TAR Bari, sez. III, sentenza 2021-02-09, n. 202100264
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Pubblicato il 09/02/2021
N. 00264/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00502/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 502 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato U G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, alla via Melo, n. 97;
per l'annullamento
-del provvedimento -OMISSIS-, emesso dal Questore di Bari in data 20.4.2020, con cui è stata rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione;
-di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Bari;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa G S nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2021, tenutasi telematicamente;
Rilevato che
- con il provvedimento -OMISSIS-, emesso dal Questore di Bari in data 20.4.2020, gravato nel presente giudizio, era stata rigettata all’odierno ricorrente la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione;
-con ordinanza n. 361/2020 di questa Sezione, in accoglimento dell’istanza cautelare, era stato disposto il rinnovo del permesso per attesa occupazione in favore del ricorrente stesso;
-in corso di causa, tuttavia, la Questura ha riesaminato l’istanza di rinnovo ed emesso un nuovo diniego, giusta provvedimento -OMISSIS- in data 26 giugno 2020, all’esito di un procedimento autonomo, dichiaratamente teso a riconsiderare la posizione del ricorrente stesso alla luce della suddetta decisione cautelare e dei nuovi elementi emersi da quest'ultima, avviando un'istruttoria volta alla verifica dell'istanza di reddito di cittadinanza presentata dallo stesso sig. Rochdani (verifica in verità sfociata nella revoca del beneficio da parte dell’Agenzia I.N.P.S. di Molfetta);
-tali nuove determinazioni del Questore sono state gravate dall’interessato con autonomo ricorso iscritto al n. 1161/2020;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse rispetto al presente gravame posto che dall’eventuale accoglimento il ricorrente non trarrebbe utilità alcuna, essendo stato sostituito l’originario diniego da nuove negative determinazioni;
Ritenuto di confermare l’ammissione al gratuito patrocinio di parte ricorrente, rinviando la liquidazione dell’onorario e delle spese a separato decreto, ai sensi dell’art. 82, comma 1, D.P.R. n. 115/2002;
Ritenuto, infine, di disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, considerato che –allo stato degli atti- non si è definita la questione sostanziale, né possono prevedersi le definitive statuizioni circa l’effettiva spettanza del permesso richiesto;