TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-06-13, n. 202301469
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Testo completo
Pubblicato il 13/06/2023
N. 01469/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01166/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1166 del 2021, proposto da Immobiliare Pavone S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lainate, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A T ed E T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Lainate n. 91 del 19 aprile 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lainate e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La causa ha ad oggetto il complesso immobiliare ubicato in Lainate, Via Monte Grappa n. 133, censito nel catasto terreni al foglio 10, mappali 374, 650, 651, 652, 653, 665, e in catasto fabbricati al foglio 10, mappale 374 sub 1 e mappale 374 sub 2. Il compendio, formato da una piscina scoperta, un’area scoperta a verde, alcuni fabbricati ad uso abitativo e un capannone con piano interrato, era destinato all’esercizio dell’attività stagionale di piscina all’aperto, bar e intrattenimenti danzanti all’aperto.
Il terreno su cui insistono gli immobili descritti, catastalmente censito al foglio 10, mappale 374, veniva ceduto dalla società Immobiliare Pavone S.r.l. in proprietà al Comune di Lainate; la venditrice si riservava tuttavia il diritto di superficie e conseguentemente la proprietà sugli edifici sovrastanti. Il tutto, con atto pubblico del 5 luglio 1990, n. 26662/4046 Rep., approvato dal Comune con deliberazioni di Consiglio nn. 152/1989; 145/1990 e n. 66/2008, che prevedeva, a carico della società Immobiliare, l’obbligo di realizzare sull’area descritta una piscina coperta con centro fitness.
Atteso l’inadempimento delle obbligazioni assunte con la convenzione da parte dell’Immobiliare Pavone S.r.l., il Comune, con deliberazione del Consiglio n. 50 del 26 luglio 2018, revocava la concessione del diritto di superficie in favore della società. Tale deliberazione veniva impugnata dinanzi a questo Tribunale con ricorso (n. 2583/2018) in seguito dichiarato improcedibile per rinuncia irrituale (decreto n. 815/2021).
In particolare, con la suddetta deliberazione il Comune stabiliva: « 1. di revocare […] la deliberazione di Consiglio Comunale n. 152 del 28.11.1989 […] per la concessione del diritto di superficie dell’area in capo all’Immobiliare Pavone s.r.l. […]; di deliberare, per effetto della revoca di cui al punto 1, l’inefficacia della convenzione stipulata in data 5.07.1990 - Atto di cessione con riserva del diritto di superficie fra l’immobiliare Pavone s.r.l. ed il Comune di Lainate […]; 2. di dare mandato al responsabile del Settore 2 Ufficio Pianificazione Urbanistica per le attività conseguenti alle disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 e per gli adempimenti necessari allo sgombero dell’area e dei fabbricati da persone e/o cose al fine di rendere il compendio immobiliare di proprietà comunale fruibile per utilità pubbliche ».
2. Nel contempo il Tribunale di Milano, con ordinanza in data 4 luglio 2016, in accoglimento di un ricorso ex art. 447 bis c.p.c. per la restituzione della piscina promosso dall’Immobiliare Pavone S.r.l. nei confronti di un terzo soggetto conduttore del bene, disponeva il sequestro giudiziario del compendio locato e nominava custode la stessa società ricorrente. Il sequestro veniva eseguito il 28 ottobre 2016, come da verbale in atti. Con sentenza finale n. 11488/2018 il Tribunale civile di Milano accoglieva definitivamente il ricorso proposto da Immobiliare Pavone S.r.l., e ne ordinava al conduttore la restituzione nella disponibilità della società attrice. La decisione civile veniva in seguito, nel 2019, confermata in appello.
3. In data 17 dicembre 2020, a seguito di segnalazioni circa