TAR Bologna, sez. I, sentenza 2009-01-20, n. 200900053
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N. 00053/2009 REG.SEN.
N. 01288/1998 REG.RIC.
N. 00782/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
* sul ricorso numero di registro generale 1288 del 1998, proposto da:
L I, D C P, M C, Soc. Chiar di Luna di Foschi Gino &C. S.a.s., Z A, Z P, rappresentati e difesi dagli avv. S B, A M, con domicilio eletto presso Loredana Rossi in Bologna, via Castiglione 43;
contro
- Ministero dei Trasporti e della Navigazione e Capitaneria di Porto di Rimini, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
- Regione Emilia Romagna, rappresentata e difesa dagli avv. M M e C M, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Bologna, v. le A. Moro 52;
- Comune di Bellaria Igea Marina e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non costituiti;
nei confronti di
Portur S.p.A. già Portur 2000 S.p.A., n.c.;
e con l'intervento di
ad opponendum:
- Portur 2000 Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Luigino Biagini, con domicilio eletto presso l’avv. Luciana Petrella in Bologna, via Marsili 15;
- Comune di Bellaria, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Fiorenza e Simone Cantarini, con domicilio eletto presso il primo in Bologna, via del Monte 10;
* sul ricorso numero di registro generale 782 del 2008, proposto da:
Chiar di Luna di Foschi Gino &C. S.a.s., rappresentata e difesa dall'avv. A M, con domicilio eletto presso l’avv. Irene Grassi in Bologna, via de' Poeti, 1/7;
contro
- Comune di Bellaria Igea Marina, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Fiorenza e Simone Cantarini, con domicilio eletto presso Studio Legale Zunarelli in Bologna, via del Monte 10;
- Regione Emilia Romagna, rappresentata e difesa dagli avv. M M e C M, domiciliata presso l’Avvocatura regionale in Bologna, via Aldo Moro 52;
- Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, Capitaneria di Porto Compartimento Marittimo Rimini, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
nei confronti di
Portur S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Luigino Biagini, con domicilio eletto presso l’avv. Luciana Petrella in Bologna, via Marsili 15;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
° quanto al ricorso n. 1288 del 1998:
del provvedimento del Comandante della Capitaneria di Porto di Rimini n. 3/17814/c.35 sezione Demanio datato 15.6.1998;
° quanto al ricorso n. 782 del 2008:
1) dell'atto di concessione demaniale n. 288/10.4.06 del 22.12.2001 della Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Rimini, rilasciato alla Società Portur 2000 Spa (ora Portur SpA) con sede attuale in Bellaria Igea marina;
2) dell'atto suppletivo reg. n. 1 rep. n. 5738 del Comune di Bellaria Igea Marina del 29.6.2007, afferente alla conferma con modifiche della concessione demaniale anzidetta;
3) del permesso di costruire n. 571/2006 anno 2007 prot. n. 17986 del 2.7.2007, avente ad oggetto "costruzione di Porto Turistico su concessione demaniale n. 288 in attuazione di progetto unitario dell'unità minima d'intervento", nonché di tale progetto e della sua delibera di approvazione del Cons. Com. n. 6/15.2.2007;
4) della nota 27.11.2007 Reg. PG.n. 07302734 della Regione Emilia Romagna che ha invitato la ditta ricorrente al rilascio del bene immobile occupato;del successivo atto 2399 del 7.3.2008 del Comune di Bellaria Igea Marina con cui è stato chiesto l'ausilio della forza pubblica per il rilascio del bene occupato;del presupposto atto del Comune stesso n. 2715 del 31.1.2008, con cui è stato intimato alla società ricorrente di riconsegnare i beni occupati senza titolo;nonché del successivo atto dello stesso Comune 13.3.2008 n. 7406 con cui è stato richiesto lo sgombero dei locali e dell’ulteriore atto dello stesso Comune n. 10002 del 9.4.2008, con cui è stata rinnovata la richiesta di sgombero locali annunciata per il 18.4.2008;
5) di ogni altro atto antecedente e conseguente, preordinato e comunque connesso;
e per la condanna delle pubbliche amministrazioni intimate al risarcimento dei danni;
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Emilia Romagna;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Capitaneria di Porto di Rimini-Compartimento Marittimo Rimini;
Visti gli atti di intervento e di costituzione in giudizio di Comune di Bellaria Igea Marina;
Visti gli atti di intervento e di costituzione in giudizio di Portur S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 04/12/2008 il dott. G C e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I. Con un primo ricorso n. 1288-98, i concessionari di un’area demaniale marittima (arenile e litorale), sita in Comune di Bellaria-Igea Marina e posta alla destra del porto canale di Bellaria, espongono di aver presentato, alla scadenza della concessione in data 31.12.1997, domanda di rinnovo quadriennale ex art. 1 legge n. 494/1993.
Dopo una prima nota 9 maggio 1998 (con sui si informava che il medesimo tratto di litorale costituiva oggetto di richiesta di concessione da parte di altro soggetto - Portur 2000 S.p.A. - per la realizzazione di un porto turistico), con atto 15 giugno 1998 la Capitaneria di Porto di Rimini:
- rappresentava che l’Assessorato regionale al Turismo (competente, ex lege 647/1996, per le aree demaniali marittime aventi finalità turistiche) aveva comunicato, in considerazione del più rilevante interesse pubblico connesso alla realizzazione di un porto turistico, “di non procedere al rinnovo quadriennale, bensì limitatamente sino al 30 settembre 1998”;
- invitava a rimuovere gli impianti e strutture esistenti entro il termine di 30 giorni dalla suddetta data.
Avverso detto provvedimento, si deducono in ricorso le seguenti censure:
1) Violazione dell’art. 1 legge n. 494/1993, che stabilirebbe una durata della concessione non inferiore al quadriennio;
2) violazione dell’art. 6 del D.P.R. 328/1952 (Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione);della convenzione 22.10.1997, n. 11/1997 tra Ministero dei Trasporti e della Navigazione e Regione Emilia-Romagna;delle direttive applicative dell’art. 3 della suddetta convenzione, approvate con deliberazione Giunta regionale 24.2.1998, n. 18, in quanto si sarebbe dovuto concedere il rinnovo quadriennale senza l’espletamento di formalità particolari e senza richiedere alcun parere all’Assessorato regionale;
3) Violazione degli artt. 36, 37, 42 e 43 Codice della Navigazione, nell’assunto che:
- non essendo completata la complessa istruttoria inerente al progetto di realizzazione del porto turistico, non vi sarebbe stata concorrenza tra la suddetta domanda (di concessione cinquantennale, presentata nel 1993) e le concessioni preesistenti, per cui si sarebbe dovuto procedere al rinnovo quadriennale di queste ultime;
- che solo ad istruttoria completata e qualora si ritenesse di maggior interesse pubblico la realizzazione di un porto turistico, si sarebbe potuto e dovuto revocare le concessioni incompatibili (art. 43 C.N.) o negarne il rinnovo a scadenza (art. 37 C.N.);
- che, in ogni caso, non risulterebbero osservati i criteri di preferenza (per le strutture non fisse e completamente amovibili) stabiliti dal medesimo art. 37 (nel nuovo testo introdotto dall’art. 2 legge 494/93);mentre sarebbe stato disapplicato il c.d. “diritto di insistenza”;
4) difetto di motivazione, circa la ragione per cui la realizzazione di una darsena sarebbe più rispondente ad un più rilevante interesse pubblico, rispetto agli usi attuali (balneare, ristorativo, ecc.);
5) violazione degli artt. 7, 8 e 10 legge n. 241/1990, per mancato avviso di avvio del procedimento in relazione all’ordine di rimozione degli impianti e strutture esistenti.
II. In data 7 agosto 1998, si è costituita in giudizio la Capitaneria di Porto di Rimini, sostenendo l’infondatezza dei motivi di ricorso.
III. Con Ordinanza 11 agosto 1998, n. 402, questa Sezione respingeva la domanda cautelare presentata da parte ricorrente.
IV. Dopodiché (29 aprile 1999), si costituiva in giudizio anche la Regione Emilia-Romagna.
V. Successivamente, il ricorso veniva chiamato, in apposito ruolo per la verifica dell’interesse alla decisione, all’Udienza pubblica del 25 ottobre 2007, in vista della quale:
° parte ricorrente dimetteva documentazione e memoria;
° anche la Regione dimetteva documentazione e memoria conclusiva, incentrate sull’avvenuto rilascio (22.12.2001), da parte della Capitaneria di Porto di Rimini, di concessione demaniale marittima cinquantennale, avente ad oggetto l’area marittima di mq. 91.993, ubicata in zona adiacente il molo del porto canale in Comune di Bellaria-Igea Marina;
° in tale veste di concessionaria, con atto depositato il 13 ottobre 2007, la Soc. Portur S.p.A. spiegava intervento <ad opponendum>, eccependo l’improcedibilità (per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente alla mutata situazione giuridica delle aree in questione) nonché l’inammissibilità originaria del ricorso (per omessa notifica alla controinteressata);e sostenendone, comunque, l’infondatezza nel merito.
Alla pubblica udienza, il difensore di parte ricorrente dichiarava la permanenza dell’interesse al ricorso.
VI. Indi, il 4 aprile 2008, i ricorrenti depositavano nuova istanza cautelare, ritualmente notificata e motivata dalle intimazioni, di recente notificate dalla Regione Emilia-Romagna, all’immediato rilascio delle strutture mantenute dai ricorrenti sulle aree di cui si tratta.
In prossimità della Camera di Consiglio (24 aprile 2008), fissata per la trattazione di detta istanza:
* la Regione depositava memoria e documentazione (11 aprile 2008);
* i ricorrenti producevano, a loro volta, ulteriori documenti ( 22 aprile 2008);
* il Comune di Bellaria Igea Marina depositava (23 aprile 2008) atto di intervento <ad opponendum>e documentazione;in particolare, il Comune eccepiva l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla controinteressata Portur, nonché per acquiescenza e omessa impugnazione del menzionato provvedimento di concessione 22.12.2001 e dei successivi provvedimenti di sgombero, emessi dalla Regione il 27 novembre 2007.
VII. Con Ordinanza 24.4.2008, n. 297, questa Sezione respinge la predetta domanda cautelare, nell’espressa considerazione:
“- che la controinteressata Portur 2000 è titolare di concessione 22.12.2001 per l’occupazione di durata cinquantennale (anche) della medesima zona demaniale marittima oggetto del precedente provvedimento di concessione 15.6.1998 ai ricorrenti, la cui limitazione temporale al 30.9.1998 è contestata con il presente ricorso;
- che la medesima è, altresì, titolare di permesso di costruire n. 571-2007 rilasciato dal Comune di Bellaria;
- che tali atti non risultano giudizialmente impugnati;
- che, ciò stante, le sopravvenienze giuridico-fattuali alla precedente ordinanza n. 402/1988 di questa Sezione, reiettiva della originaria domanda cautelare, depongono, semmai, nel senso della conferma di siffatta determinazione negativa, anche in ordine alla nuova istanza cautelare prodotta dai ricorrenti, la cui situazione giuridica appare, allo stato attuale, ulteriormente recessiva rispetto all’interesse pubblico e alla posizione della parte controinteressata”.
VIII. In data 2 luglio 2008, si è costituita in giudizio, con nuovo difensore, la Società “Chiar di Luna di Foschi Gino &C. S.a.s.”, quale nuovo soggetto risultato dalla trasformazione societaria (atti 24.4.2000 e 23.9.2004) della Soc. Chiar di Luna di Zammarchi Rino &C. Snc.
IX. In data 1 agosto 2008, la medesima Chiar di Luna presentava nuova domanda cautelare, notificata il 22.7.2008.
X. In pari data 1 agosto 2008, Chiar di Luna depositava, altresì, autonomo ricorso (rubricato al n. 782/08) avverso il citato atto di concessione a Portur del 22.12.2001 e relativo atto suppletivo del 29.6.2007;nonché avverso il permesso di costruire 2.7.2007 rilasciato dal Comune a Portur, le già menzionate note 27.11.2007 della Regione Emilia-Romagna e i successivi atti del Comune, con cui è stato intimato alla Società ricorrente di riconsegnare i beni occupati senza titolo.
In fatto, la Società premette di essere proprietaria superficiaria - per effetto di successivi contratti di compravendita, a partire dai primi in data 21.12.1979 e 14.11.1980 - dell’immobile (edificio commerciale-ristorante) eretto sul demanio dello Stato e insistente sulle aree di cui alla concessione demaniale, per cui è insorta la controversia di cui al precedente ricorso n. 1288-1998;e passa, quindi, a dedurre, in diritto, le seguenti censure:
1) Illegittimità derivata dalla illegittima limitazione al 30.9.1998 della richiesta concessione demaniale, la cui naturale scadenza sarebbe stata il 31.12.2001;
2) violazione del principio di pubblicità e trasparenza (art. 1 legge 241/90) e di parità di trattamento;violazione dell’art. 24 legge n. 340/2000 e del D.M. 6/4/2001, per mancata sottoposizione della procedura di rilascio della concessione <de qua>ai principi di evidenza pubblica;
3) nullità degli atti impugnati ex art. 21 septies legge n. 241/1990, stante la proprietà superficiaria di cui è titolare la Soc. Chiar di Luna;
4) violazione dell’art. 11 comma 1 T.U. n. 380/2001, per lo stesso motivo di cui sopra;
5) violazione dell’art. 7 legge n. 241/90, per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.
XI. Poiché anche tale nuovo ricorso, depositato in Segreteria lo stesso giorno dell’istanza cautelare ulteriormente spiegata nel precedente ricorso n. 1288-98, conteneva analoga “domanda di sospensiva”, da questo momento in poi si è verificata una coincidenza temporale nell’iter processuale dei due ricorsi.
In particolare, le anzidette istanze cautelari sono state, entrambe, chiamate per la discussione alla Camera di Consiglio del 28.8.2008, in vista della quale:
* Capitaneria di Porto di Rimini, Comune di Bellaria-Igea Marina e Regione Emilia-Romagna hanno dimesso ulteriori memorie e documentazione nel ricorso n. 1288/98, di cui il Comune ha chiesto la riunione al successivo n. 782/2008;
* Comune, Regione, Capitaneria e Ministero Infrastrutture, Portur Spa si sono costituiti in tale ultimo ricorso, eccependo convergentemente la tardività delle impugnative proposte;Comune e Regione eccepiscono, altresì, il difetto di giurisdizione del Giudice adito con riferimento all’asserita lesione del diritto di proprietà superficiaria, di cui contestano, comunque, la sussistenza;Portur eccepisce, inoltre, il difetto di interesse di Chiar di Luna a dedurre vizi della procedura di rilascio della concessione impugnata, non avendovi partecipato.
XII. Alla predetta Camera di Consiglio, la trattazione di entrambe le istanze cautelari è stata rinviata alla successiva Camera di Consiglio del 24 settembre 2008, in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato sull’appello proposto da Chiar di Luna avverso la menzionata ordinanza cautelare n. 297/2008 di questa Sezione.
Tale pronuncia è, in effetti, intervenuta di lì a poco, in quanto con Ordinanza 16 settembre 2008, n. 4816/08, la Sez. Sesta ha rigettato il predetto appello, non ritenendo “sussistente il fumus boni iuris, specie in considerazione del fatto che non risulta impugnata la concessione demaniale rilasciata alla controinteressata PORTUR”.
XIII. Neppure alla successiva Camera di Consiglio del 24 settembre 2008 le istanze cautelari venivano trattate, poiché entrambi i ricorsi venivano direttamente fissati, per la decisione di merito, all’odierna Udienza pubblica.
In prossimità della quale, la Soc. Chiar di Luna dimetteva in entrambi i ricorsi documentazione e memoria conclusiva.
Anche gli altri ricorrenti nel ricorso n. 1288-98 dimettevano ulteriore documentazione.
Infine, previa discussione orale dei difensori delle parti costituite, i ricorsi in parola sono stati trattenuti in decisione.
XIV. Tutto ciò premesso, il Collegio deve, innanzitutto, disporre la riunione dei ricorsi sin qui menzionati, la cui connessione soggettiva ed oggettiva risulta evidente dall’esposizione che precede ed è stata, peraltro, espressamente richiesta da una delle parti in causa (il Comune di Bellaria Igea-Marina).
Così come risulta palese - dallo svolgimento dei due gradi dell’ultima fase cautelare relativa al ricorso n. 1288-98 (e di cui si è dato conto sub XII) - il ruolo centrale che, nell’unitaria vicenda dedotta in causa, riveste la concessione cinquantennale rilasciata il 22 dicembre 2001 a Portur.
Sull’impugnativa di tale atto occorre, pertanto e sin da subito, soffermarsi.
XV. La prima questione, in ordine logico-giuridico, da affrontare concerne la tempestività o meno di detta impugnativa, stante anche la ricordata eccezione di tardività, sollevata da tutte le parti resistenti e variamente argomentata con riferimento:
- alla diretta produzione, sul precedente ricorso n. 1288-98, di tale atto da parte, <in primis>, di Portur stessa;
- al richiamo all’avvenuto rilascio della concessione a quest’ultima, contenuto nelle autorizzazioni provvisorie al mantenimento delle strutture, rilasciate dalla Regione nel 2002 ai precedenti concessionari/ricorrenti;
- ai ripetuti atti di diffida allo sgombero dell’area, ricevuti (anche) da Chiar di Luna tra ottobre 2007 e marzo 2008.
E’ in uno di questi ultimi atti di diffida che il Collegio ravvisa indici tali da comportare l’avvenuta, piena conoscenza, da parte di Chiar di Luna stessa, degli atti di concessione cinquantennale a Portur (quello originario del 2001 e quello suppletivo del 2007).
Invero, tra la copiosa documentazione versata in causa, figura la già ricordata (sub VI) produzione di parte ricorrente, in data 22 aprile 2008, sul ricorso n. 1288-98, all’interno della quale compare, contrassegnata quale doc. n. 29, anche la nota 31.1.2008 con cui il Comune di Bellaria-Igea Marina intima alla Soc. Chiar di Luna di Foschi Gino e c. S.a.s. (cioè, la parte attrice nel ricorso 782-08) “la riconsegna delle aree demaniali marittime date in concessione alla Soc. Portur S.p.A. con gli atti richiamati in premessa ed occupate senza titolo” (analoga intimazione di pari data, indirizzata ad altro ricorrente nel giudizio n. 1288-98, risulta prodotta di seguito sub 30).
A sua volta, il primo capoverso della premessa di detta nota così testualmente recita:
“Riconosciuto che con Atto formale n. 288 di Registro, n. 10146 di repertorio degli Atti-anno 2001 e successivo Atto suppletivo Rep. n. 5738 del 29/06/2007, si è provveduto a dare in concessione, alla Soc. Portur S.p.A., una zona demaniale marittima di complessivi mq. 91.993, dei quali mq. 73.764 di specchio acqueo e mq. 18.229 di arenile, ubicata nella zona adiacente il molo di Levante della foce del fiume Uso, allo scopo di realizzarvi un porto turistico e le strutture destinate alla nautica di diporto”.
Si tratta, come non è assolutamente revocabile in dubbio, di una descrizione completa ed esaustiva degli estremi e del contenuto degli atti di concessione a Portur (poi impugnati con il ricorso n. 782-08), tale da integrare, altrettanto indubitabilmente, il requisito della piena conoscenza degli atti stessi, da cui far decorrere il termine decadenziale per la loro impugnazione.
Orbene, l’anzidetta nota 31 gennaio 2008 del Comune di Bellaria-Igea Marina risulta notificata il 4 febbraio 2008 al Sig. Foschi G A (nella sua veste di legale rappresentante della Soc. Chiar di Luna), di cui la relata di notifica riporta espressamente il rifiuto di “firmare”, menzione espressa che fa ritenere legittimamente eseguita, nella data predetta, l’anzidetta notifica, secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa (sin da T.A.R. Molise, 13 giugno 1978, n. 47) e della Cassazione civile (sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3737).
Col che, l’impugnazione dei due provvedimenti concessori in parola, effettuata con atto (che poi avrebbe assunto il n. 782-2008 di R.G.) notificato solo il 22 luglio 2008 risulta, all’evidenza, tardiva.
Così come l’impugnazione stessa sarebbe ugualmente tardiva, anche a voler (a tutto concedere) considerare quale incontrovertibile “dies a quo” quello, già ricordato (22 aprile 2008), di produzione in causa della suddetta nota comunale 31.1.08, ad opera del precedente difensore di Chiar di Luna nel ricorso collettivo n. 1288-98: invero, solo il destinatario e possessore di quella intimazione comunale avrebbe potuto consegnarne copia al proprio legale per versarla agli atti del giudizio.
Se, poi, si guarda alla successione cronologica della vicenda giudiziaria, di cui si è ampiamente fatto resoconto nei precedenti capi da I a XIII, risulta fin troppo intuitivo come la (tardiva) impugnazione (notificata il 22 luglio 2008) della concessione demaniale rilasciata a Portur rappresenta il (tardivo) tentativo del nuovo difensore di fiducia di Chiar di Luna (nominato con mandato datato 1 luglio 2008 e depositato in causa il successivo 2 luglio) di “neutralizzare”, in qualche modo, la considerazione portante dell’Ordinanza cautelare di reiezione n. 297/2008 (pubblicata il 28 aprile 2008) di questa Sezione - considerazione, poi, più tardi ripresa dalla Sezione Sesta Cons. Stato in sede di appello cautelare (cfr. citata Ordinanza n. 4816/2008) - circa il difetto di impugnazione dell’atto di concessione a Portur.
Tentativo neppure esperito dagli altri co-ricorrenti (e parimenti co-informati) nel ricorso n. 1288-98, cosicché l’anzidetta concessione cinquantennale risulta ormai inoppugnabile, vuoi per assoluto difetto di contestazione da parte di taluni, vuoi per tardività dell’unica reazione giudiziale intentata.
XVI. A questo punto, non può, pertanto, che ribadirsi - in questa sede di merito - l’avviso già manifestato, in fase cautelare, dalle predette ordinanze circa la diretta rilevanza che detta inoppugnabilità assume in seno al precedente ricorso n. 1288-98: e proprio nel senso, esplicitamente eccepito da Portur, dell’improcedibilità di detto gravame.
Invero, il definitivo consolidamento (per mancanza di tempestiva contestazione) della concessione 22.12.2001 di durata cinquantennale, ad un soggetto terzo (Portur), delle medesime aree per cui gli originari ricorrenti del ricorso n. 1288-98 reclamavano a sé la concessione quadriennale, rende, all’evidenza, non più attuale, l’interesse di questi ultimi a coltivare detta pretesa, sostenuta dai primi tre motivi “sostanziali” del ricorso stesso.
Del resto, la pretesa <de qua>è divenuta improcedibile anche per effetto di ulteriori e diversi atti: il riferimento è alle già menzionate autorizzazioni provvisorie - rilasciate nel 2002 dalla Regione Emilia-Romagna, dietro nulla-osta di Portur, sottoscritto congiuntamente agli interessati - “al mantenimento delle strutture ed allo svolgimento delle attività;con l’obbligo di riconsegna delle aree almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori di realizzazione del porto turistico” (di queste autorizzazioni risultano prodotte in causa quelle rilasciate a Z A il 17 maggio 2002 e alla stessa Chiar di Luna il 19 luglio 2002).
Tali autorizzazioni (ed occupazioni) provvisorie hanno avuto, infatti, legittimo corso sino al 12 ottobre 2007, allorché Portur ha attivato la suddetta procedura di riconsegna (cfr. note 12 ottobre 2007 di Portur e 27 novembre 2007 della Regione Emilia Romagna, inviate a tutti i ricorrenti);mentre per il periodo anteriore al 2002 l’occupazione si è svolta in via di fatto e senza titolo, avendo, peraltro, il Ministero delle Finanze provveduto al recupero della relativa indennità risarcitoria (cfr. produzione documentale 4.10.2007 di parte ricorrente in vista dell’Udienza 25.10.2007, tuttavia concernente alcuni solo degli occupanti).
Dunque, in via di fatto (comunque presa in considerazione, sotto il profilo patrimoniale, dal competente Ministero) ovvero di diritto (autorizzazione regionale provvisoria), i ricorrenti hanno continuato ad avere la materiale disponibilità delle strutture insistenti sull’area demaniale e a svolgervi le proprie attività economiche, ininterrottamente dalla (originariamente contestata) data di scadenza del 30.9.1998 e ben oltre, non solo il termine del 31.12.2001 (di scadenza dell’eventuale concessione quadriennale cui aspiravano con il ricorso 1288-98), ma anche l’eventuale termine di ulteriore rinnovo quadriennale della concessione stessa (31.12.2005), applicandosi - secondo la prevalente giurisprudenza (Tar Lazio, Sez. II ter, 4 novembre 2008, n. 9569 e precedente conforme ivi citato;nonché Tar Friuli V.G., 17 novembre 2008, n. 645) - l’art. 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88 (il quale prevede il rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime, di sei anni in sei anni), solo alle concessioni demaniali venute in essere, per la prima volta, dopo la sua entrata in vigore.
Il che consente di ritenere sotto ogni profilo - non solo impugnatorio, ma anche eventualmente risarcitorio (si veda, in questo senso, anche l’esatto rilievo formulato da Portur nel sollevare, in seno al proprio atto di intervento nel ric. 1288-98, l’eccezione di improcedibilità dello stesso) - effettivamente e integralmente improcedibile il medesimo ricorso n. 1288-98.
XVII. Tornando al ricorso n. 782-08, le parti resistenti eccepiscono, altresì, la tardività dell’impugnativa degli ulteriori atti di cui, con esso, Chiar di Luna chiede l’annullamento, e cioè:
- il permesso di costruire 2.7.2007, rilasciato a Portur dal Comune di Bellaria-Igea Marina;
- i provvedimenti regionali e comunali di intimazione allo sgombero.
Anche tale eccezione è fondata.
Quanto al permesso di costruire, risulta depositata da Portur la Racc. A.R. 12 ottobre 2007, indirizzata a Chiar di Luna ed il cui <incipit>è il seguente:
“Con riferimento all’autorizzazione provvisoria prot. n. 15853 rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna – Servizio turismo e qualità aree turistiche in data 19 luglio 2002 per il mantenimento delle preesistenti strutture turistico ricreative nelle more dell’inizio dei lavori per la realizzazione del porto turistico, Vi comunichiamo che abbiamo ritirato in data 20 agosto 2007 dal Comune di Bellaria Igea Marina il permesso di costruire relativo ai lavori in oggetto (Permesso n. 0000571/2006 anno 2007, prot. n. 17986 del 2 luglio 2007)”.
Anche in questo caso estremi e contenuto dell’atto sono indicati in maniera assolutamente precisa: non risulta, tuttavia, prodotta in causa la documentazione postale relativa alla spedizione e consegna della suddetta raccomandata, cosicché non è possibile stabilire una data certa di ricezione della stessa da parte della destinataria Chiar di Luna, benché quest’ultima non solo non ne abbia contestata l’avvenuta ricezione, ma l’abbia anch’essa prodotta (doc. 19), munita dell’identica data di arrivo (17 ottobre 2007) al Comune di Bellaria-Igea Marina di tutte le missive, indirizzate ai differenti destinatari/autorizzati provvisoriamente e trasmesse per conoscenza al Comune stesso.
Stante l’ubicazione della Soc. Chiar di Luna nel medesimo Comune, è ragionevole inferirne che in pari data (o, al più, di poco successiva) la raccomandata sia stata ricevuta anche da detta Società.
In ogni caso, la nota Portur 12.10.2007 è espressamente richiamata nell’invito regionale 22.11.2207 a sgomberare le aree interessate, ove si prende atto che con tale nota “Portur ha avviato la procedura di riconsegna su tutti e nove i titolari di autorizzazioni come previsto dalla specifiche autorizzazioni rilasciate dai nostri Uffici” (e cioè riconsegna almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori relativi alla realizzazione del nuovo porto turistico): ebbene, tale invito regionale risulta (da interrogazione Internet prodotta dalla Regione) consegnato dal portalettere il 12 dicembre 2007 (cioè, in pari data degli altri, di cui la Regione ha depositato la cartolina di ricevimento).
Per effetto del “combinato disposto” tra i suddetti atti 12.12.2007 e 27.11.2007, è - quantomeno - nel comprovato ricevimento di quest’ultimo da parte di Chiar di Luna che va ravvisato il <dies a quo>di decorrenza del termine decadenziale di impugnazione: termine ampiamente scaduto allorché, come detto, il ricorso è stato notificato il 22 luglio 2008.
XVIII. In ogni caso, il Collegio deve rilevare l’infondatezza del principale argomento svolto in ricorso per sostenere (anche) questa impugnativa, ovvero la titolarità della proprietà superficiaria da parte di Chiar di Luna.
Invero e come esattamente dedotto da Regione e Comune, la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, 6 giugno 2003, n. 3187 e 8 aprile 2000, n. 2035, nonché gli ulteriori precedenti in entrambe citati) e della Cassazione civile (sez. III, 24 marzo 2004, n. 5842 e Sez. I, 5 maggio 1998 , n. 4504) è univoca nell’affermare - con riferimento all’art. 49 Cod. nav. che costituisce la norma regolatrice della fattispecie in esame - i seguenti principi di diritto:
a) per quanto concerne i beni del demanio marittimo, il predetto art. 49 cod. nav. statuisce, a proposito dei beni edificati su suolo demaniale in concessione, che - salva diversa previsione dell'atto di concessione - "quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato", così confermandosi da un lato il principio generale dell'accessione al suolo di quanto su di esso costruito, enunciato dall'art. 934 c.c., e dall'altro derogandosi al disposto dell'art. 936 c.c., che riconosce un indennizzo al costruttore delle opere ove il proprietario voglia ritenerle;
b) detto art. 49, va interpretato nel senso che l'accessione in favore dell'Amministrazione delle opere non amovibili costruite sul suolo del demanio marittimo si verifica al termine del periodo di concessione durante il quale le opere furono costruite e tale acquisto si compie, in modo automatico ed “ipso iure”, per il solo fatto della scadenza della concessione;
c) dunque, sia la suddetta disciplina legislativa sia - ove esistenti - le eventuali clausole inserite nei provvedimenti concessori (di relativa acquisizione in capo allo Stato, al termine della concessione, delle opere di difficile rimozione, comunque erette sull'area demaniale) e nel corso degli anni accettate dal concessionario, depongono all'unisono nel senso dell'automaticità della produzione dell'effetto traslativo al tempo dello spirare della concessione, con la conseguenza che l'atto di incameramento (redazione del testimoniale e del verbale di constatazione) delle opere valutate come inamovibili assume carattere puramente ricognitivo di un effetto “ope legis” prodottosi, indipendentemente dalla determinazione in parola e dalle norme che prevedono l'iscrizione dei beni di proprietà dello Stato in appositi registri di consistenza o di inventario, trattandosi di formalità non costitutive, la cui omissione è incapace di incidere sulla produzione di un effetto traslativo automatico.
Orbene, nel caso di specie tutte le concessioni di cui è causa (da quelle iniziali del 19.9.1979 e 29.10.1980, prodotte da Chiar di Luna, all’ultima rilasciata, sino al 30.9.1998, dalla Capitaneria di Porto e depositata il 28.8.08 dalla Regione, nel ric. n. 1288-98) contengono, quale prima condizione, l’identica - e analogamente non contestata nel corso degli anni - clausola per cui “nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione marittima”.
Dai principi sopra enunciati e dall’esistenza di siffatta clausola discende che, a partire dall’intervenuto e inoppugnabile rilascio a Portur della nuova concessione cinquantennale, deve ritenersi, necessariamente, venuta a scadenza ogni precedente concessione sulla medesima area ed automaticamente verificato l’anzidetto effetto giuridico traslativo in favore dell’Amministrazione statale, a nulla rilevando in contrario:
- per un verso, le autorizzazioni provvisorie (al mantenimento delle strutture insistenti sull’area demaniale in parola), espressamente rilasciate nel 2002 dalla Regione ai “già titolari” delle concessioni di cui si tratta;
- per l’altro, le risultanze catastali, prodotte da parte ricorrente e su cui la stessa insiste, poiché si tratta di registri che rivestono uno scopo essenzialmente fiscale (T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 2 gennaio 2008, n. 5).
XIX. Anche delle residue impugnative - aventi ad oggetto le note comunali e regionali di (invito allo) sgombero - le parti resistenti eccepiscono la tardività.
Ed anche questa eccezione è fondata.
In disparte la considerazione che si tratta di provvedimenti meramente esecutivi ed applicativi di atti presupposti (concessione cinquantennale 2001 a Portur, autorizzazione regionali provvisorie 2002) allo stato inoppugnabili, detta tardività risulta, invero, da quanto già acclarato in precedenza, laddove:
- al capo XVII, si è accertato che la nota regionale 27.11.2007, n. 302734 è stata ricevuta per raccomandata da Chiar di Luna in data 12.12.2007;
- al capo XV, è stata dichiarata tardiva l’impugnativa dell’atto comunale 31.1.2008, n. 2715 (recte. 27218), definito espressamente “presupposto” nella stessa epigrafe del ricorso 782-08, cosicché detta tardività si trasmette consequenzialmente a tutti gli atti comunali successivi, che su tale presupposto si fondano (7.3.2008, n. 2399, di richiesta ausilio della forza pubblica;13.3.2008, n. 7406 di richiesta sgombero locali;9.4.2008, n. 10002 di rinnovo di detta richiesta).
Per non dire, comunque, che due di detti atti applicativi risultano depositati spontaneamente in giudizio, da parte ricorrente, nella già menzionata produzione documentale 22 aprile 2008 sul ric. 1288-98, completo il primo (in data 13.3.2008) della relata di notifica (anch’essa contenente l’espresso rifiuto di firmare del destinatario Foschi Gino), avvenuta il 17.3.08 e 16.4.08;mentre per il secondo (richiesta di sgombero 9.4.2008) esiste la nota di risposta all’Amministrazione comunale sottoscritta dal Sig. Foschi e dal suo difensore in data 12 aprile 2008.
XX. In conclusione, in relazione ai due ricorsi in epigrafe vanno assunte le seguenti statuizioni:
- il ricorso n. 1288-98 va dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione;
- tutte le impugnative proposte con il ricorso n. 782-08 vanno dichiarate inammissibili per tardività;
- dello stesso ricorso vanno, comunque, dichiarate infondate tutte le deduzioni imperniate sulla titolarità della proprietà superficiaria da parte di Chiar di Luna;
- va, conseguentemente, respinta la domanda risarcitoria formulata con il medesimo ricorso;
- le spese di giudizio relative ad entrambi i ricorsi possono essere compensate tra tutte le parti costituite, tenendo conto della complessità della causa (introdotta nel 1998) e dello stesso andamento fattuale della vicenda ad essa sottostante, il tutto come risulta dall’esposizione che precede.