TAR Pescara, sez. I, sentenza 2019-01-17, n. 201900004

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2019-01-17, n. 201900004
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 201900004
Data del deposito : 17 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/01/2019

N. 00004/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00372/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 372 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C D T, con domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, viale Riviera n. 49;

contro

L'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) n. 3 di Pescara, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato T M, con domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, piazza Ettore Troilo n.8;

per l'annullamento,

previa adozione di misure cautelari, della nota USL di Pescara prot. n. 0069066/17 del 17 novembre 2017 a firma del Dirigente OUS Rischio Clinico e UOC Affari Generali e Legali nella parte in cui si assume che “l'evento non è stato qualificato come sentinella e quindi non classificato come potenzialmente evitabile”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) n. 3 di Pescara;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2018 il dott. M B e uditi gli avvocati C D T per la parte ricorrente, T M per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso si chiede, previo annullamento del diniego impugnato, il riconoscimento come “evento sentinella” di ben 8 interventi chirurgici subiti dalla madre del ricorrente, successivi a quello del 3 marzo 2014 di asportazione di un meningioma, cui è poi seguita la morte della paziente;
ciò evidenziando che si rientrerebbe nelle ipotesi tipizzate nel protocollo del luglio del 2009 dell’Osservatorio nazionale sugli eventi sentinella, istituito presso il Ministero della Salute e delle Politiche Sociali, e in particolare nell’ipotesi di “evento sentinella n. 15”, cioè “morte o grave danno imprevisto conseguente ad intervento chirurgico” o di “evento sentinella n. 16”, cioè “ogni altro evento avverso che causa morte o grave danno al paziente”.

Si chiede conseguentemente il riconoscimento dell’obbligo dell’Amministrazione resistente di attivare tutte le misure di cui alle linee guida del Ministero della Salute del 2009 e del 2011 per la segnalazione di tali eventi e per l’adozione dei provvedimenti consequenziali anche in favore dei parenti e dei loro familiari, tra cui anche una fase di definizione transattiva della questione risarcitoria.

Il ricorrente evidenzia che la propria madre sarebbe stata sottoposta a ben otto “reinterventi” chirurgici “di cui due nello stesso giorno (della durata complessiva di quindici ore)”;
subendo conseguentemente gravi lesioni e, infine, un letale processo infettivo;
e che a fronte di ciò l’Amministrazione, con l’atto impugnato, si è limitata ad affermare che l’evento non è stato qualificato come sentinella.

Con ordinanza collegiale n. 370 del 2017, è stato designato come verificatore il direttore responsabile della struttura organizzativa dipartimentale clinica di neurochirurgia oncologica e d'urgenza dell’azienda ospedaliera universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, o dirigente medico di idonea professionalità appartenente alla medesima struttura, dallo stesso designato;
incaricandolo del seguente incombente istruttorio: “ verificare (con relazione sintetica ma dettagliata e documentata) la eventuale connessione o interazione causale tra tutti i vari numerosi interventi chirurgici;
e, in ogni caso e principalmente, la riconducibilità, alla luce dei motivi di ricorso e deduzioni di parte resistente, di essi o parte di essi alla categoria dei “reinterventi” e comunque dei cd. eventi sentinella di cui al protocollo del Ministero della Salute del luglio 2009, riferibili cioè a fattori potenzialmente evitabili, eliminabili o riducibili da parte dell’organizzazione del servizio mediante adeguate misure correttive di processi, protocolli, carenze organizzative, informative o logistiche, nonché più in generale mediante l’eliminazione di malfunzionamenti del sistema
”.

In data 17 maggio 2018 è stata depositata la relazione di verificazione.

All’udienza del 7 dicembre 2018 la causa è passata in decisione.

Preliminarmente, si evidenzia che, come già illustrato da questo Tribunale nella sentenza n. 349 del 2017, ai sensi dell’articolo 1 comma 538 della legge n. 2018 del 2015 “ La realizzazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario rappresenta un interesse primario del Sistema sanitario nazionale perchè consente maggiore appropriatezza nell'utilizzo delle risorse disponibili e garantisce la tutela del paziente ”.

Ai sensi dell’articolo 3 bis del d.l. n. 158 del 2012 Al fine di ridurre i costi connessi al complesso dei rischi relativi alla propria attività, le aziende sanitarie, nell'ambito della loro organizzazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ne curano l'analisi, studiano e adottano le necessarie soluzioni per la gestione dei rischi medesimi, per la prevenzione del contenzioso e la riduzione degli oneri assicurativi ”.

Ai sensi del successivo comma 539 della medesima legge n. 2018 del 2015, è previso che “ Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al comma 538, …le regioni …. dispongono che tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino un'adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management), per l'esercizio dei seguenti compiti: a) attivazione dei percorsi di audit o altre metodologie finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti, con segnalazione anonima del quasi-errore e analisi delle possibili attività finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari. I verbali e gli atti conseguenti all'attività di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell'ambito di procedimenti giudiziari …”.

In proposito, con la medesima sentenza succitata, questo Tribunale ha già chiarito che il divieto di utilizzo dei verbali e degli atti della gestione del rischio, introdotto dalla legge n. 24 del 2017 (cd. riforma Gelli), secondo una lettura costituzionale orientata al rispetto del principio di cui all’articolo 24 della Costituzione. può riguardare solo i procedimenti giudiziari a valle in sede civile, ma non la tutela dell’interesse legittimo all’attivazione del procedimento di gestione del rischio.

Peraltro, l’obiettivo, al contempo di risparmio economico e di tutela del paziente, di tale sopravvenuta riforma, da un lato, consiste nel porre un freno alla cd. medicina difensiva (tipizzando la responsabilità del medico persona fisica sul piano extracontrattuale e imponendo precisi oneri assicurativi), dall’altro e come dichiarato bilanciamento in favore dei pazienti, consiste nel valorizzare la funzione degli strumenti di audit, trasparenza e risk management (cfr. l’articolo 1: “ 1. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività.

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