TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2019-02-18, n. 201902207

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2019-02-18, n. 201902207
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201902207
Data del deposito : 18 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/02/2019

N. 02207/2019 REG.PROV.COLL.

N. 08819/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8819 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Airbnb Ireland Unlimited Company, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati M C, A R C, S B, con domicilio eletto presso lo studio M C in Roma, viale Liegi 32;
Airbnb Payments Uk Limited, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati M C, A R C, con domicilio eletto presso lo studio M C in Roma, viale Liegi 32;



contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Renting Services Group S.r.l.s, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Salmeri, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso XXII Marzo 4;



e con l'intervento di

ad opponendum:
Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo “ Federalberghi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Edoardo Gambaro, Francesco Mazzocchi, Antonio Papi Rossi, Nicola Ferrante, Andrea Manzi, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri n. 5;



per l'annullamento,

previa disapplicazione dell’art. 4 del d.l. n. 50/2017 e previo, se del caso, deferimento delle dedotte questioni pregiudiziali ex art. 267 TFUE,

- del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 132395/2017 del 12 luglio 2017, pubblicato in pari data sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, recante Disposizioni di attuazione dell’articolo 4, commi 4, 5 e 5-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

( impugnato con il ricorso originario )

- della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 12 ottobre 2017, recante Regime fiscale delle locazioni brevi ex Art. 4 DL 24 aprile 2017 n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017 n. 96; ( impugnata con il ricorso per motivi aggiunti );

- di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Renting Services Group S.r.l.s;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2018 la dott.ssa M L M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. L’odierno ricorso concerne il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che ha dato attuazione al regime fiscale introdotto per le locazioni brevi dall’art. 4, commi 4, 5 e 5-bis del d.l. 24 aprile 2017, n. 50 (convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).

Tale normativa ha previsto l’obbligo per società come Airbnb, che gestiscono portali telematici preordinati a mettere in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, di operare una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento, da versare poi al Fisco.

La normativa, inoltre, prevede che chi svolge attività di intermediazione immobiliare o gestisce portali telematici, se residente in Italia o ivi avente una stabile organizzazione, dovrà operare come sostituto d’imposta. Nel caso in cui il medesimo soggetto non risieda in Italia e sia riconosciuto privo di una stabile organizzazione, lo stesso sarà tenuto a nominare un rappresentante fiscale per adempiere agli obblighi fiscali in qualità non già di sostituto d’imposta, bensì di responsabile d’imposta (art. 4, commi 5 e 5-bis, d.l. n. 50/2017).

Il soggetto che gestisce il portale telematico sarà tenuto a raccogliere e trasmettere all’Agenzia delle entrate tutti i dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi per il loro tramite (art. 4, comma 4, d.l. n. 50/2017).

Il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha adottato il provvedimento n.132395/2017, attuativo delle disposizioni legislative sopra richiamate, impugnato nel presente giudizio.

2.1. Come si legge nell’atto di ricorso, Airbnb è stata fondata nel 2008, con lo scopo di gestire un portale telematico mettendo in contatto le persone che ricercano immobili.

Lo stesso portale fa capo, per l’Europa, alla ricorrente società di diritto irlandese Airbnb Ireland Unlimited Company, che presta i servizi in esame anche attraverso l’ausilio tecnico della società collegata Airbnb Payments UK Limited (per alcuni aspetti connessi alla gestione dei pagamenti).

Entrambe queste ultime società hanno proposto il presente ricorso.

Parte ricorrente premette che la presente controversia, pur coinvolgendo la materia tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorso ha infatti ad oggetto un atto amministrativo a contenuto generale, la cui cognizione esula dalla giurisdizione delle commissioni tributarie, il cui potere di annullamento riguarda soltanto gli atti indicati tassativamente dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (lett. a)-i)) o a questi assimilabili, e non si estende agli atti amministrativi generali, dei quali l'art. 7 dello stesso d.lgs. n. 346/1992 consente soltanto la disapplicazione, ferma restando l'impugnabilità degli stessi dinanzi al giudice amministrativo.

Tanto premesso, parte ricorrente ha dedotto le seguenti doglienze:

I. Sull’omessa disapplicazione dell'art. 4 del d.l. 50/2017 quale atto normativo in contrasto con la direttiva 1535/2015/UE per omessa previa comunicazione alla Commissione europea dell’introduzione di regole tecniche nella società dell’informazione: violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 ss. della direttiva 1535/2015/UE, dell’art. 8 della direttiva 98/34/CE, dell’art. 56 TFUE, del principio di inopponibilità delle regole tecniche non notificate e del principio della libera prestazione di servizi all’interno dell’Unione, eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e in particolare travisamento in diritto, irragionevolezza, illogicità, difetto di istruttoria.

L’art. 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, n. 1535 prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

L’omessa previa notificazione alla Commissione europea di emanande regole tecniche dei servizi della società dell’informazione determina automaticamente l’inopponibilità delle regole medesime (cfr. ex multis Corte di Giustizia UE, sez. VI, sent. 1° febbraio 2017, causa C144/16; Corte giustizia UE, sez. I, sent. 4 febbraio 2016, n. 336, causa C-336/14; Cass. Pen. Sez. III, sent. 25 febbraio 2016, n. 23678).

Pertanto, ad avviso di parte ricorrente, l’amministrazione resistente avrebbe dovuto disapplicare il decreto legislativo n. 50/2017 ed astenersi dal dare alcuna attuazione alle misure tecniche qui in rilievo, e tale omessa disapplicazione costituisce motivo di annullamento del provvedimento impugnato, per violazione di legge e travisamento in diritto.

In subordine, parte ricorrente ha chiesto di sollevare, ai sensi dell'art. 267 del Trattato UE, davanti alla Corte di Giustizia, questione pregiudiziale al fine di stabilire se gli articoli del TFUE di cui in epigrafe ostino all’applicazione di una norma nazionale, nella specie l’art. 4 del d.l. 50/2017, che introduce regole tecniche per la prestazione di un servizio della società dell’informazione nel territorio italiano, in difetto di una previa comunicazione delle regole medesime alla Commissione europea.

II. Sull’imposizione degli obblighi di operare come sostituto/responsabile d’imposta, di istituire un rappresentante fiscale in Italia e di raccogliere/trasmettere dati all’amministrazione finanziaria: violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 18, 32, 44, 49, 56, 101 ss., 116, 120, 127 ss. TFUE, dei principi del diritto dell’UE in materia di concorrenza, diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi, disapplicazione della normativa nazionale contrastante con il diritto europeo, delle direttive 2000/31/CE e 2006/123/CE. Violazione e falsa applicazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e degli artt. 3, 23, 41 e 117 Cost. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e in particolare irragionevolezza, illogicità, travisamento in fatto e in diritto, sviamento.

Il provvedimento impugnato, che impone alla parte ricorrente lo svolgimento di un’attività di vero e proprio sostituto d’imposta (nonché di raccogliere e trasmettere un’ingentissima mole di dati all’amministrazione finanziaria, e di nominare un rappresentante fiscale in Italia), e la normativa presupposta, del quale esso costituisce attuazione, contrasterebbero con varie

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi