TAR Torino, sez. I, ordinanza cautelare 2016-06-30, n. 201600231
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N. 00231/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00560/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 560 del 2016, proposto da:
H M, rappresentato e difeso dall'avv. R S, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Carlo Matteucci, 4;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento prot. n. 225/2016 del 3.3.2016, notificato il 29.3.2016, con il quale il Questore di Torino ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2016 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che il ricorso non sia, almeno ad un primo sommario esame, assistito da apprezzabili elementi di fumus boni iuris, in relazione alla fittizietà del rapporto di lavoro in base al quale il ricorrente ha chiesto il rinnovo del titolo, alla mancanza da parte sua, almeno dal 2013, di mezzi di sussistenza sufficienti e all’inidoneità dei documenti prodotti a dimostrare sia l’effettiva esistenza di una nuova occupazione, sia la percezione di un reddito tale da consentire la permanenza del cittadino extracomunitario sul territorio nazionale;
ritenuta superflua, in mancanza del fumus, ogni considerazione sul periculum in mora;