TAR Milano, sez. II, sentenza 2019-01-25, n. 201900153

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2019-01-25, n. 201900153
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201900153
Data del deposito : 25 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/01/2019

N. 00153/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02280/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2280 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da
- S G, rappresentato e difeso dagli Avv.ti L G e M B ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, Via Podgora n. 11;



contro

- il Comune di Ossona, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. A P ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Viale Bianca Maria n. 21;



nei confronti

- Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio;
- Provincia di Milano, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio;
- L B, non costituito in giudizio;



per l’annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- della deliberazione del Consiglio comunale di Ossona n. 10 del 26 marzo 2013, avente ad oggetto l’adozione del Piano di governo del territorio;

- e per il risarcimento del danno;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- della deliberazione del Consiglio comunale di Ossona n. 32 del 7 ottobre 2013, avente ad oggetto l’approvazione del Piano di governo del territorio;

- e per il risarcimento del danno.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ossona;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere A D V;

Uditi, all’udienza pubblica del 4 dicembre 2018, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.



FATTO

1. Con ricorso introduttivo, notificato in data 24 settembre 2013 e depositato il 17 ottobre successivo, il ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Ossona n. 10 del 26 marzo 2013, avente ad oggetto l’adozione del Piano di governo del territorio, chiedendo altresì la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.

Il ricorrente, in qualità di consigliere comunale di minoranza del Comune di Ossona, ha contestato l’approvazione della deliberazione di adozione del P.G.T., in quanto avrebbe partecipato alla relativa seduta consiliare ed espresso il proprio voto favorevole anche il consigliere comunale L B, che avrebbe dovuto astenersi in ragione della sua posizione di conflitto di interessi legata alla pianificazione di un’area di proprietà del sig. Benedetto Sabbadini, affine entro il quarto grado del consigliere B; l’astensione di questi avrebbe determinato il venir meno del numero legale nella seduta di approvazione della proposta del “Piano della Regole PR2 Carta di azzonamento – individuazione sub aree sub area 5”.

Assumendo l’illegittimità della deliberazione di adozione del P.G.T., il ricorrente ne ha chiesto la declaratoria di nullità/annullamento per violazione dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 78, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.) e dell’art. 16, comma 2, dello Statuto comunale.

Si è costituito in

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