TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 2022-10-28, n. 202200705
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Pubblicato il 28/10/2022
N. 00705/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00463/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 463 del 2022, proposto da
Ecologia Oggi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di TM.E. – Termomeccanica Ecologia s.p.a. in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo RTI con mandanti Calabra Maceri e Servizi S.p.A., Intercantieri S.p.A. e Ecosistem S.r.l. rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Fantappiè e Luigi Caravita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della Città Metropolitana di Reggio Calabria e delle società Calabra Maceri e Servizi S.p.a., Cogevi S.p.a., Progitec S.r.l. e A2A Ambiente S.p.a., non costituite in giudizio;
per la declaratoria di illegittimità
della mancata riapertura dei termini per presentare la manifestazione di interesse relativamente all'“Avviso pubblico esplorativo WTE Gioia Tauro per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di project financing finalizzate all'individuazione del promotore ex art. 183 d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della concessione relativa alla “progettazione e realizzazione dell'adeguamento e completamento del termovalorizzatore di Gioia Tauro comprensiva della gestione”, bandito dalla Regione Calabria e pubblicato con Decreto Dirigenziale n. 3538 del 31.03.22, a fronte del mancato riscontro alle richieste di parte del 29.07.22 e del 2.08.22 e comunque in esito alla appurata scelta di non riaprire i termini de quibus ;
e per l’annullamento
dell'“Avviso pubblico esplorativo WTE Gioia Tauro per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di project financing finalizzate all'individuazione del promotore ex art. 183 d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della concessione relativa alla “progettazione e realizzazione dell'adeguamento e completamento del termovalorizzatore di Gioia Tauro comprensiva della gestione” bandito dalla Regione Calabria e pubblicato con Decreto Dirigenziale n. 3538 del 31.03.22, e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi inclusi: il Decreto Dirigenziale n. 5422 del 18.05.22 di proroga dei termini di scadenza di presentazione delle istanze di manifestazione di interesse;il Decreto Dirigenziale di nomina della Commissione di esperti n. 9722 dell'11.08.22, anche per non aver – e con particolare riferimento – consentito, in difetto di indispensabili informazioni, la consapevole predisposizione dell'emarginata manifestazione di interesse, soprattutto ai fini dell'equilibrio di redditività del Piano Economico Finanziario (di seguito: PEF);la FAQ n. 1 del 22.07.22 nella parte in cui omette di chiarire le competenze di attribuzione riguardo gli obblighi ed oneri di adeguamento delle Best Available Techniques (di seguito: BAT) ai fini della validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito: AIA);il riscontro del 25.07.22 reso al raggruppando operatore economico MST S.p.a. nella parte in cui viene comunicato di non voler “concedere ulteriori proroghe dei termini di scadenza dell'avviso”, omettendo, altresì, con ulteriore incidenza lesiva, di rispondere al ribadito quesito sull'onere o meno delle sopra menzionate BAT;
di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi incluso l'eventuale atto di declaratoria di pubblico interesse dell'unico operatore economico propostosi e della disposta qualifica di “promotore” assegnata al medesimo, nonché di tutti gli atti che regolano la successiva procedura ad evidenza pubblica, con particolare riguardo al diritto di prelazione assegnato in conseguenza di quanto precede;
in via gradata e meramente subordinata, sempre previa istanza cautelare, del suddetto Avviso pubblico, stante la divulgazione (antecedentemente al termine ultimo per l'inoltro della manifestazione d'interesse) dei nominativi di cinque operatori economici che (oltre alla ricorrente) avevano dato atto dell'intento di manifestare l'interesse alla formalizzazione delle proposte di project financing e quindi per l'annullamento, in quanto atto ad effetto di invalidità caducante, della nota del 17.05.22, a firma del Direttore Generale, Ing. S S
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e della società Tm.E – Termomeccanica Ecologica S.p.A. in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con mandanti Calabra Maceri e Servizi S.p.A., Intercantieri S.p.A. e Ecosistem S.r.l.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso notificato in data 20 settembre 2022 la società ricorrente ha agito per la declaratoria di illegittimità della mancata riapertura dei termini per presentare la manifestazione di interesse relativamente all’“Avviso pubblico esplorativo WTE Gioia Tauro per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di project financing finalizzate all'individuazione del promotore ex art. 183 d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della concessione relativa alla “progettazione e realizzazione dell’adeguamento e completamento del termovalorizzatore di Gioia Tauro comprensiva della gestione”, bandito dalla Regione Calabria e pubblicato con Decreto Dirigenziale n. 3538 del 31.03.22.
Lamenta, altresì, parte ricorrente la illegittimità del predetto avviso nonché della FAQ pubblicata sul sito della Regione in data 22 luglio 2022, per non aver consentito in difetto di indispensabili informazioni la predisposizione consapevole della manifestazione di interesse.
2. Espone parte ricorrente:
- con Decreto Dirigenziale n. 3538 del 31.03.22, la Regione Calabria ha approvato, in adempimento alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 93 del 21.03.22, l’ “Avviso pubblico esplorativo per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di project financing finalizzate all'individuazione del promotore ai sensi dell'art.183, comma 15, del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento della concessione relativa alla ‘progettazione e realizzazione dell'adeguamento e completamento del termovalorizzatore di Gioia Tauro comprensiva della gestione’, ai sensi dell'79A::2021-05-31" href="/norms/codes/itatextdq8boepdnezj55e/articles/itaartn8ucoes1i31tnz?version=15a722ee-d1a5-5ab6-bfb4-0f3c2aff6b0e::LR78730B3048E45B8D979A::2021-05-31">art. 36, comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 - CIG: Z5A35D197A”;
- con successivo Decreto Dirigenziale n. 5422 del 18.05.22 è stata disposta la proroga dei termini di scadenza di presentazione delle istanze di manifestazione di interesse al 29.07.22, tenuto conto della complessità dello studio di fattibilità da presentare;
- nelle more, con bando di gara pubblicato sulla G.U.C.E. S130 dell’8.07.22, la Città Metropolitana ha indetto la procedura avente ad oggetto l’affidamento della gestione dei poli pubblici di trattamento dei rifiuti urbani di Siderno e Gioia Tauro;
- preso atto di tale procedura indetta dalla Città Metropolitana, relativa all’affidamento della gestione dell’impianto di rifiuti urbani di Gioia Tauro (lo stesso oggetto della manifestazione di interesse della Regione), con PEC del 22 luglio 2022, la MST s.p.a. richiedeva al RUP chiarimenti in ordine alle possibili interazioni tra le due procedure e, in particolare: 2. … se l’operatore economico che partecipi alla procedura in oggetto debba prevedere che nella fase di costruzione del nuovo impianto possa coesistere in cantiere con il gestore triennale (o quinquennale= assegnatario di contratto da parte della Città Metropolitana , nonché di chiarire