TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-03-13, n. 202300785
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Testo completo
Pubblicato il 13/03/2023
N. 00785/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02000/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2000 del 2019, proposto da
-O- rappresentati e difesi dall'avvocato N -O-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, piazza Virgilio,4;
contro
Comune di Montallegro, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’accertamento
dell’illegittimità della occupazione di aree dei ricorrenti site nel territorio comunale e condanna dell'Amministrazione resistente agli indennizzi e/o risarcimenti secondo art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e comunque secondo legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il decreto presidenziale n. -O-
Vista l’ordinanza n.-O-;
Vista l’ordinanza n.-O-;
Vista l’ordinanza n.-O-;
Vista l’ordinanza n. -O-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2023 il dott. Roberto Valenti e udito l’avvocato di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti -O- insorgono contro il Comune di Montallegro, intimato non costituito in giudizio, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’occupazione di aree in proprietà, in atti meglio descritte, chiedendo altresì la condanna dell’Amministrazione comunale al rilascio dei beni occupati sine titulo , previa riduzione in pristino, e il risarcimento del danno conseguente, ovvero –nel caso in cui l’amministrazione comunale dovesse, anche in parte, optare per non restituire i beni- per l’emanazione del provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001. Avanzano infine richiesta di risarcimento del danno per illegittima occupazione, oltre interessi.
In via istruttoria, hanno chiesto disporsi CTU per accertare le modalità e l’epoca dell’occupazione di ciascun cespite.
1.1 I ricorrenti premettono:
-di essere unici eredi dei beni e dei diritti relitti da -O-, vedova -O-; beni pervenuti ai ricorrenti in parte per testamento di -O- (testamento pubblicato in Notar S. Tripodo il 28/1/2017), figlia legittima di -O-, e per la restante parte in forza di successione legittima di-O-, previa rinuncia pura e semplice da parte della madre dei ricorrenti,-O-, e dello zio -O-(Atti in Notar Tripodo in date 1 e 3/7/2017).
Espongono che dalla ricognizione del patrimonio relitto, necessaria ai fini fiscali successori, il tecnico dagli stessi incaricato ha accertato che il Comune di Montallegro risulta occupante senza titolo (non risultando trascrizioni al riguardo di ciascuno dei beni in questione), da epoca ignota ai ricorrenti ma certamente non recente, di una serie di porzioni di aree.
Nel dettaglio fanno riferimento:
1) al cespite occupato dal Municipio ed ora censito al N.C.E.U. al foglio -O- (giusta rettifica di cui alla memoria di parte del giorno 11/2/2020);
2) ai cespiti occupati interamente dal Municipio ed ora censiti al N.C.E.U. al foglio-O-
3) ai cespiti occupati interamente dal Municipio ed ora censiti al N.C.E.U. al foglio-O-, stessa via;
4) al cespite occupato interamente dalla sede stradale di -O-, e censito al N.C.T. a foglio -O--O-;
5) al cespite occupato dalla Caserma Carabinieri e censito al N.C.T. a foglio-O-(fabbricato non censito);
6) al cespite interamente occupato dalla Guardia Medica e censito al N.C.T. a foglio -O-(fabbricato non censito);
7) al cespite allibrato al N.C.T. a foglio -O-con estensione perimetrale al paese vecchio di Montallegro (Montagna limitrofa) cointestato a -O-e -O-per ½ ciascuno quale possessore contestato ed al Comune di Montallegro quale contestatario.
Nel ricorso viene altresì indicato il cespite n.8) individuato al-O- tuttavia con memoria del 11/2/2020 parte ricorrente ha dedotto che “ la porzione di area di proprietà ricorrente non risulta in effetti occupata dal Comune ma da un limitrofo edificio di terzi, e pertanto il cespite non va ricompreso nel giudizio ”; con sostanziale rinuncia, quindi, per questa parte e limitatamente al predetto cespite, alle domande spiegate.
I ricorrenti deducono che i dati in questione sarebbero quelli attuali, così come rilevati dal proprio tecnico incaricato: osservano che, a cagione delle variazioni intervenute sia direttamente sui sedimi che col passaggio all’urbano, alcuni beni sono diversamente individuati nelle dichiarazioni fiscali successorie.
Evidenziano, altresì, che in data 26/6/2018 e in data 14/5/2019 di aver chiesto al Comune di Montallegro la retrocessione dei cespiti occupati, previa restituzione in pristino, e la corresponsione delle dovute indennità, oltre ogni altro accessorio di legge, ovvero, ricorrendone i presupposti, l’adozione del provvedimento di cui all’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 ed il risarcimento per l’occupazione illegittima.
Istanze che, tuttavia, non hanno avuto alcun riscontro.
Sicché è stato proposto il presente ricorso, con la formulazione delle domande sopra spiegate.
2. Il Comune di Montallegro, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
3. Con decreto presidenziale n. -O- è stata fissata la camera di consiglio per la trattazione della domanda di accertamento tecnico.
3.1 Con ordinanza n.-O- la relativa domanda è stata rigettata per le motivazioni in quella sede esplicitate, considerata la diversa natura del processo amministrativo rispetto a quello civile.
3.2 Alla pubblica udienza del 22/12/2020 è stata quindi adottata l’ordinanza collegiale istruttoria n.-O-.
Con la predetta ordinanza è stato chiesto:
A) alla parte ricorrente di produrre in giudizio:
- le visure ipotecarie da cui evincere l’intestazione in capo al proprio dante causa delle particelle in contestazione e oggetto del presente ricorso;
- le visure catastali storiche delle particelle oggetto del presente ricorso e in contestazione;
- i titoli di provenienza in grado di ricostruire il patrimonio della de cuius con le particelle oggetto della presente causa;
- la pertinente documentazione comprovante l’esercizio del potere di espropriazione per pubblica utilità (es. dichiarazione di pubblica utilità, ordinanza di occupazione d’urgenza, ecc.) da parte della P.A. al fine di verificare la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, giacché, in mancanza dell’estrinsecazione di un potere amministrativo, anche mediato, la giurisdizione deve radicarsi in capo al giudice ordinario (Cass. Civ., Sez. Un., 8 luglio 2019, n. 18272);
B) all’amministrazione intimata, Comune di Montallegro, di fornire documentati chiarimenti in ordine alla provenienza delle particelle su cui insistono gli edifici pubblici indicati dalla parte ricorrente in seno al ricorso introduttivo.
3.3 Parte ricorrente ha dato riscontro con documenti depositati il 32/02/2021.
In data 27/7 e 28/7/2021 parte ricorrente ha depositato ulteriori documenti.
3.4 Il Comune di Montallegro ha fatto pervenire la nota del 20/7/2021 e relativa documentazione allegata, con la quale l’ente locale evidenzia che “ l’esproprio delle aree ove insistono gli edifici pubblici indicati dalla parte ricorrente in seno al ricorso introduttivo è stato indennizzato come riportato nelle note allegate alla legittima proprietaria Sig.ra-O-Per quanto non riscontrato, inoltre, negli archivi comunali è stata formalizzata espressa denuncia al Comando Stazione Carabinieri di Montallegro ”.
Segnatamente, il Comune deposita:
a) nota prot.-O-del 5/1/1996 indirizzata alla ditta -O- con la quale viene intimato il rilascio dell’immobile per la realizzazione dei lavori di P.U. per la realizzazione dell’Ufficio Tecnico e della biblioteca; nella stessa nota si segnala una incongruità rilevata rispetto al verbale di immissione in possesso rispetto al contenuto della ordinanza sindacale n. 3 del 13/2/1995, evidenziando che non è stata indicata la particella n. -O- per cui si invitava il Direttore dei Lavori e l’Ing. Capo alla verifica e alla integrazione del verbale di immissione in possesso;
b) la nota prot. -O- del 25/9/1998 con cui si comunica alla Signora -O- l’acconto dell’80% dell’esproprio relativo ai lavori per la realizzazione dell’Ufficio Tecnico e della Biblioteca comunale;
c) copia della denuncia del Commissario straordinario del Comune del 20/05/2021 con cui si accerta la mancanza dei 18 determinazioni del Sindaco relativa al 1995, precisamente dalla n. 2 alla n. 19.
4. Alla UP del 12/10/2021 è stata adottata un’ordinanza istruttoria di verificazione n.-O-, onerando a tal fine il Presidente del Consiglio notarile di Palermo.
4.1 Segnatamente, con detta ordinanza sono stati posti al verificatore i seguenti quesiti, necessari al fine della decisione del ricorso:
1)- verificare l’esatta individuazione dei cespiti da n.1 a n.7 dell’elenco in narrativa, in relazione alla loro numerazione catastale storica e alle successive modifiche intervenute; alla relativa intestazione e provenienza al dante causa indicata in ricorso e da quest’ultima ai ricorrenti, cespite per cespite;
2)- relazionare sullo stato attuale di ogni cespite e sugli atti di disposizione emanati dal Comune per l’avvio di procedimenti ablatori per l’esecuzione di opere pubbliche e sulla loro conclusione o meno con provvedimento definitivo di esproprio;
3)- relazionare sulla pertinenza o meno ad alcuno dei cespiti interessati dal presente ricorso, di cui all’elenco in narrativa, della nota depositata dal Comune di Montallegro prot.-O-del 5/1/1996 ed indirizzata alla indicata dante causa dei ricorrenti, Sig,ra -O-, con la quale veniva intimato il rilascio dell’immobile per la realizzazione dell’Ufficio Tecnico e della biblioteca del
Comune ed in cui si rilevava l’incongruità