TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2022-04-21, n. 202204913
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 21/04/2022
N. 04913/2022 REG.PROV.COLL.
N. 03676/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3676 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati L P, Niccolò Maria d’Alessandro e R L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L P, in Roma, alla Via Virgilio, n. 8 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero dell’Economia e delle Finanze – Centro Navale, Reparto Comando, Sezione Comando;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in giudizio
per l’annullamento
- della nota di accompagnamento prot. -OMISSIS- del 20 gennaio 2022 del Centro Navale, Reparto Comando – Sezione Comando emesso nei confronti del ricorrente, di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, ai sensi del decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, art. 2 comma 3, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021;
- dell’atto di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale n. -OMISSIS- datato 20 gennaio 2022 redatto dal Comandante del Centro Navale di Formia, di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, ai sensi del decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172, art. 2 comma 3, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021;
- dell’invito a produrre la documentazione vaccinale n. prot. -OMISSIS- del 15 dicembre 2021;
- del decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “ Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali ”;
- del decreto legge del 21 settembre 2021, n. 127 recante “ Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening ”;
- del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, recante “ Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici ”;
- della legge del 28 maggio 2021, n. 76;
- della legge del 23 luglio 2021, n. 106;
- del d.l. del 7 gennaio 2022 n.1;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2022 il dott. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Deduce parte ricorrente, avverso gli atti come sopra impugnati, i seguenti argomenti di censura:
1.1) Violazione e/o falsa applicazione del d.l. n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4 ter, comma 1, d.l. n. 44/2021 ss.mm.ii. Violazione e/o falsa applicazione del d.l. n. 1/2022 in relazione all’obbligo vaccinale over 50.
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 35 e 36 Cost. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 octies, comma 1, l. n. 241/1990. Violazione di legge. Eccesso di potere. Illegittimità derivata. Obbligo di vaccinazione “generalizzato” per categorie di lavoratori senza operare alcuna distinzione in ordine alle mansioni effettivamente svolte;
1.2) Violazione e/o falsa applicazione del d.l. n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4 ter d.l. n. 44/2021 ss.mm.ii. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 octies, comma 1, l. n. 241/1990. Violazione di legge. Eccesso di potere. Illegittimità derivata. Mancata previsione normativa in merito alla possibilità di svolgere tamponi quotidiani in luogo della vaccinazione;
1.3) Violazione e/o falsa applicazione del d.l. n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4 ter d.l. n. 44/2021 ss.mm.ii. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 914 ss. d.lgs. n. 66/2010. Violazione di legge. Eccesso di potere. Illegittimità derivata. Disparità di trattamento. Mancata previsione di retribuzione / assegno alimentare in caso di sospensione dall’attività lavorativa;
1.4) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 ter d.l. 44/2021 ss.mm. ii. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza di motivazione, irragionevolezza, mancanza dei presupposti di legge. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 35 e 36 cost. sul diritto del lavoratore a percepire una retribuzione minima ai fini del sostentamento;
1.5) Violazione e/o falsa applicazione del d.l. n. 1/2022, del d.l. n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4 ter d.l. n. 44/2021 ss.mm.ii. Violazione e/o falsa applicazione del Regolamento Europeo n. 536/2014 art. 28 lettera h. Violazione di legge. Eccesso di potere. Illegittimità derivata. Disparità di trattamento. Mancata previsione di retribuzione / assegno alimentare in caso di sospensione dall’attività lavorativa.
Conclude parte ricorrente chiedendo, in accoglimento del gravame:
- in via principale, riscontrato il contrasto tra le normative citate, disapplicarsi i decreti e successive modifiche, e conseguentemente annullare i provvedimenti impugnati con riferimento alla sospensione lavorativa e/o alla sospensione della retribuzione;
- in via subordinata, sollevarsi questione dinanzi alla Corte di Giustizia dell’UE, qualora sussistano rilevanti dubbi interpretativi in ordine al Regolamento UE n. 536/2014, ed in particolare l’art. 28 lettera h di tale Regolamento, ed il DL 44/2021.
2. L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
3. La rilevata sussistenza dei presupposti indicati all’art. 60 c.p.a. consente di trattenere la presente controversia – portata all’odierna Camera di Consiglio ai fini della delibazione dell’istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – ai fini di un’immediata definizione nel merito.
Prevede infatti la disposizione da ultimo citata che, “ in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata ”.
Nel precisare che di quanto sopra è stato, alla camera di consiglio di trattazione della controversia, dato avviso, il ricorso all’esame si rivela infondato.
4. Non può omettere, il Collegio, di richiamare preliminarmente le condivisibili argomentazioni di cui alle sentenze della Sezione I di questo Tribunale, 11 marzo 2022, n. 2813 e della Sezione III del Consiglio di Stato, 20 ottobre 2021, n. 7045, afferenti il generale inquadramento dell’obbligo in discorso, nonché i profili di compatibilità costituzionale della normazione dello stesso introduttiva.
Né può, parimenti, non rammentare l’orientamento da questa Sezione espresso, in argomento, con recenti sentenze nn. 3734, 3730, 3728, 3727, 3725 del 31 marzo 2022 e nn. 3630, 3629, 3628, 3626, 3624, pubblicate in data 30 marzo 2022.
Va, innanzi tutto, rammentato come la previsione di cui al comma 3 dell’art. 4-ter (“ l’atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati ”) esprima l’individuazione, da parte del Legislatore, di una soluzione che non determina conseguenze irreversibili per il lavoratore (nei cui confronti non viene avviato alcun procedimento disciplinare, rimanendo peraltro impregiudicata la conservazione del posto di lavoro), ma solo l’applicazione di una misura di carattere cautelare e temporaneo (sospensione della retribuzione, di compensi ed emolumenti), direttamente correlata alla persistenza della scelta – volontaria – del militare di non assoggettarsi all’obbligo vaccinale.
La predetta disposizione è espressione di discrezionalità legislativa, cioè