunta con il suo difensore, non notificato alla controparte.
Tanto premesso, è noto che, ai sensi dell’art. 46 R.D. 642/07, la rinuncia al ricorso può essere effettuata in qualunque stadio della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositato nella segreteria, o mediante dichiarazione verbale, di cui è steso processo;il rinunziante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, e la rinunzia deve essere notificata alla controparte, eccetto il caso in cui sia fatta oralmente all’udienza. La pronuncia del giudice ha natura meramente processuale, essendo circoscritta a dar atto della rinuncia e, quindi, dell’intervenuto effetto estintivo dalla stessa prodotto (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 24 giugno 2004, n. 8).
Nella specie, la mancata notificazione dell’atto di rinuncia può considerarsi supplita dall’accettazione rilasciata in udienza dal difensore dell’amministrazione intimata, di talché la controversia può essere definita con la declaratoria voluta dal ricorrente. Quanto alle spese di lite, possono venire compensate in virtù dell’espressa adesione manifestata, sul punto, dal Comune.