TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-02-03, n. 202200400

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-02-03, n. 202200400
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202200400
Data del deposito : 3 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/02/2022

N. 00400/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02234/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2234 del 2017, proposto da -OISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato-OISSIS-, con domicilio digitale come da indirizzo di PEC estratto dai registri del Ministero della Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Palermo, via Terrasanta, n. 6;

contro

- il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello stato di Palermo, con domicilio fisico in Palermo, via v. Villareale, n. 6;

per l’annullamento

- del provvedimento prot. M_DMCOSP0032060 del 9.6.2017, con il quale il Ministero della Difesa ha rigettato la richiesta di restituzione delle somme trattenute sul salario dal mese di settembre 2009 all’agosto 2011;

- di ogni atto presupposto e conseguenziale;


e per la dichiarazione

- del diritto soggettivo a percepire l’intera retribuzione dal 1° settembre 2009 al 30 agosto2011 o altra da accertare e, in via subordinata, dal 27 giugno 2010 al 30 agosto 2011;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di formale costituzione in giudizio e la documentazione depositati dall’Avvocatura dello Stato per il Ministero della difesa;

Viste le note d’udienza;

Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 2324 del 23 luglio 2021;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa A P;

Udito, nella pubblica udienza del giorno 14 dicembre 2021, il difensore di parte ricorrente, presente così come specificato nel verbale;


FATTO e DIRITTO

1. Con atto notificato il 7 settembre 2017 e depositato il 6 ottobre seguente, il ricorrente, già militare (sottocapo di terza classe) in atto impiegato civile del Ministero della Difesa, con assegnazione presso la sede della Direzione del Genio Militare per la Marina di -OISSIS- (SR), ha impugnato il provvedimento n. M_DMCOSP0032060 del 9.6.2017, notificatogli in pari data, con il quale il Ministero della Difesa ha rigettato la sua richiesta di restituzione delle somme trattenute sul salario dal 1° settembre 2009 al 31 agosto 2011 a causa dell’assenza per malattia;
ha chiesto dunque che sia accertato e dichiarato il suo diritto soggettivo a percepire l’intera retribuzione dal 1° settembre 2009 al 30 agosto 2011 o, in via subordinata, dal 27 giugno 2010 al 30 agosto 2011.

Premette in fatto che:

- in data 20 marzo 2008, durante il servizio a bordo della nave Vespucci, subiva un infortunio;

- è stato in malattia dal 20 marzo 2008 al 1° novembre 2008;
successivamente è stato posto in aspettativa per malattia fino al 1° settembre 2011 quando è transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa con conseguente erogazione dell’intero stipendio;

- dal 1° settembre 2009 al 31 agosto 2011, ha subito la trattenuta del 50% dello stipendio nelle more della definizione della causa di servizio da parte del Ministero della difesa che è avvenuta con decreto n. 675/D del 12 marzo 2012;

Deduce l’illegittimità del diniego impugnato per i motivi di:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 della legge n. 187/1976 e violazione dell’art. 15 d.P.R. 52 del 2009.

Erroneamente il Ministero della difesa, ritenendo superati nell’agosto 2009 i 365 giorni di malattia, ha operato la decurtazione dello stipendio del 50%.

Il periodo di malattia conseguente al-OISSIS-causato dall’infortunio del 20.3.2008, poi riconosciuto dipendente da causa di servizio, è durato dal 20.3.2008 al 1°.11.2008 e non andava computato nel periodo di aspettativa decorrente dalla data successiva del 2 novembre 2008;

2) Violazione dell’art. 2 comma 4 e 7 d.m. del 18.4.2002.

Poiché la domanda per il transito nei ruoli civili ai sensi dell’art. art. 14, co. 5°, della 1. 28 luglio 1999, n. 266 ovvero dell’identica disposizione contenuta nell'art. 930 del d.lgs. n. 66/2010 (cd. Codice dell'ordinamento Militare) e dell’art. 1, del D.M. n. 22680 del 18 aprile 2002, è stata presentata in data 27 gennaio 2010, la stessa doveva ritenersi tacitamente accolta alla data del 27 giugno 2010, con costituzione da tale data del rapporto di lavoro e conseguente diritto di percepire sino al 30.8.2011 l’intero stipendio.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di mera forma, senza depositare alcuna documentazione.

Con ordinanza collegiale istruttoria n. 234 del 23 luglio 2021, è stato ordinato di acquisire, con obbligo a carico della Direzione del Commissariato M.M. La Spezia, una dettagliata e documentata relazione sui fatti di causa alla luce delle censure sollevate in ricorso, nonché la documentazione richiamata alle lettere b), c), d) nell’impugnato provvedimento prot. M_DMCOSP0032060 del 9 giugno 2017 (ossia: b) Foglio prot. nr. 0610870 in data 17.10.2016 di Persomil;
c) pec in data 04.04.2017 dello Studio Legale Avv.-OISSIS-;
d) Foglio prot. 0021146 in data 11.04.2017).

La Direzione del Commissariato M.M. La Spezia ha dato esecuzione all’ordine istruttorio depositando, tra l’altro, una “memoria difensiva” allegata alla nota del 6 novembre 2017 già inoltrata all’Avvocatura erariale - mai depositata in precedenza - alla quale ha fatto rinvio quanto alla ricostruzione dei fatti di causa alla luce dei motivi di ricorso.

All’udienza del 14 dicembre 2021, la causa è passata in decisione.

2. Preliminarmente va affermata la competenza territoriale di questo TAR Sicilia, ai sensi dell’art. 13, comma 2, c.p.a., secondo il quale “ Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio ”: nel caso di specie il ricorrente risulta in servizio presso la sede della Direzione del Genio Militare per la Marina di -OISSIS- (SR).

3. Nel merito, il ricorso è infondato.

Nel provvedimento impugnato è spiegato che “ dalle informazioni acquisite dagli organi sanitari e Comando di appartenenza che hanno disposto le assenze dal servizio dell’istante nel periodo dal 01.09.2009 al 31.08.2011 e per le quali sono state eseguite le trattenute sulle competenze spettanti in ragione al periodo di assenza effettuato, è risultato che le cause non sono riconducibili a dipendenze da causa di servizio ”.

Nella relazione difensiva redatta dalla Direzione del Commissariato M.M. La Spezia, depositata in esecuzione dell’ordine istruttorio, è illustrata una ricostruzione dei fatti di causa che pone l’accento sulla circostanza che il provvedimento impugnato è stato adottato a seguito di accertamenti istruttori – analiticamente ripercorsi - afferenti i periodi di convalescenza del ricorrente, da parte dei Competenti Organi di Comando e Sanitari in possesso della relativa documentazione sanitaria avente a oggetto la situazione clinica dell'amministrato.

In particolare, alla luce dei verbali n. 696 del 30 luglio 2009, n. 785 del 8 settembre 2009 e n.1086 del 7 dicembre 2009 del Servizio Sanitario di MARIBASE, è risultato che per i periodi contestati l’assenza dal servizio per convalescenza non era stata riconosciuta riconducibile a dipendenza da causa di servizio.

In particolare, il D.M.M.L. di La Spezia (Organo sanitario competente) con lettera pec prot. 0006988 del 1 giugno 2017, al punto 3, aveva evidenziato testualmente che "alla luce di quanto stabilito con il decreto n.675/D del 12/0312012 di

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