TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 2024-09-12, n. 202400567

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 2024-09-12, n. 202400567
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202400567
Data del deposito : 12 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/09/2024

N. 00567/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00463/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;

sul ricorso numero di registro generale 463 del 2024, proposto dai sig.ri P S, P C, A C F, M G P e D S, rappresentati e difesi dall'avv. N P, con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Bruno Buozzi;

contro

Parco Nazionale dell'Aspromonte, in persona del legale rappresentante p.t.;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia:

- della Delibera del Commissario Straordinario dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte n. 17 del 19.06.2024 avente ad oggetto “ Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) Aggiornamento 2024/2026 ”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Parco Nazionale dell'Aspromonte nonché del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024 la dott.ssa R M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;



1. Con ricorso notificato in data 31.07.2024 e depositato in pari data, i ricorrenti hanno premesso le circostanze di fatto appresso sintetizzate, siccome rilevanti ai fini di causa:

- con determina n. 652 del 23.11.2020 l’Ente Parco Generale dell’Aspromonte, in applicazione dell’art. 1 commi 495-497 L. n. 160/2019 nonché della L.R. n. 29 del 24.06.2019, e, quindi, con finalità di superamento del cd. precariato nelle pubbliche amministrazioni, ha indetto un Avviso Pubblico di selezione per la copertura di n. 17 posti di cui otto posti di categoria “A, cinque posti di categoria “B” e quattro di categoria “C”, a tempo indeterminato e parziale, in sovrannumero rispetto alla dotazione organica, riservato ai dipendenti contrattualizzati a tempo determinato appartenenti al bacino LSU/LPU della Regione Calabria;

- con determina n. 769 del 21.12.2020 sono stati approvati gli atti della procedura selettiva con contestuale dichiarazione di idoneità all’assunzione dei candidati ed approvazione dello schema di contratto di lavoro;

- quali partecipanti, con successo, alla suddetta procedura selettiva, tutti gli odierni ricorrenti sono stati, dunque, assunti mediante la stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, part time ed in sovrannumero rispetto alla pianta organica;

- con determina n. 295 del 30.06.2021 l’Ente Parco, preso atto della carenza in organico di talune figure professionali, deliberava di attingere alle graduatorie definitive di cui alla suddetta procedura di stabilizzazione del precariato, così disponendo, a completamento della pianta organica, l’immissione in ruolo dei dipendenti, odierni ricorrenti, sig.ri S, C e P, con i quali veniva stipulato conseguente contratto individuale di lavoro;

- in data 05.10.2022 la dott.ssa F, inviava una diffida all’Ente Parco, rivendicando il proprio diritto, quale funzionario tecnico agronomo Cat. C in posizione soprannumeraria fuori pianta organica, ad essere assorbita in pianta organica stabile, giusta nota del MEF prot. n. 109160 del 12.05.2022;

- con determina n. 501 del 17.11.2023, il Direttore dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, ritenuto che il meccanismo selettivo funzionale alla stabilizzazione del precariato di cui alla determina n. 652 del 23.11.2020 fosse privo di carattere concorsuale e, come tale, non potesse derogare al principio dell’assunzione nel pubblico impiego tramite concorso, disponeva l’annullamento della determina da ultimo indicata (n. 652/2020), con effetto immediato sulle immissioni in ruolo dei ricorrenti sig.ri S, C e P, dichiarando, nel contempo, la caducazione automatica e con effetto ex tunc dei relativi contratti di lavoro. Con la determina in questione, l’Ente Parco disponeva altresì che, a decorrere dalla pubblicazione stessa, il predetto personale venisse ricollocato, con effetto immediato, tra i soprannumerari, con conseguente ed immediata modifica del relativo status giuridico e trattamento retributivo e contributivo di cui al contributo assegnato per i lavoratori ex LSU-LPU stabilizzati;

- con ordinanza n. 8947/2024 del 24/04/2024 il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, adito ex art. 28 L. n. 300/19710 dalla UILPA, Coordinamento Provinciale di Reggio Calabria, in parziale accoglimento del ricorso, ordinava all’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte la cessazione dei comportamenti antisindacali illegittimi e la rimozione di tutti gli effetti ad esso correlati, a mezzo di: a) adozione di condotte volte a impedire il depotenziamento del diritto di informazione dell’organizzazione sindacale ricorrente;
b) divieto di differenziazione rispetto alle altre sigle sindacali delle modalità di contrattazione e/o di consultazione in occasione della contrattazione decentrata;

- con delibera n. 17 del 19.06.2024, il Commissario Straordinario dell’Ente Parco approvava il “ Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) - Aggiornamento 2024/2026 ” senza prevedere alcuna forma di stabilizzazione, rectius immissione in pianta organica, degli odierni ricorrenti e ciò malgrado le diffide in tal senso inoltrate sia da questi ultimi che dalla UILPA.



2. I ricorrenti hanno, dunque, impugnato la delibera commissariale di approvazione del cd. P.I.A.O., nella parte relativa al fabbisogno di personale, affidando il gravame ai motivi di diritto appresso sintetizzati.

- “ VIOLAZIONE E/O

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