TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-03-16, n. 202304600

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-03-16, n. 202304600
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202304600
Data del deposito : 16 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/03/2023

N. 04600/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01068/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1068 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati P F e G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Avvocatura Generale dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del verbale del 7 dicembre 2021 della Commissione esaminatrice nominata con D.A.G. del 30.9.2021 n. 182 nel Concorso pubblico per esame teorico-pratico a quindici posti di Avvocato dello Stato, bandito con D.A.G. 6 luglio 2020 n. 116, pubblicato sulla G.U. 4° Serie speciale n. 61, del 7 agosto 2020, che non include tra gli ammessi a sostenere la prova orale la dott.ssa -OMISSIS-;
di tutti i verbali della medesima Commissione, ed in particolare del verbale del 14 ottobre 2021 recante la determinazione dei criteri di massima da seguire per la valutazione delle prove concorsuali, del verbale del 23 ottobre 2021, dei verbali del 23 ottobre, 2 novembre, 4 novembre, 8 novembre, 9 novembre, 15 novembre, 19 novembre, 29 novembre, 6 dicembre, 7 dicembre aventi ad oggetto le operazioni di correzione degli elaborati;
dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso in questione di cui al verbale del 7 dicembre 2021 e di quello pubblicato sul sito web dell'Avvocatura Generale dello Stato;
del calendario delle prove orali del medesimo concorso, anch'esso pubblicato sul sito web dell'Avvocatura Generale dello Stato;
del Protocollo dell'Avvocatura Generale dello Stato del 28 settembre 2021 per lo svolgimento in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da Covid-19 del concorso pubblico per esame teorico-pratico a 15 posti di Avvocato dello Stato;
di tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e comunque connessi, ancorché sconosciuti alla ricorrente;
del verbale del CAPS del 25.05.2022, con il quale sono state deliberate le sedi dei vincitori e degli idonei del concorso oggetto del presente giudizio, del decreto del Presidente della Repubblica datato 24.05.2022, con il quale sono stati nominati Avvocato dello Stato i vincitori e gli idonei del concorso oggetto del presente giudizio;
del decreto dell’Avvocato Generale dello Stato n. 91 del 30.05.2022, con il quale, a decorrere dal 13.06.2022, state assegnate le sedi per la presa di servizio degli Avvocati neonominati;
- comunicazione di servizio n. 22/22 del 09.06.2022, con la quale si dispone, anche all’esito dei già menzionati atti, alla definizione del nuovo piano delle udienze civili relativo al servizio di procura, e valido fino a successiva comunicazione di servizio.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Avvocatura Generale dello Stato e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2022 il dott. F M T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha partecipato al concorso a 15 posti di Avvocato di Stato indetto con decreto dell’Avvocato Generale n.116 del 6 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 7 agosto successivo.

All’esito delle prove scritte, l'istante ha ottenuto i punteggi indicati in atti, per un totale complessivo inferiore alla soglia necessaria per essere ammessa agli orali.

L'esponente ha contestato la legittimità degli atti della procedura, segnatamente il giudizio di non ammissione alle successive fasi del concorso. Ha altresì proposto motivi aggiunti, impugnando la graduatoria definitiva e la nomina dei vincitori del concorso.

Ha articolato specifici motivi di ricorso, instando per l’annullamento degli atti indicati in epigrafe e per la rinnovazione delle prove concorsuali.

Si è costituita l'amministrazione intimata, contestando la domanda a mezzo di ampie deduzioni difensive.

Con ordinanza n. -OMISSIS-/2022, il Collegio ha respinto la domanda cautelare.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21 dicembre 2022.

Il ricorso è infondato.

Con la prima doglianza, la ricorrente ha contestato la regolarità delle operazioni di correzione degli elaborati, siccome svolte, in 8 delle 10 sedute, con un commissario collegato da remoto. L’istante ha lamentato l’assenza di base normativa che autorizzasse il riferito collegamento a distanza e ha dedotto che l'articolo 249 del DL n.34/2020, convertito in legge n. 77/2020, laddove fa riferimento alle modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici contemplate al comma 7 dell'articolo 247 del medesimo decreto (nella parte, cioè, in cui si contempla la possibilità di svolgimento delle prove con collegamento da remoto) non si applicherebbe al concorso de quo, in quanto la procedura non sarebbe, propriamente, volta ad assumere personale amministrativo soggetto al rapporto di lavoro di cui al TU sul pubblico impiego.

L’assunto non può essere condiviso.

Rileva il Collegio che il predetto articolo 249 non rinvia ai concorsi diretti ad assumere solo dipendenti delle pubbliche amministrazioni (i cui rapporti di lavoro siano disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa) ma, in senso più ampio, autorizza tutte le singole amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo d.lgs. 165/2001 (e cioè tutte le amministrazioni dello Stato) ad avvalersi delle modalità semplificate di cui si verte per regolare lo svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici.

Ciò posto, tra tali amministrazioni dello Stato rientra certamente anche l'Avvocatura dello Stato, la quale ha correttamente ritenuto di avvalersi delle modalità più agili ed ha redatto, all’uopo, un apposito protocollo (pubblicato il 28 settembre 2021), nel quale è appunto prevista la facoltà residuale, per la commissione, di procedere alla correzione delle prove scritte anche in collegamento, tra i vari membri, da remoto.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta che la commissione non avrebbe conservato alcuna traccia delle modalità telematiche con le quali il commissario collegato da remoto avrebbe partecipato alla seduta;
né risulterebbe alcuna prova documentata sulle modalità di lettura e correzione degli elaborati, tanto che si darebbe il dubbio anche che il commissario collegato da remoto abbia espresso un voto non in modo pienamente consapevole.

La doglianza è infondata.

Dai verbali della commissione, nei quali si dà atto che le riunioni sono avvenute in modalità mista, con la partecipazione di un commissario in collegamento da remoto, si evince come sia stata garantita la sicurezza e la trasparenza delle operazioni di correzione. In particolare risulta avvenuta la lettura contestuale dell'elaborato e la sua contemporanea visualizzazione nei confronti di tutti i componenti, anche per mezzo delle tecnologie informatiche. Tanto basta per ritenere assolto l'odore di tracciabilità e di sicurezza della relativa procedura, essendo sufficiente a tal fine la verbalizzazione delle sedute telematiche e la conservazione nel tempo dei relativi verbali, che costituiscono la prova dell'attestazione del compimento dei fatti svoltisi in sede di esame.

Nè sembra possibile esigere anche una registrazione delle sedute, come vorrebbe l'esponente, posto che si tratta di incombente non previsto normativamente e del tutto sproporzionato. Opportunamente la difesa erariale cita la giurisprudenza formatasi sull'articolo 247, comma 7, del DL n. 34/2020, la quale ha ritenuto perfettamente legittima la redazione del verbale della prova orale, del tutto in linea anche con le esigenze sottese alla normativa emergenziale de qua. I verbali ben specificano che la correzione degli elaborati è avvenuta per mezzo di una commissione riunita in modalità mista, mediante la lettura dell'elaborato e la contemporanea correzione da parte di tutti i membri presenti o collegati telematicamente. Il fatto poi che il verbale sia stato sottoscritto successivamente dal commissario collegato è fatto del tutto fisiologico che conferma la piena trasparenza e la massima condivisione dei lavori della commissione.

Anche la terza doglianza articolata in ricorso è infondata.

L'istante lamenta che i commissari avrebbero dedicato un tempo insufficiente alla correzione degli elaborati (in particolare quelli corretti nella giornata del 6 dicembre 2021, tra cui le prove scritte della ricorrente stessa).

Sul punto, il Collegio non può che aderire all’univoco orientamento giurisprudenziale, il quale predica che non è sindacabile, in sede di legittimità, la congruità ovvero la asserita insufficienza del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d'esame dei candidati.

E ciò per l'assorbente rilievo che è, normalmente, impossibile stabilire quali concorrenti abbiano, in ipotesi, fruito di maggiore o minore considerazione nella correzione e che neppure è possibile ricorrere a calcoli meramente presuntivi basati sulla mera suddivisione della durata di ciascuna seduta d'esame per il numero dei concorrenti e degli elaborati esaminati.

Ugualmente, alcuna prova di “superficialità” ovvero di rallentamento nella correzione può inferirsi dal collegamento da remoto di un membro, attese le modalità simultanee con cui si è svolta la riunione dei componenti.

Infondato è il quarto motivo di ricorso.

La ricorrente contesta che, nel corso delle sedute di valutazione degli elaborati, taluni membri della commissione avrebbero contemporaneamente svolto altre ed ulteriori attività, non pertinenti con quelle specificamente destinate alla correzione. Il che sarebbe ulteriore indizio della superficialità e della irregolarità delle operazioni di lettura e valutazione degli scritti redatti dai candidati.

Premesso che non risulta che nella seduta del 6 dicembre 2021 (nel corso della quale sono stati corretti i compiti dell’istante) siano avvenute attività “distraenti” dalle operazioni di correzione, si rileva, che solo nelle riunioni dell’8 novembre e del 7 dicembre 2021, un componente si è collegato brevemente online per partecipare a talune riunioni degli organismi indicati in atti, ma senza che tale collegamento abbia per nulla interferito con la sessione di correzione.

Quanto alla contestazione mossa nei riguardi di altri tre componenti della commissione, risulta, per converso, che le operazioni sono state svolte in modo sostanzialmente simultaneo in tutte le sedute. La ricorrente assume che i membri avrebbero compiuto attività “parallele” che avrebbero inficiato la concentrazione e la regolarità della sessione di correzione, ma si tratta di illazioni del tutto indimostrate.

Per altro, seguendo la tesi di parte istante, anche una semplice telefonata fatta, in ipotesi, da un membro della commissione ad un familiare per un’urgenza sarebbe idonea a viziare le operazioni di concorso, cosa che evidentemente non può essere ritenuta.

La collegialità della seduta non risulta, invero, per nulla compromessa, anche considerando il tipo di azioni imputate ai tre membri indicati in atti (apposizione di una firma digitale, dedotta notificazione di un atto giudiziario nelle more delle correzioni).

Va ribadito che, se anche fosse vero che i componenti indicati hanno compiuto atti estranei nel mentre correggevano gli elaborati, non vi è alcuna prova in ordine ad una pretesa incidenza viziante sulla attività di valutazione.

È infondato il quinto motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta il deficit motivazionale rinvenibile nella valutazione fatta dalla commissione, la quale avrebbe attribuito agli elaborati della esponente un semplice voto numerico a fronte di criteri di valutazione predeterminati troppo ampi e generici.

Osserva il Collegio che nella prima riunione del 14 ottobre 2021, la commissione si è auto vincolata a considerare idoneo il singolo elaborato che presentasse una serie di requisiti specificamente e analiticamente riportati a verbale, involgenti sia la forma espositiva che la congruenza giuridica degli scritti nelle varie materie.

L'espressione del voto numerico ha rappresentato, così, la giusta sintesi del giudizio tecnico-discrezionale della commissione, elaborato sulla base di criteri tutt’altro che indeterminati e che hanno consentito ai candidati di comprendere le valutazioni riferite alle proprie prove.

Anche l'ultima doglianza svolta in ricorso, inerente al merito della valutazione, non può essere condivisa.

Deve ricordarsi che il sindacato del Giudice amministrativo sulla valutazione tecnica della commissione esaminatrice si risolve in un sindacato estrinseco, non sostitutivo e limitato ai casi di palese illogicità ovvero di manifesto travisamento in cui possa incorrere l'organo tecnico. Evenienze che, nel caso di specie, non ricorrono.

Per altro, sono del tutto condivisibili le osservazioni poste dalla difesa erariale, esemplificativamente, con riferimento alle mancanze dei vari elaborati redatti dall’istante. Tanto vale, ad esempio, per lo scritto di diritto amministrativo in cui vi è una evidente confusione tra l'atto implicito e il potere implicito (che una risalente dottrina individuava nei provvedimenti cc “di secondo grado”) ovvero nella prova di diritto e procedura penale e nell'atto processuale (circa il quale, in verità, in ricorso l'istante nulla contesta in ordine a specifiche erroneità in cui sarebbe in corsa la commissione).

In sostanza, il giudizio valutativo formulato dalla commissione appare logico ed è inibito al TAR impingere nel merito di una valutazione opinabile ma plausibile e caratterizzata da ragionevolezza.

L'infondatezza dei primi sei motivi di ricorso rende inammissibile la richiesta (formulata con l’ultimo motivo) di rinnovazione delle prove scritte del concorso, posta la piena legittimità degli atti concorsuali siccome esenti dai vizi dedotti in gravame.

Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere rigettato perché infondato.

Sussistono le condizioni di legge per compensare interamente le spese di lite tra le parti in causa.

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