TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2011-05-03, n. 201100859
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N. 00859/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00502/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 502 del 2011, proposto da:
Consorzio piazza del Corso, rappresentato e difeso dall'avv. Sabato Criscuolo, con domicilio eletto presso Sabato Criscuolo Avv. * .* in Salerno, via Piave N. 1;
contro
Comune di Nocera Inferiore in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Romana Grappone, con domicilio eletto presso Romana Grappone in Salerno, via Mercanti,36 c/o Casaburi;Dirigente Settore Territorio ed Ambiente del Comune di Nocera Inferiore;
nei confronti di
Octavia S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Michele Gaeta, con domicilio eletto presso Michele Gaeta Avv. in Salerno, via F. Manzo,11;Anna Del Giudice;
per l'annullamento
del provvedimento prot. 37240/2011 con cui si subordina l'adozione del provvedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 29361/2009 alla definizione dei alcuni giudizi pendenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Nocera Inferiore in Persona del Sindaco P.T. e di Octavia S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2011 il dott. N D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che la P.A. gode di amplia discrezionalità in ordine alla scelta di attivarsi o meno sulle istanze di autotutela avverso atti divenuti inoppugnabili, ma che tuttavia, ove si dia ugualmente avvio ad un procedimento, essa è tenuta concluderlo mediante adozione di un provvedimento espresso, positivo o negativo, in forza della norma generale contenuta nell’art. 2 della legge n. 241/1990;
Considerato che il comune di Nocera Inferiore, nel subordinare l’adozione del richiesto provvedimento di autotutela alla definizione di due giudizi promossi da terzi dinanzi al giudice amministrativo (uno dei quali, per altro, definitosi già prima delle proposizione del ricorso), ha posto in essere un atipico atto soprassessorio, sostanzialmente abdicativo della potestà valutativa ed autoritativa attribuitagli dall’art. 21 nonies , commi 1 e 2, della legge n. 241/1990 e pertanto lesivo dell’art. 2 della stessa legge;
Ritenuto sussistere giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.