TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-08-28, n. 202313461

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-08-28, n. 202313461
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202313461
Data del deposito : 28 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/08/2023

N. 13461/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02498/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2498 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentante il pubblico ministero, rappresentato e difeso dall’avvocato D l P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Consiglio di presidenza della Corte dei conti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano d’Ercole, Nicola Palombi, Francesco Pignatiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

del provvedimento definitivo prot. numero Corte dei conti - CDP - CP DEL - 0000231 del 6 ottobre 2022, trasmesso in pari data al ricorrente, con nota prot. numero Corte dei conti - CDP - CONPRE - 0004003, avente ad oggetto la delibera del Consiglio di presidenza, con cui veniva prosciolto dall’addebito disciplinare il Presidente di sezione della Corte dei conti -OMISSIS-, per insussistenza dell’incolpazione formulata dal Procuratore generale con atto del 22 giugno 2022, nota Prot. 1705/DISC/PG del 22 giugno 2022.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nonché di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il dott. -OMISSIS-, Procuratore generale della Corte dei conti, agiva, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per l’annullamento del provvedimento con cui il Consiglio di presidenza della Corte dei conti proscioglieva dal contestato illecito disciplinare il dott. -OMISSIS-, presidente di sezione della Corte dei conti.

1.1. L’amministrazione si opponeva chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale: conseguentemente, il ricorrente si costituiva dinanzi a questo Tribunale riproponendo le censure già spiegate con il rimedio giustiziale.

2. Si costituiva in resistenza il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del gravame.

2.1. Inoltre, si costituiva in giudizio anche il controinteressato -OMISSIS-.

3. Le parti depositavano documenti e memorie in vista della pubblica udienza del 21 giugno 2023, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.

4. Esaurita l’illustrazione dello svolgimento del processo, e prima di scrutinare il merito dell’impugnazione, appare necessario affrontare la sollevata eccezione di inammissibilità del ricorso.

4.1. Essa è fondata, risultando quindi precluso l’esame dei singoli motivi del gravame.

4.2. Difatti, la domanda spiegata difetta di due condizioni dell’azione, ossia la legittimazione ad agire e l’interesse al ricorso.

4.3. Preliminarmente, appare opportuno rammentare che il procedimento disciplinare a carico dei magistrati contabili è (al pari di quello a carico dei magistrati amministrativi) un procedimento avente natura amministrativa (sul punto v. Corte cost., 27 marzo 2009, n. 87): in tal senso, appare evidente la differenza rispetto alle ipotesi di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinarî che sono accertate in un procedimento avente carattere giurisdizionale (da ultimo, Tar Lazio, sez. I, 5 agosto 2023, n. 13142). Difatti, risulta ormai pacifica la qualificazione di organo giurisdizionale della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (Csm), le cui sentenze sono impugnabili, per violazione di legge, con ricorso per cassazione (v. Corte cost., 16 luglio 2015, n. 170). Viceversa, per le magistrature speciali, l’organo di autogoverno assume una decisione amministrativa , come tale impugnabile dinanzi agli organi di giustizia amministrativa (cfr. Tar Lazio, sez. I, 11 aprile 2022, n. 4232).

4.4. A riprova della differente natura degli procedimenti disciplinari può rilevarsi come per i magistrati ordinarî l’azione spetti esclusivamente ad un organo di un ufficio distinto (la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte di cassazione) rispetto a quello incaricato della decisione (ossia la sezione disciplinare del Csm). Viceversa, sia per i magistrati amministrativi, sia per quelli contabili, l’azione è proposta da un membro di diritto (rispettivamente Presidente del Consiglio di Stato e Procuratore generale della Corte dei conti) dell’organo di autogoverno, sicché è palese l’impossibilità di assimilare il procedimento ad un processo, per l’evidente contrasto con il principio del ne procedat iudex ex officio . Né potrebbero trarsi argomenti diversi dalla mancata partecipazione del Procuratore generale alla delibera del Consiglio di presidenza (v. art. 6, comma 2, del. 7 gennaio 2021, n. 3, recante il regolamento di disciplina per i magistrati della Corte dei conti approvato nell’adunanza del Consiglio di presidenza della Corte dei conti del 22 dicembre 2020): tale accortezza, infatti, garantisce l’imparzialità delle persone fisiche componenti il collegio chiamato a decidere, ma non appare sufficiente a trasformare il disciplinare in un autentico processo.

4.5. Ciò chiarito in termini astratti, appare evidente che il Procuratore generale della Corte di conti non possa considerarsi legittimato all’odierno giudizio: difatti, egli «partecipa» al procedimento disciplinare in quanto membro di diritto del Consiglio di presidenza (v. art. 10, comma 2, l. 13 aprile 1988, n. 117) e non quale titolare di una qualche posizione giuridica sostanziale.

4.6. D’altro canto, anche la prospettazione offerta nel gravame conferma come non vi sia un interesse legittimo (ma neppure un diritto soggettivo) azionabile in giudizio: invero, nel ricorso è unicamente evidenziata « una posizione normativamente qualificata e differenziata nella sua qualità di organo al quale tanto la legge quanto il Regolamento di disciplina per i magistrati della Corte dei conti riconoscono il potere di promozione dell’azione disciplinare nonché di parte pubblica nel relativo procedimento ». Orbene, questa posizione nel procedimento non si traduce, nel diritto sostanziale, in alcuna situazione giuridica soggettiva, differenziata e personale.

4.7. Similmente, quanto all’interesse a ricorrere, appare evidente come il Procuratore generale non possa trarre alcuna utilità personale dall’eventuale accoglimento del ricorso. In merito a ciò, va osservato come il processo amministrativo sia strutturato per garantire tutela di un interesse proprio della parte ricorrente che sia distinto ed ulteriore rispetto a quello al mero ripristino della legalità (v. Cons. Stato, ad. plen., 9 dicembre 2021, n. 22): invero, è noto come il processo amministrativo sia a carattere soggettivo, ossia finalizzato per consentire al ricorrente di ottenere un vantaggio personale immediato dalla pronuncia giurisdizionale (Cons. Stato, ad. plen., 28 gennaio 2022, n. 3).

4.8. Orbene, tutto ciò non si riscontra nell’odierna vicenda. Difatti, l’azione del Procuratore generale appare avere carattere palesemente oggettivo, ossia finalizzata unicamente alla tutela degli interessi pubblici della collettività di cui egli è espressione: in altre parole, egli si muove al pari di un pubblico ministero ordinario in un processo penale (paradigma, quest’ultimo, della giurisdizione di tipo oggettivo), censurando – in termini di legittimità – il potere esercitato, nell’interesse della legge . Ma ciò, come si è visto, contrasta con i principî cardine del processo amministrativo.

4.9. Inoltre, fuori fuoco è la denunciata lesione del diritto di difesa (art. 24 Cost.), in particolare la disparità tra le parti: in generale, infatti, non appare irragionevole consentire solamente al privato dolersi della decisione amministrativa pregiudizievole (sui rarissimi casi di « processo a parti invertite », ossia in cui la pubblica amministrazione assume la veste di ricorrente avverso un privato, v. Corte cost., 15 luglio 2016, n. 179). Invero, la parità di trattamento è principio valido per un processo di parti, quale non è il procedimento disciplinare nei confronti del magistrato contabile: difatti, contrariamente alla prospettazione del ricorrente, il Procuratore generale non assume la veste di parte nel procedimento amministrativo essendo egli componente dell’organo chiamato a decidere. Inoltre, deve precisarsi che la mancata partecipazione del Procuratore generale alla camera di consiglio chiamata a decidere sull’irrogazione o meno della sanzione disciplinare costituisce, in realtà, mera applicazione delle disposizioni interne sulle astensioni: sul punto va ricordato che l’art. 12, comma 1, reg. disciplina Corte dei conti, rinvia alle previsioni del codice di procedura penale, il quale, a sua volta, prescrive – v. art. 34 c.p.p. – una serie di incompatibilità determinate dal compimento di atti nel procedimento, tra cui rileva (terzo comma), l’aver « esercitato funzioni di pubblico ministero ».

4.10. In ultimo, va rilevato come le argomentazioni sinora sviluppate non sono infirmate dalle due pronunce della Corte costituzionale citate dal ricorrente. Invero, nel caso deciso da Corte cost., 11 aprile 2022, n. 90 veniva chiarito come non spettava alla Stato (e per esso alla Corte dei conti) sindacare, in un giudizio di responsabilità, l’eventuale danno erariale cagionato dalla partecipazione ad una delibera del consiglio regionale della Valle d’Aosta. Nel caso di specie, l’ammissibilità dell’intervento personale del Procuratore generale della Corte dei conti nel giudizio per conflitto di attribuzione discendeva – secondo la Corte costituzionale – dalla sua qualità di parte nell’originario giudizio per responsabilità erariale.

4.11. Similmente, nella fattispecie decisa da Corte cost., 22 luglio 2022, n. 184, veniva evidenziata la correttezza dell’operato dello Stato, e per esso della Corte dei conti, nell’esercitare la funzione giurisdizionale nel giudizio di parifica sul rendiconto della Regione Siciliana. Anche in questo caso, l’intervento personale del Procuratore generale, nel giudizio per conflitto di attribuzione, veniva dichiarato ammissibile dal giudice costituzionale in quanto egli risultava parte del giudizio di parificazione.

4.12. Come può notarsi l’ampliamento delle facoltà di intervento del Procuratore generale sono collegate alla partecipazione ad un procedimento avente carattere giurisdizionale (essendo pacifica tale natura sia per il giudizio di parifica sia per il giudizio per responsabilità erariale) in qualità di parte processuale . Circostanza che, invece, non ricorre (cfr. supra § 4.9.) nel procedimento disciplinare.

5. Alla luce di quanto esposto il ricorso va dichiarato inammissibile.

6. Le spese, stante l’assoluta peculiarità della vicenda, possono essere compensate.

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